Articolo 18 della Legge 26 aprile 1975, n. 147
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 giugno 1975
Art. 18.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973, risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entra-
te accertate per la competenza propria del-
l'esercizio finanziario 1973 (articolo 14).. L. 1.103.667.988 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 16)..... " 451.792.043 Somme riscosse e non versate (colonna p
del riepilogo dell'entrata)................. " 990.649.492
------------- Residui attivi al 31 dicembre 1973... L. 2.546.109.523
-------------
Entrata in vigore il 1 giugno 1975