Articolo 25 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977
Articolo 24Articolo 26
Versione
21 novembre 1967
>
Versione
23 ottobre 1999
Art. 25.
I ((bambini)) di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai ((bambini)) stessi un'adeguata formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i ((bambini)) che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999