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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 1647/2016 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024; promossa da
, nata a [...] l'[...], ( , Parte_1 C.F._1
residente in [...].; ON
, nato a [...] l'[...], residente in [...]alla Via
[...]
Missori 24 ); nata a [...] C.F._2 Controparte_2
Calabria l'08.07.1970 ( ) ed ivi residente in [...]
Caterina, 66/C, n.q. di coeredi ab intestato del de cuius , nato a Persona_1
Reggio Calabria il 29.10.1929, (C.F. ), residente in [...]C.F._4
alla Via Santa Caterina n.66/c, rappresentati e difesi, come in atti, dall'avv. Claudio A.
Gangemi ( ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in CodiceFiscale_5
Reggio Calabria alla Via Loreto trav.priv. I n.9 giusta procura in atti;
- ricorrenti -
contro
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_3 C.F._6
20.02.1951 e (c.f. nata a [...] il CO C.F._7
04.12.1955, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in
Reggio Calabria in Via De Nava, 40/B presso lo studio dell'avv. Lascala Antonia Giovanna,
(c.f.: ), che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._8 - resistenti–
OGGETTO: azione di manutenzione.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.11.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c., adiva questo Tribunale Persona_1
chiedendo che venisse disposta la manutenzione nel possesso della servitù di passaggio sulla particella 42 (foglio RC/2) inibendo ai coniugi – il compimento di atti di CP_4 CP_3
molestia e/o turbativa del possesso.
In particolare, esponeva di aver sempre utilizzato la particella n. 42 per poter giungere ai suoi terreni e che nell'anno 2015 tale accesso gli era stato negato e osteggiato da CP_4
e i quali, proprietari di un fabbricato a quattro piani f.t. presente
[...] Controparte_3
in loco, avevano realizzato un marciapiede insistente in gran parte sulla p.lla 42; aggiungeva che i predetti resistenti gli avevano impedito il transito sulla predetta particella altresì parcheggiando le proprie autovetture oltre il margine del marciapiede, ostruendo così la carreggiata ovvero restringendola in maniera tale da non far passare i mezzi meccanici destinati alla manutenzione dei fondi di sua proprietà.
Evidenziava, infine, che nel mese di ottobre del 2015 la aveva apposto un CP_4
cartello di strada privata e divieto di accesso ai non proprietari delle particelle 39, 41, 43, 44,
45 salvo poi rimuoverlo.
I resistenti , sebbene ritualmente citati, rimanevano contumaci. Controparte_5
1.1. Con ordinanza del 4.10.2016, pubblicata il 14.10.16, il Giudice accoglieva il ricorso del così statuendo “
1. Accoglie la domanda;
2. Ordina ai resistenti di CP_1
manutenere il sig. nel possesso della servitù di passaggio sulla stradina in Persona_1
controversia identificata dalla particella n. 42 del foglio di mappa n. RC/2, astenendosi dal parcheggiare le auto nonché da ogni forma di molestia o turbativa;
3. condanna i resistenti in solido al rimborso in favore del ricorrente delle spese del procedimento interdittale, che liquida in complessivi € 1822,69di cui € 154,19 per spese ed € 1668,50 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge.”. 1.2. Con ricorso ex art. 703, III comma, c.p.c., depositato il 23.12.2016, i coniugi chiedevano la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di Controparte_5
merito.
