Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2009, n. 1833
CASS
Sentenza 26 gennaio 2009

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Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici. (Nella specie, relativa ad una relazione sentimentale tra datore di lavoro ed una dipendente, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che, sulla base delle specifiche circostanze di fatto emerse dall'istruttoria espletata, aveva ritenuto l'esistenza del vincolo di subordinazione, atteso che la convivenza era stata sovente interrotta e non vi era alcuna condivisione del tenore di vita in relazione ai cospicui redditi dell'attività commerciale, avendo beneficiato l'interessata solo di alcune elargizioni, quali l'uso gratuito di un appartamento, il pagamento di qualche debito e il prelevamento gratuito di merce - abiti - dal negozio).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2009, n. 1833
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1833
Data del deposito : 26 gennaio 2009

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