Art. 25.
I ((bambini)) di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai ((bambini)) stessi un'adeguata formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i ((bambini)) che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.
I ((bambini)) di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai ((bambini)) stessi un'adeguata formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i ((bambini)) che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.