Esponevano:
- di essere proprietari di un terreno con annesso fabbricato a tre elevazioni, riportato al NCEU al f.2 particelle 516 e 517;
- che detto edificio limita sul lato est con la particella 42, che è una stradella di accesso di proprietà comune alle particelle 39, 41, 43, 44, 45, mentre in corrispondenza della particella
517 confina direttamente con un'area libera di proprietà degli stessi avente larghezza variabile;
- che parte dell'area libera della particella 517 è occupata da una rampetta pedonale e da un marciapiede, adiacenti al fabbricato e insistenti sulla loro proprietà privata;
- che nella parte iniziale, in corrispondenza del limite della loro proprietà (p.lla 517), la stradella in questione ha una larghezza di circa 3 mt salvo poi restringersi fino ad un minimo di mt 2,65, sufficiente per il passaggio di mezzi normali come autoveicoli, senza necessità di invasione della striscia di loro proprietà;
- che l'ordinanza interdittale si fonda, pertanto, su un'erronea descrizione dello stato dei luoghi in quanto la proprietà dei coniugi , e segnatamente la particella Controparte_6
517, termina ben oltre 1 metro dal marciapiede;
- che la larghezza della stradella è idonea al passaggio di mezzi di normali dimensioni mentre il pretende di attraversarla anche con mezzi pesanti ma così facendo sarebbe CP_1
costretto ad attraversare parte della proprietà dei coniugi – e, cioè, proprio CP_4 CP_3
quella striscia di terreno (ricadente nella part. 517) adiacente il fabbricato e il marciapiede;
- che, pertanto, non può essere riconosciuto al il diritto di passaggio su tale CP_1
particella dovendo lo stesso limitarsi a percorrere la stradella comune (part.42) soltanto nei limiti che la medesima consente e cioè con mezzi leggeri e non pesanti senza violare la proprietà dei resistenti;
- che le presunte turbative e/o molestie lamentate dal consistono, in realtà, CP_3
in esercizio legittimo del diritto dei resistenti a non vedere violata la proprietà privata senza afferire in alcun modo all'esercizio del diritto di passaggio sulla particella 42;
- che, ancora, non può essere riconosciuto il diritto di passaggio del perché CP_1
non proprietario di alcuna delle particelle 39, 41, 43, 44 e 45 per le quali la particella 42 funge da strada di accesso nonché la servitù di passaggio sulla proprietà dei resistenti (part. 517) confinante con la particella 42 e adiacente al marciapiede.
Tutto quanto premesso, chiedevano al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, che tutte si impugnano sin da ora perché infondate in fatto ed in diritto, previa
SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare che non vi è stata e non sussiste alcuna molestia e/o turbativa poste in essere dai coniugi CP_5
, per la mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, rigettando quindi la domanda
[...]
del Sig. per le motivazioni sopra formulate;
- Per l'effetto, revocare Persona_1
l'ordinanza emessa nella fase cautelare in data 04.10.2016, pubblicata il 14.10.16, con la quale codesto Giudice in accoglimento della domanda del sig. ordina ai resistenti CP_1
di manutenere il sig. nel possesso delle servitù di passaggio sulla stradina Persona_1
in controversia identificata dalla particella n. 42 del foglio di mappa n. RC/2, astenendosi dal parcheggiare le auto nonché da ogni forma di molestia o turbativa. Revocare altresì la suddetta ordinanza nella parte in cui condanna gli stessi in solido al rimborso in favore del ricorrente delle spese del procedimento interdittale, liquidate in complessivi € 1.822,69, oltre accessori. - Accertare e dichiarare altresì l'inesistenza in capo al di un Persona_1
diritto di servitù di passaggio sulla proprietà dei resistenti, in particolare sulla striscia di terreno (ricadente nella part. 517) adiacente il fabbricato ed il marciapiede confinante con la part. 42. -Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa del 4.5.2017, si costituiva il rilevando l'infondatezza in fatto CP_1
e diritto del dedotto avversario. In particolare, rappresentava che, quale proprietario e quale procuratore di altri proprietari, accede ai propri fondi attraverso la stradella in contestazione
(part. 42) in forza di servitù di passaggio consolidata da epoca immemore e sicuramente antecedente all'acquisto dei coniugi . Reiterava quanto già esposto in sede Persona_2
sommaria e, pertanto, che il suo passaggio sulla particella n. 42 è illegittimamente ostacolato dagli odierni ricorrenti i quali, oltre ad avere realizzato il marciapiede, hanno ulteriormente ristretto l'ampiezza della stradella di accesso ivi parcheggiandovi macchine ostacolando ed impedendo l'esercizio della servitù di passaggio da sempre esercita dal anche CP_1
relativamente alla porzione oggi occupata dal marciapiede e dalle auto in sosta. Eccepiva
l'inammissibilità delle difese avversarie per illecita commistione di profili petitori e possessori in deroga al divieto di cumulo di cui all'art. 705 c.p.c. Concludeva ribadendo che le condotte poste in essere dai coniugi costituiscono atti di Controparte_5
turbativa/molestia possessoria. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni “disporre la manutenzione di esso ricorrente nel possesso del diritto di servitù di passaggio sulla particella 42 del f. RC/2 inibendo definitivamente ai coniugi CO
( ) e ( ), il compimento di C.F._7 Controparte_3 C.F._6
atti di molestia e/o turbativa, per le causali di cui alla superiore narrativa;
per l'effetto, confermare il provvedimento interdittale emesso in data 14.10.2016; atteso l'ulteriore atto di molestia/turbativa consistente nella posa in opera di un dissuasore mobile per impedire il passaggio, meglio raffigurato nell'allegata fotografia, previa sua qualificazione quale atto di turbativa/molestia, statuirne l'illiceità e, per l'effetto, condannarli alla sua rimozione, per le causali di cui alla superiore narrativa.”
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva ammessa la prova orale richiesta dalle parti;
intervenuto il decesso del in data 5.6.2022, con comparsa del CP_1
6.9.2022 si costituivano volontariamente e Parte_1 ON
, nelle rispettive qualità di coniuge e figli successori universali ab Controparte_2
intestato, per la prosecuzione nel giudizio promosso contro il loro dante causa.
Esaurita la prova orale ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ricorso ex art. 669 decies c.p.c. i ricorrenti rappresentavano che nelle more del contendere si erano verificati dei mutamenti delle circostanze a sostegno delle quali è stata adottata l'ordinanza possessoria e, in particolare, che i coniugi – avevano CP_4 CP_3
installato sulla contestata stradella un barra metallica impedendo e limitando considerevolmente l'esercizio del possesso sulla servitù di passaggio – soprattutto carraia - sulla particella 42 del f. RC/2, risolvendosi in un ulteriore atto di molestia e/o turbativa o, peggio ancora, in un più pregiudizievole spoglio parziale di quel possesso a tutela del quale era stata giusto emessa l'Ordinanza interdittale. Chiedevano, quindi, per gli effetti dell'art. 669 decies c.p.c., la modifica dell'interdetto possessorio ordinando, in particolare, ai resistenti, la manutenzione e/o la reintegrazione nel possesso dei ricorrenti, con comando rivolto ai coniugi – di astenersi, non solo dal parcheggiare le auto e da ogni ulteriore CP_4 CP_3
forma di molestia o turbativa e/o spoglio anche parziale, nonché di rimuovere immediatamente l'installazione della sbarra automatizzata in esame impartendo, infine ma non ultimo, le più opportune disposizioni per il ripristino dello status quo ante. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 669 decies c.p.c. in quanto depositato ad istruttoria già ultimata.
All'udienza del 12.11.2024, precisate le conclusioni, il Giudice assumeva la causa in decisone previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'azione di manutenzione con cui il CP_1
lamenta la compromissione del possesso della servitù di passaggio, dallo stesso da sempre esercitato, sulla particella n. 42 in ragione di atti di turbativa e molestia posti in essere dai coniugi – e finalizzati ad ostacolare il transito del ricorrente, in particolare, CP_4 CP_3
con i mezzi meccanici.
Come noto, ai sensi dell'art. 1170 c.c. “I) Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro
l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. II) L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento
o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata. III) Anche colui che ha subito uno spoglio non violento
o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.”
L'azione di manutenzione trova i suoi presupposti nell'esistenza di un rapporto possessorio tutelabile e nel compimento di un'azione configurabile come molestia (ossia di turbativa che attenti all'integrità del possesso con un'apprezzabile modificazione o limitazione del suo precedente esercizio) sorretta dall'elemento psicologico dell'animus turbandi.
Compito del giudice è, dunque, accertare, da un lato, l'esistenza di un possesso tutelabile - ossia che duri da oltre un anno e che sia continuo pacifico e pubblico - e, dall'altro, di un'azione integrante gli estremi di una molestia soggettivamente connotata dall'animus turbandi, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e in particolare la sua rispondenza ad un valido titolo resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem.
2.1. Tanto premesso, esaminate le risultanze probatorie in atti, questo Giudice ritiene che ricorrano tutti i presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione di manutenzione. Anzitutto, sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte deve ritenersi raggiunta, in favore del , la prova di un possesso tutelabile, ultrannuale, a specchio del diritto CP_1
di servitù di passaggio, sulla strada in contestazione senza alcuna distinzione tra la porzione asseritamente di proprietà di coniugi - e la restante particella n. 42. CP_4 CP_3
Al riguardo, il teste , consulente tecnico di parte ricorrente, ha Testimone_1
dichiarato: “[…] ADR: Ho redatto la perizia di parte […] e pertanto mi sono recato sui luoghi oggetto di causa. Preciso, altresì, che, sin dall'anno 2011, ho rapporti di lavoro con il sig.
, il quale mi aveva incaricato di effettuare vari frazionamenti in relazione a CP_1
proprietà dello stesso confinanti con la stradella per cui è processo […] ADR: Dall'anno
2011 fino al 2021, ho avuto modo di vedere il sig. utilizzare questa stradella Persona_1
per accedere ai propri fondi ed ai propri fabbricati ubicati nella parte terminale della strada.
