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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1541/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1541/2025 v.g. promosso da:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1977, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO PANAZZOLO (C.F.
) e dall'avv. ARIANNA BUONO (C.F. , presso il C.F._2 C.F._3 cui studio legale in Padova (PD), via N. Tommaseo 76/D, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma
III c.p.c. e (C.F. ), nato in [...] il Parte_2 C.F._4
06/11/1974, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNA CARRARO, presso il cui studio legale in
Padova (PD), via E. degli Scrovegni n. 2, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, di cui al ricorso, così come precisato con la nota di conclusioni scritte depositata il 18/09/2025, del seguente tenore:
“dichiarare la separazione personale consensuale dei coniugi del matrimonio civile contratto dai signori e in data 17 dicembre 2011 a Campolongo Maggiore (VE), Parte_2 Parte_1 trascritto in data 17 dicembre 2011 al n. 15, Parte II, Serie C, anno 2011 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campolongo Maggiore (VE) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campolongo Maggiore (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, alle seguenti condizioni chiedendo che vengano omologate: 1.- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione. I coniugi terranno con sé il loro figlio secondo il piano genitoriale stipulato di comune accordo allegato al ricorso Per_1 per separazione quale doc.
6. I genitori, richiamato l'art. 473 bis, 5, ultimo comma, c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore. Il figlio minore abiterà prevalentemente nella casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in LIETTOLI DI CAMPOLONGO Parte_1
MAGGIORE (VE), Via Veneto n. 87. Stabilire a carico del Sig. assegno di Parte_2 mantenimento in favore del figlio minore pari ad euro 250,00 mensili, con la Persona_2 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Le spese straordinarie, nell'interesse del figlio, saranno a carico di entrambi i genitori, nella predetta misura del 50% ciascuno, dovendo per tali intendersi: Spese mediche: che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di C
500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale. Spese scolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie, imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter. 2.- La casa coniugale, di proprietà della signora sita a Campolongo Maggiore (VE) in vis Veneto n. 87, è alla stessa Parte_1 assegnata con tutti gli arredi. 3.- I coniugi dichiarano espressamente e danno atto di essere economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di aver definito tra di loro ogni altro aspetto economico e di non aver nient'altro da pretendere l'uno dall'altro al di fuori di quanto contenuto nel presente ricorso anche di contributo al mantenimento al quale concordemente e reciprocamente rinunciano. 4.- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto e/o di qualsiasi altro documento (carta d'identità) valido per l'espatrio. 5.- I coniugi dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza. 6.- Spese legali compensate.”
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Piove di Sacco in data 17/12/2011, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Piove di Sacco (PD) – Atto n. 18, P. 1, Anno 2011 – e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Campolongo Maggiore (VE) – Atto n. 15, P. 2, S.
C, Anno 2011 –.
Le stesse, con ricorso del 21/03/2025, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale alle condizioni riportate nell'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportate.
Ritiene il Collegio che le condizioni congiunte, di cui alle note di trattazione scritta depositate il
18/09/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore (nt. il 05/01/2012). Per_1
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
Visto il parere favorevole del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA gli accordi intervenuti fra le parti, di cui alle note di conclusioni scritte del
18/09/2025;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Piove di Sacco.
Spese di lite compensate. Così deciso il 2.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1541/2025 v.g. promosso da:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1977, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO PANAZZOLO (C.F.
) e dall'avv. ARIANNA BUONO (C.F. , presso il C.F._2 C.F._3 cui studio legale in Padova (PD), via N. Tommaseo 76/D, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma
III c.p.c. e (C.F. ), nato in [...] il Parte_2 C.F._4
06/11/1974, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNA CARRARO, presso il cui studio legale in
Padova (PD), via E. degli Scrovegni n. 2, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, di cui al ricorso, così come precisato con la nota di conclusioni scritte depositata il 18/09/2025, del seguente tenore:
“dichiarare la separazione personale consensuale dei coniugi del matrimonio civile contratto dai signori e in data 17 dicembre 2011 a Campolongo Maggiore (VE), Parte_2 Parte_1 trascritto in data 17 dicembre 2011 al n. 15, Parte II, Serie C, anno 2011 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campolongo Maggiore (VE) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campolongo Maggiore (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, alle seguenti condizioni chiedendo che vengano omologate: 1.- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione. I coniugi terranno con sé il loro figlio secondo il piano genitoriale stipulato di comune accordo allegato al ricorso Per_1 per separazione quale doc.
6. I genitori, richiamato l'art. 473 bis, 5, ultimo comma, c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore. Il figlio minore abiterà prevalentemente nella casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in LIETTOLI DI CAMPOLONGO Parte_1
MAGGIORE (VE), Via Veneto n. 87. Stabilire a carico del Sig. assegno di Parte_2 mantenimento in favore del figlio minore pari ad euro 250,00 mensili, con la Persona_2 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Le spese straordinarie, nell'interesse del figlio, saranno a carico di entrambi i genitori, nella predetta misura del 50% ciascuno, dovendo per tali intendersi: Spese mediche: che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di C
500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale. Spese scolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie, imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter. 2.- La casa coniugale, di proprietà della signora sita a Campolongo Maggiore (VE) in vis Veneto n. 87, è alla stessa Parte_1 assegnata con tutti gli arredi. 3.- I coniugi dichiarano espressamente e danno atto di essere economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di aver definito tra di loro ogni altro aspetto economico e di non aver nient'altro da pretendere l'uno dall'altro al di fuori di quanto contenuto nel presente ricorso anche di contributo al mantenimento al quale concordemente e reciprocamente rinunciano. 4.- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto e/o di qualsiasi altro documento (carta d'identità) valido per l'espatrio. 5.- I coniugi dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza. 6.- Spese legali compensate.”
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Piove di Sacco in data 17/12/2011, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Piove di Sacco (PD) – Atto n. 18, P. 1, Anno 2011 – e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Campolongo Maggiore (VE) – Atto n. 15, P. 2, S.
C, Anno 2011 –.
Le stesse, con ricorso del 21/03/2025, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale alle condizioni riportate nell'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportate.
Ritiene il Collegio che le condizioni congiunte, di cui alle note di trattazione scritta depositate il
18/09/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore (nt. il 05/01/2012). Per_1
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
Visto il parere favorevole del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA gli accordi intervenuti fra le parti, di cui alle note di conclusioni scritte del
18/09/2025;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Piove di Sacco.
Spese di lite compensate. Così deciso il 2.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero