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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1693/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Giovanna Ciardi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera
ha pronunciato, all'udienza del 11/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1693 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Parte_1
Maria Bosio giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba CP_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n. 4/2025, pubblicata in data 09/01/2025 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Viterbo in funzione di giudice del lavoro depositato il 10/10/2024, esponeva che con decreto di Parte_1 omologa il medesimo Tribunale aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 ma, sebbene in data 28/03/2024 avesse notificato all' il suddetto decreto unitamente alla CP_1 documentazione amministrativa, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, l' non aveva provveduto a liquidare la Controparte_2 prestazione. Chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei maturati e maturandi dal 21/02/2023, così come stabilito dal decreto di omologa, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al saldo, con vittoria di spese processuali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' sostenendo di aver riconosciuto la CP_1 prestazione oggetto della domanda di controparte con modello T08 del
16/09/2024 e di aver successivamente provveduto alla liquidazione in data 02/12/2024 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con la sentenza indicata in oggetto, il giudice di prime cure così statuiva:
“Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.”.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state erroneamente compensate. Con un unico motivo di appello ha lamentato travisamento dei fatti e violazione dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il pagamento della prestazione fosse avvenuto il 07/10/2024 allorquando, per stessa ammissione dell' è avvenuto solo in data 02/12/2024. Sostiene l'appellante che, a CP_1 fronte del prolungato inadempimento dell' il Tribunale avrebbe CP_1 dovuto condannare l' al pagamento integrale delle spese di lite, non CP_2 sussistendo i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporne la 3
compensazione. Ha concluso chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento integrale di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori, da distrarsi.
L' si è costituito in giudizio, aderendo all'impugnazione di controparte CP_1 sul presupposto che la compensazione delle spese del precedente giudizio sia l'effetto di un evidente “lapsus calami” ed ha chiesto la compensazione delle spese del presente grado.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
E' incontestato che l' non abbia provveduto a liquidare la prestazione CP_1 entro il prescritto termine di 120 giorni. Il pagamento (effettuato nel dicembre 2024) è avvenuto solo dopo la notifica del ricorso ex art. 414
c.p.c. in data 28/10/2024 con la conseguenza che, da una parte, non sussiste alcun ritardo irrisorio o giustificabile dell' nel liquidare la CP_1 prestazione dovuta mentre, dall'altra, la ricorrente ha dovuto adire la via giurisdizionale, sopportandone i relativi oneri, per vedere corrisposta la provvidenza a lei spettante, pacificamente dovuta entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale e dall'invio della documentazione necessaria.
Giova osservare che a norma dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 13, comma primo, D.L. n.
132/2014 convertito da L. n. 162/2014, la compensazione delle spese può essere disposta “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”. Successivamente la Corte Costituzionale è intervenuta temperando la tassatività di suddetta elencazione e con sentenza n. 77/2018 ha riconosciuto al giudice il potere di compensare, in tutto o in parte, le spese allorché ricorrano “altri gravi ed eccezionali ragioni”, che devono essere esplicitamente motivate. L'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene l'art. 92 c.p.c. citato una norma elastica ed una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla al caso 4
concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché ad un contesto storico. Infatti, tali gravi ed eccezionali ragioni non possono essere tassativamente ed espressamente predeterminate, ma devono essere esplicitate dal giudice di merito nella motivazione, dovendo riguardare circostanze specifiche o precisi aspetti della controversia (v. Cass. 16037/2014, Cass. n. 14546/2015).
La sentenza impugnata, oltre a porsi in contrasto con siffatte considerazioni, non tiene conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente in ordine alla mancata erogazione della provvidenza richiesta, ravvisandosi, di contro, un evidente inadempimento da ritardo dell'Ente erogatore.
Pertanto, il motivo di appello relativo all'errata compensazione delle spese di lite deve essere accolto. Per quanto concerne la quantificazione delle spese di lite si richiamano i parametri normativi delineati dal D.M. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012 e aggiornato dapprima da D.M. 37/2018 e successivamente da D.M. 147/2022 che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi professionali per la prestazione resa in ambito giudiziale.
I parametri indicati previsti dall'art. 1 del D.M. 55/2014 citato operano come fattori di concretizzazione della liquidazione dei compensi professionali che muove da valori medi che possono essere ridotti in ogni caso non oltre il 50% ovvero aumentati fino al 50% avendo riguardo delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e delle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Sulla base di tali presupposti, stimato il valore della controversia ex art. 13, primo comma, c.p.c. ed applicando la tabella n. 4 relativa ai giudizi di previdenza, il compenso del primo giudizio può essere liquidato in complessivi € 1.865,00, di cui: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.011,00 per la fase decisoria. 5
Pertanto, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannata al pagamento delle spese CP_1 processuali nella misura ivi indicata.
