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16 settembre 2003
16 settembre 2003
Art. 146. Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica 1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o piu' degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
Nota all'art. 146:
- La Convenzione di Parigi 14 marzo 1884 reca: « Convenzione per la protezione de' cavi sottomarini conchiusa fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, l'Argentina, il Belgio, il Brasile, la Colombia, la Costarica, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, il Guatemala, i Paesi Bassi, la Persia, il Peru', il Portogallo, la Rumania, la Russia, il Salvador, il Santo Domingo, la Scandinavia, la Serbia, la Spagna, gli Stati Uniti, la Turchia e l'Uruguai, ratificata dall'Italia con regio decreto 1° gennaio 1886, n. 3620 .».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
Nota all'art. 146:
- La Convenzione di Parigi 14 marzo 1884 reca: « Convenzione per la protezione de' cavi sottomarini conchiusa fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, l'Argentina, il Belgio, il Brasile, la Colombia, la Costarica, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, il Guatemala, i Paesi Bassi, la Persia, il Peru', il Portogallo, la Rumania, la Russia, il Salvador, il Santo Domingo, la Scandinavia, la Serbia, la Spagna, gli Stati Uniti, la Turchia e l'Uruguai, ratificata dall'Italia con regio decreto 1° gennaio 1886, n. 3620 .».
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