Versione
21 novembre 1967
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Versione
23 ottobre 1999
23 ottobre 1999
Art. 25.
I ((bambini)) di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai ((bambini)) stessi un'adeguata formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i ((bambini)) che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.
I ((bambini)) di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai ((bambini)) stessi un'adeguata formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i ((bambini)) che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.
Commentario • 1
- 1. le previsioni di leggeRedazione · https://www.diritto.it/ · 14 ottobre 2003 · 0.6675268
di Michele Gurrado E' Giudice tributario e Revisore Ufficiale dei Conti. La tutela del Lavoro Minorile nell'evoluzione legislativa Se lo Stato ha il dovere di emanare leggi tutelatici in favore dei lavoratori, in considerazione del loro stato di subordinazione e di inferiorità nei confronti dei datori di lavoro, tale dovere diventa obbligo quando si è in presenza di categorie più deboli di lavoratori quali: il lavoratore in giovane età, la lavoratrice madre, il disabile e/o l'invalido: costoro abbisognano di una particolare e più estesa protezione, per ovvie considerazioni di carattere biologico, etico e sociale. Per i minori, le particolari condizioni d'inferiorità fisica e le speciali …
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