Quanto al presente giudizio, che ha ad oggetto una somma pari all'ammontare delle spese di giudizio di primo grado, la liquidazione va effettuata anch'essa secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata. (v. Cass. 6345/2020; Cass. S.U. 19014/2007). Pertanto, la liquidazione del compenso professionale del presente grado di giudizio può essere stimata come segue: € 268,00 per la fase di studio;
€ 268,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 426,00 per la fase decisionale, per complessivi € 962,00.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, così provvede:
-condanna l' al pagamento delle spese del primo grado in favore del CP_1 procuratore dell'appellante, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi;
-condanna l' alla refusione delle spese del presente grado in favore del CP_1 procuratore dell'appellante, che liquida in complessivi € 962,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 11/09/2025
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA GIOVANNA CIARDI
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1693/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Giovanna Ciardi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera
ha pronunciato, all'udienza del 11/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1693 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Parte_1
Maria Bosio giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba CP_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, n. 4/2025, pubblicata in data 09/01/2025 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Viterbo in funzione di giudice del lavoro depositato il 10/10/2024, esponeva che con decreto di Parte_1 omologa il medesimo Tribunale aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 ma, sebbene in data 28/03/2024 avesse notificato all' il suddetto decreto unitamente alla CP_1 documentazione amministrativa, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, l' non aveva provveduto a liquidare la Controparte_2 prestazione. Chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei maturati e maturandi dal 21/02/2023, così come stabilito dal decreto di omologa, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al saldo, con vittoria di spese processuali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' sostenendo di aver riconosciuto la CP_1 prestazione oggetto della domanda di controparte con modello T08 del
16/09/2024 e di aver successivamente provveduto alla liquidazione in data 02/12/2024 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con la sentenza indicata in oggetto, il giudice di prime cure così statuiva:
“Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.”.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state erroneamente compensate. Con un unico motivo di appello ha lamentato travisamento dei fatti e violazione dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il pagamento della prestazione fosse avvenuto il 07/10/2024 allorquando, per stessa ammissione dell' è avvenuto solo in data 02/12/2024. Sostiene l'appellante che, a CP_1 fronte del prolungato inadempimento dell' il Tribunale avrebbe CP_1 dovuto condannare l' al pagamento integrale delle spese di lite, non CP_2 sussistendo i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporne la 3
compensazione. Ha concluso chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento integrale di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori, da distrarsi.
L' si è costituito in giudizio, aderendo all'impugnazione di controparte CP_1 sul presupposto che la compensazione delle spese del precedente giudizio sia l'effetto di un evidente “lapsus calami” ed ha chiesto la compensazione delle spese del presente grado.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
E' incontestato che l' non abbia provveduto a liquidare la prestazione CP_1 entro il prescritto termine di 120 giorni. Il pagamento (effettuato nel dicembre 2024) è avvenuto solo dopo la notifica del ricorso ex art. 414
c.p.c. in data 28/10/2024 con la conseguenza che, da una parte, non sussiste alcun ritardo irrisorio o giustificabile dell' nel liquidare la CP_1 prestazione dovuta mentre, dall'altra, la ricorrente ha dovuto adire la via giurisdizionale, sopportandone i relativi oneri, per vedere corrisposta la provvidenza a lei spettante, pacificamente dovuta entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale e dall'invio della documentazione necessaria.
Giova osservare che a norma dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 13, comma primo, D.L. n.
132/2014 convertito da L. n. 162/2014, la compensazione delle spese può essere disposta “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”. Successivamente la Corte Costituzionale è intervenuta temperando la tassatività di suddetta elencazione e con sentenza n. 77/2018 ha riconosciuto al giudice il potere di compensare, in tutto o in parte, le spese allorché ricorrano “altri gravi ed eccezionali ragioni”, che devono essere esplicitamente motivate. L'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene l'art. 92 c.p.c. citato una norma elastica ed una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla al caso 4
concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché ad un contesto storico. Infatti, tali gravi ed eccezionali ragioni non possono essere tassativamente ed espressamente predeterminate, ma devono essere esplicitate dal giudice di merito nella motivazione, dovendo riguardare circostanze specifiche o precisi aspetti della controversia (v. Cass. 16037/2014, Cass. n. 14546/2015).
La sentenza impugnata, oltre a porsi in contrasto con siffatte considerazioni, non tiene conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente in ordine alla mancata erogazione della provvidenza richiesta, ravvisandosi, di contro, un evidente inadempimento da ritardo dell'Ente erogatore.
Pertanto, il motivo di appello relativo all'errata compensazione delle spese di lite deve essere accolto. Per quanto concerne la quantificazione delle spese di lite si richiamano i parametri normativi delineati dal D.M. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012 e aggiornato dapprima da D.M. 37/2018 e successivamente da D.M. 147/2022 che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi professionali per la prestazione resa in ambito giudiziale.
I parametri indicati previsti dall'art. 1 del D.M. 55/2014 citato operano come fattori di concretizzazione della liquidazione dei compensi professionali che muove da valori medi che possono essere ridotti in ogni caso non oltre il 50% ovvero aumentati fino al 50% avendo riguardo delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e delle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Sulla base di tali presupposti, stimato il valore della controversia ex art. 13, primo comma, c.p.c. ed applicando la tabella n. 4 relativa ai giudizi di previdenza, il compenso del primo giudizio può essere liquidato in complessivi € 1.865,00, di cui: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.011,00 per la fase decisoria. 5
Pertanto, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannata al pagamento delle spese CP_1 processuali nella misura ivi indicata.
Quanto al presente giudizio, che ha ad oggetto una somma pari all'ammontare delle spese di giudizio di primo grado, la liquidazione va effettuata anch'essa secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata. (v. Cass. 6345/2020; Cass. S.U. 19014/2007). Pertanto, la liquidazione del compenso professionale del presente grado di giudizio può essere stimata come segue: € 268,00 per la fase di studio;
€ 268,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 426,00 per la fase decisionale, per complessivi € 962,00.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, così provvede:
-condanna l' al pagamento delle spese del primo grado in favore del CP_1 procuratore dell'appellante, che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi;
-condanna l' alla refusione delle spese del presente grado in favore del CP_1 procuratore dell'appellante, che liquida in complessivi € 962,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 11/09/2025
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA GIOVANNA CIARDI
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)