Affermo ciò perché, nelle occasioni in cui mi sono recato sui luoghi di causa, unitamente al dott. , ho visto quest'ultimo percorrere questa stradella. Preciso che io ed il dott. CP_1
abbiamo percorso questa stradella sia a piedi che a bordo di autovettura. ADR: CP_1
nell'anno 2011 non vi era apposta alcuna segnalazione di proprietà privata lungo detta stradella. Successivamente, nell'anno 2015, una porzione di questa stradella, in corrispondenza del primo fabbricato a più piani fuori terra ubicato all'inizio della stradella,
è stata delimitata con una striscia di pittura dipinta sulla stradella medesima e, mi sembra, ci fosse anche un cartello indicante la proprietà privata. ADR: E' vero che la signora CP_4
in più occasioni, dal 2015 al 2021, si è opposta al passaggio mio e del dott. lungo CP_1
la parte delimitata di detta stradella affermando che quella parte delimitata era di sua proprietà e, pertanto, io ed il sig. siamo passati lungo la parte di stradella non CP_1
delimitata, sia a piedi che con l'autovettura. […] ADR: il dott. utilizza detta CP_1
stradella per raggiungere gli immobili di sua proprietà dal 2011; affermo ciò in quanto dal
2011 ho avuto modo di vedere il percorrere detta stradella. Nulla posso riferire per CP_1
il periodo antecedente l'anno 2011”. (Cfr. verbale di udienza del 22.3.2022)
Dalla superiore deposizione emerge in maniera pacifica l'utilizzo indisturbato della stradella in questione da parte del dal 2011 fino al 2015, anno in cui sono stati CP_1
compiuti i primi atti di turbativa da parte dei coniugi i quali hanno iniziato Controparte_5
ad opporsi al passaggio del rivendicando la proprietà di una porzione della stradella CP_1
delimitandone i confini con una striscia bianca ed apponendovi un cartello con la scritta
“proprietà privata”. Sull'attendibilità delle predette dichiarazioni non vi è alcun motivo di dubitare essendo precise, coerenti e prive di contraddizioni nonché rese da un soggetto terzo rispetto ai fatti di causa, privo di alcun legame di parentela con il (avendo con lo stesso intrattenuto CP_1
esclusivamente rapporti di lavoro) e che certamente conosce i fatti di causa avendo svolto diversi incarichi per conto del sin dal 2011 (frazionamenti relativi alle proprietà del CP_1
confinanti con la stradella in contestazione). CP_1
Il possesso del risulta, poi, confermato dagli stessi testi di parte resistente. CP_1
Invero, , consulente tecnico di parte resistente nonché nipote della Persona_3
, ha dapprima dichiarato che il utilizzava “costantemente” la stradella CP_4 CP_1 oggetto di causa per poi, subito dopo, singolarmente, correggersi affermando “anzi preciso che non posso dire costantemente” e sostenendo che il passaggio avveniva in quanto autorizzato dalla . Ha, infine, dichiarato: “ADR: […] non so dire se il abbia CP_4 CP_1
utilizzato il passaggio costantemente presso la stradella in quanto non abito lì. Mi è capitato di vederlo passare, ma in maniera sporadica e credo non continuativa” (Cfr., verbale di udienza del 17.1.2023).
In altri termini, la teste in un primo momento ha confermato l'utilizzo costante della stradella da parte del si è, poi, corretta precisando di non poter affermare che CP_1
l'utilizzo fosse costante e subito dopo, ancora, ha riferito di non poter dire se il CP_1
avesse utilizzato il passaggio costantemente non abitando nei pressi dei luoghi di causa e che le è capitato di vederlo solo in maniera sporadica e “crede” continuativa.
La contraddittorietà delle dichiarazioni rese fa, dunque, ragionevolmente dubitare della genuinità della teste dovendosi, al riguardo, evidenziare che, diversamente dal , Tes_1
trattasi non solamente del consulente tecnico di parte, bensì della nipote della Parte_2
quest'ultima, che impone certamente un più rigoroso vaglio sull'attendibilità
[...]
essendo il teste legato da rapporti di parentela con la parte nel cui interesse è stato escusso.
Sempre la stessa teste ha, poi, affermato che il a volte utilizzava la stradella CP_1
in contestazione anche con i mezzi meccanici, invadendo, a suo dire, la proprietà della
. CP_4
In tal modo, quindi, non solo conferma il transito del sulla stradina oggetto CP_1
di causa, ma, altresì, che lo stesso è avvenuto anche con mezzi meccanici. Tale circostanza dimostra che il passaggio ha interessato tutta la stradina in questione e che, pertanto, il possesso è stato esercitato sull'intera porzione della strada senza alcuna distinzione tra proprietà comune (part. 42) e presunta particella di proprietà dei (part. 517). CP_6 CP_3
Il passaggio con i mezzi pesanti (camion) è stato confermato anche dall'ulteriore teste di parte resistente, , il quale ha riferito che il passava attraverso la Tes_2 CP_1
particella in contestazione a volte anche con il camion rompendo il marciapiede ivi esistente
(cfr. verbale di udienza del 17.1.2023).
Il possesso del sulla strada in questione, pure con i mezzi pesanti, è emerso CP_1 anche nella fase sommaria avendo, in particolare, l'informatore (che Controparte_7
dal 1967 ha abitato al confine con la contestata stradella) affermato di aver visto, da sempre, il transitare sulla stradina in questione, quale unico accesso ai propri fondi, sia con CP_1
la propria autovettura che con un autocarro per lavorare il fondo di sua proprietà.
Vero è che la predetta deposizione, non essendo stata resa da un informatore sotto il vincolo di giuramento non ha valenza di una prova testimoniale, tuttavia, valutata unitamente al compendio probatorio in atti contribuisce a corroborare la prova del possesso trovando riscontro nelle deposizioni testimoniali (da cui, si ribadisce, è complessivamente emerso il transito del su tutta la stradella ed anche con i mezzi meccanici). CP_1
Per tutto quanto sinora esposto, deve, quindi, ritenersi raggiunta in favore del CP_1
la prova di un possesso tutelabile sulla servitù di passaggio avente ad oggetto l'intera strada in contestazione non avendo i testi in alcun modo riferito che il transito è avvenuto solo su una porzione della stradina.
2.2. Passando, poi, agli atti di molestia, i testi di parte resistente hanno confermato che i coniugi – si oppongono passaggio del seppur limitatamente al CP_4 CP_3 CP_1
transito sulla pozione della stradina che i resistenti deducono essere di loro proprietà. In particolare, hanno riferito che i predetti coniugi non consentono al il transito con i CP_1
mezzi meccanici in quanto, in ragione della ridotta ampiezza della strada, l'utilizzo di detti mezzi comporta automaticamente l'invasione sull'asserita proprietà (cfr. deposizioni CP_4
di , e ). Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Gli atti di turbativa sono stati altresì riferiti dal teste (“ADR: E' vero che la Tes_1
signora in più occasioni, dal 2015 al 2021, si è opposta al passaggio mio e del dott. CP_4
lungo la parte delimitata di detta stradella affermando che quella parte delimitata CP_1 era di sua proprietà” Cfr. verbale di udienza del 22.3.2022) nonché dal teste
[...]
( ex dipendente Enel incaricato della sostituzione di un contatore relativo all'utenza Tes_6 del ), il quale ha dichiarato di aver assistito ad una discussione occorsa tra i coniugi CP_1
– e il , pur precisando di non conoscerne i motivi, e ha riferito CP_4 CP_3 CP_1 dell'impedimento al passaggio del mezzo Enel sulla stradina in questione tanto da dover far intervenire i Carabinieri (cfr. verbale di udienza del 14.5.2019).
Sulla scorta delle deposizioni esaminate appare, dunque, comprovato non solo il compimento di atti di molestia possessoria ma, altresì, che gli stessi siano connotati dall'animus turbandi atteso che le azioni poste in essere dai resistenti sono senza dubbio sorrette dalla volontarietà del fatto e dalla consapevolezza della loro idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio del possesso di parte ricorrente essendo proprio finalizzate ad impedire il transito del su una parte della stradella in CP_1
questione di cui i coniugi - assumono essere i proprietari (si precisa che tale CP_4 CP_3
elemento psicologico non può essere escluso in considerazione della circostanza che i resistenti hanno compiuto le molestie convinti di agire a tutela di un proprio diritto, sul punto si v. Cass civ. n. 22414 del 2004 “è sufficiente la coscienza e volontarietà del fatto compiuto
a detrimento dell'altrui possesso, che pertanto si presume ove la turbativa sia oggettivamente dimostrata, a nulla rilevando anche l'eventuale convincimento di esercitare un proprio diritto”).
D'altronde, gli stessi resistenti nelle difese articolate in atti confermano di opporsi al passaggio del sulla stradina in questione seppur limitatamente alla porzione che CP_1
ritengono essere di loro proprietà e, quindi, di ostacolare, in particolare, il transito con i mezzi meccanici dal momento che l'utilizzo di tali mezzi comporta inevitabilmente anche il passaggio sulla parte asseritamente di loro proprietà.
A fondamento delle loro difese deducono che le lamentate turbative e/o molestie denunciate da parte ricorrente consistono, in realtà, nell'esercizio legittimo del proprio diritto di non vedere violata la loro proprietà privata e non afferiscono in alcun modo all'esercizio del passaggio sulla restante particella 42. Per tali ragioni, chiedono, oltre al rigetto della domanda avversaria, che sia accertata l'inesistenza in capo al di un diritto di servitù CP_1
di passaggio sulla dedotta proprietà dei resistenti ossia sulla striscia di terreno (ricadente nella part. 517) adiacente il fabbricato ed il marciapiede confinante con la part. 42
I rilievi sono infondati.
Occorre, anzitutto, rilevare che il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di manutenzione proposta dal con la conseguenza che il thema decidendum riguarda CP_1 esclusivamente la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1170 c.c. (possesso tutelabile, atti di molestia sorretti dall'animus turbandi) senza che al riguardo parte resistente possa opporre ragioni petitorie che, eventualmente, potranno essere fatte valere in un separato e autonomo procedimento.
Come noto, l'art. 705 c.p.c. sancisce il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre il giudizio petitorio fino a quando il primo non sia stato definito e la decisione eseguita.
La preclusione riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio trovando la propria ratio nella esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata prima della sua completa attuazione dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi.
Uniche due eccezioni al predetto divieto ricorrono: i) qualora il convenuto dimostri che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore; ii) qualora dalla definizione della controversia possessoria o dall'esecuzione della decisione possa derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto, sulla scorta di quanto stabilito con la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 25/1992.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, più volte, ribadito che il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile.
Ebbene, tale circostanza non viene in alcun modo, prima ancora che provata, dedotta nel presente procedimento a giustificazione delle ragioni petitorie opposte dai resistenti.
Quanto, poi alla domanda di accertamento della inesistenza del diritto di servitù del sull'asserita proprietà – (ossia sulla porzione di strada compresa CP_1 CP_4 CP_3
tra il fabbricato di loro proprietà e la parte delimitata dalla striscia bianca) trattasi di accertamento di natura petitoria come tale, dunque, inammissibile in un giudizio possessorio.
In definitiva, i resistenti non possono nel presente procedimento, avente ad oggetto l'azione di manutenzione, invocare ragioni petitorie e, quindi, giustificare le turbative in ragione dell'asserita proprietà di una parte della porzione della stradella in contestazione.
Invero, ogni questione relativa agli esatti confini tra la proprietà – CP_4 CP_3
(part. 517) e la stradella censita alla particella n. 42 nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio del sulla porzione che i resistenti ritengono essere CP_1 di loro proprietà esula dal presente giudizio in cui si controverte in ordine ad una situazione di fatto – possesso – e potrà semmai essere fatte valere in un autonomo giudizio petitorio.
Per tutte le superiori ragioni, ribadito che dal compendio probatorio in atti è emersa la prova di possesso tutelabile del sull'intera stradella in contestazione – e che tale CP_1
possesso è stato esercitato senza alcuna limitazione e anche con i mezzi meccanici - nonché gli atti di turbativa dei coniugi – , sorretti dall'animus turbandi, deve CP_4 CP_3 concludersi, ad integrale conferma dell'interdetto possessorio, per la fondatezza della domanda di parte ricorrente condanna dei resistenti alla manutenzione nel possesso e, quindi, dall'astenersi dal porre in essere ogni ulteriori atto di molestia e turbativa.
3. Quanto, infine, all'ulteriore atto di molestia/turbativa denunciato dai ricorrenti con il ricorso ex art. 669 decies c.p.c. (RG.1647/16 sub.2), deve ribadirsi l'inammissibilità del ricorso in quanto depositato, contrariamente al dettato normativo, ad istruttoria già ultimata.
Ne consegue che va dichiarata, anche in questa sede, l'inammissibilità delle richieste sul punto articolate trattandosi, altresì, di fatti nuovi e ulteriori rispetto a quelli denunciati con l'originario ricorso introduttivo.
4. Avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali vanno compensate per un terzo. La restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile alle controversie di valore fino ad € 26.000,00 (DM
55/2014 e succ. mod.) tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice Dott.ssa
Magda Irato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
così provvede:
1. Accoglie la domanda di manutenzione nel possesso e, per l'effetto, ad integrale conferma dell'ordinanza del 14.10.2016, ordina ai resistenti e CO
di manutenere i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio Controparte_8
sull'intera stradina in controversia astenendosi dal porre in essere ogni forma di molestia o turbativa;
2. dichiara l'inammissibilità dell'ulteriore domanda formulata dai ricorrenti in ordine ai fatti denunciati con il ricorso ex art. 669 decies c.p.c.; 3. compensa per 1/3 le spese di lite;
4. condanna i resistenti e , in solido, al pagamento, CO Controparte_3
in favore dei ricorrenti, della restante parte che liquida in € 79,00 per spese, ed €
1.694,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge;
Così deciso in Reggio Calabria, 13 aprile 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 1647/2016 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024; promossa da
, nata a [...] l'[...], ( , Parte_1 C.F._1
residente in [...].; ON
, nato a [...] l'[...], residente in [...]alla Via
[...]
Missori 24 ); nata a [...] C.F._2 Controparte_2
Calabria l'08.07.1970 ( ) ed ivi residente in [...]
Caterina, 66/C, n.q. di coeredi ab intestato del de cuius , nato a Persona_1
Reggio Calabria il 29.10.1929, (C.F. ), residente in [...]C.F._4
alla Via Santa Caterina n.66/c, rappresentati e difesi, come in atti, dall'avv. Claudio A.
Gangemi ( ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in CodiceFiscale_5
Reggio Calabria alla Via Loreto trav.priv. I n.9 giusta procura in atti;
- ricorrenti -
contro
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_3 C.F._6
20.02.1951 e (c.f. nata a [...] il CO C.F._7
04.12.1955, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in
Reggio Calabria in Via De Nava, 40/B presso lo studio dell'avv. Lascala Antonia Giovanna,
(c.f.: ), che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._8 - resistenti–
OGGETTO: azione di manutenzione.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.11.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c., adiva questo Tribunale Persona_1
chiedendo che venisse disposta la manutenzione nel possesso della servitù di passaggio sulla particella 42 (foglio RC/2) inibendo ai coniugi – il compimento di atti di CP_4 CP_3
molestia e/o turbativa del possesso.
In particolare, esponeva di aver sempre utilizzato la particella n. 42 per poter giungere ai suoi terreni e che nell'anno 2015 tale accesso gli era stato negato e osteggiato da CP_4
e i quali, proprietari di un fabbricato a quattro piani f.t. presente
[...] Controparte_3
in loco, avevano realizzato un marciapiede insistente in gran parte sulla p.lla 42; aggiungeva che i predetti resistenti gli avevano impedito il transito sulla predetta particella altresì parcheggiando le proprie autovetture oltre il margine del marciapiede, ostruendo così la carreggiata ovvero restringendola in maniera tale da non far passare i mezzi meccanici destinati alla manutenzione dei fondi di sua proprietà.
Evidenziava, infine, che nel mese di ottobre del 2015 la aveva apposto un CP_4
cartello di strada privata e divieto di accesso ai non proprietari delle particelle 39, 41, 43, 44,
45 salvo poi rimuoverlo.
I resistenti , sebbene ritualmente citati, rimanevano contumaci. Controparte_5
1.1. Con ordinanza del 4.10.2016, pubblicata il 14.10.16, il Giudice accoglieva il ricorso del così statuendo “
1. Accoglie la domanda;
2. Ordina ai resistenti di CP_1
manutenere il sig. nel possesso della servitù di passaggio sulla stradina in Persona_1
controversia identificata dalla particella n. 42 del foglio di mappa n. RC/2, astenendosi dal parcheggiare le auto nonché da ogni forma di molestia o turbativa;
3. condanna i resistenti in solido al rimborso in favore del ricorrente delle spese del procedimento interdittale, che liquida in complessivi € 1822,69di cui € 154,19 per spese ed € 1668,50 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge.”. 1.2. Con ricorso ex art. 703, III comma, c.p.c., depositato il 23.12.2016, i coniugi chiedevano la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di Controparte_5
merito.
Esponevano:
- di essere proprietari di un terreno con annesso fabbricato a tre elevazioni, riportato al NCEU al f.2 particelle 516 e 517;
- che detto edificio limita sul lato est con la particella 42, che è una stradella di accesso di proprietà comune alle particelle 39, 41, 43, 44, 45, mentre in corrispondenza della particella
517 confina direttamente con un'area libera di proprietà degli stessi avente larghezza variabile;
- che parte dell'area libera della particella 517 è occupata da una rampetta pedonale e da un marciapiede, adiacenti al fabbricato e insistenti sulla loro proprietà privata;
- che nella parte iniziale, in corrispondenza del limite della loro proprietà (p.lla 517), la stradella in questione ha una larghezza di circa 3 mt salvo poi restringersi fino ad un minimo di mt 2,65, sufficiente per il passaggio di mezzi normali come autoveicoli, senza necessità di invasione della striscia di loro proprietà;
- che l'ordinanza interdittale si fonda, pertanto, su un'erronea descrizione dello stato dei luoghi in quanto la proprietà dei coniugi , e segnatamente la particella Controparte_6
517, termina ben oltre 1 metro dal marciapiede;
- che la larghezza della stradella è idonea al passaggio di mezzi di normali dimensioni mentre il pretende di attraversarla anche con mezzi pesanti ma così facendo sarebbe CP_1
costretto ad attraversare parte della proprietà dei coniugi – e, cioè, proprio CP_4 CP_3
quella striscia di terreno (ricadente nella part. 517) adiacente il fabbricato e il marciapiede;
- che, pertanto, non può essere riconosciuto al il diritto di passaggio su tale CP_1
particella dovendo lo stesso limitarsi a percorrere la stradella comune (part.42) soltanto nei limiti che la medesima consente e cioè con mezzi leggeri e non pesanti senza violare la proprietà dei resistenti;
- che le presunte turbative e/o molestie lamentate dal consistono, in realtà, CP_3
in esercizio legittimo del diritto dei resistenti a non vedere violata la proprietà privata senza afferire in alcun modo all'esercizio del diritto di passaggio sulla particella 42;
- che, ancora, non può essere riconosciuto il diritto di passaggio del perché CP_1
non proprietario di alcuna delle particelle 39, 41, 43, 44 e 45 per le quali la particella 42 funge da strada di accesso nonché la servitù di passaggio sulla proprietà dei resistenti (part. 517) confinante con la particella 42 e adiacente al marciapiede.
Tutto quanto premesso, chiedevano al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, che tutte si impugnano sin da ora perché infondate in fatto ed in diritto, previa
SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare che non vi è stata e non sussiste alcuna molestia e/o turbativa poste in essere dai coniugi CP_5
, per la mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, rigettando quindi la domanda
[...]
del Sig. per le motivazioni sopra formulate;
- Per l'effetto, revocare Persona_1
l'ordinanza emessa nella fase cautelare in data 04.10.2016, pubblicata il 14.10.16, con la quale codesto Giudice in accoglimento della domanda del sig. ordina ai resistenti CP_1
di manutenere il sig. nel possesso delle servitù di passaggio sulla stradina Persona_1
in controversia identificata dalla particella n. 42 del foglio di mappa n. RC/2, astenendosi dal parcheggiare le auto nonché da ogni forma di molestia o turbativa. Revocare altresì la suddetta ordinanza nella parte in cui condanna gli stessi in solido al rimborso in favore del ricorrente delle spese del procedimento interdittale, liquidate in complessivi € 1.822,69, oltre accessori. - Accertare e dichiarare altresì l'inesistenza in capo al di un Persona_1
diritto di servitù di passaggio sulla proprietà dei resistenti, in particolare sulla striscia di terreno (ricadente nella part. 517) adiacente il fabbricato ed il marciapiede confinante con la part. 42. -Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa del 4.5.2017, si costituiva il rilevando l'infondatezza in fatto CP_1
e diritto del dedotto avversario. In particolare, rappresentava che, quale proprietario e quale procuratore di altri proprietari, accede ai propri fondi attraverso la stradella in contestazione
(part. 42) in forza di servitù di passaggio consolidata da epoca immemore e sicuramente antecedente all'acquisto dei coniugi . Reiterava quanto già esposto in sede Persona_2
sommaria e, pertanto, che il suo passaggio sulla particella n. 42 è illegittimamente ostacolato dagli odierni ricorrenti i quali, oltre ad avere realizzato il marciapiede, hanno ulteriormente ristretto l'ampiezza della stradella di accesso ivi parcheggiandovi macchine ostacolando ed impedendo l'esercizio della servitù di passaggio da sempre esercita dal anche CP_1
relativamente alla porzione oggi occupata dal marciapiede e dalle auto in sosta. Eccepiva
l'inammissibilità delle difese avversarie per illecita commistione di profili petitori e possessori in deroga al divieto di cumulo di cui all'art. 705 c.p.c. Concludeva ribadendo che le condotte poste in essere dai coniugi costituiscono atti di Controparte_5
turbativa/molestia possessoria. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni “disporre la manutenzione di esso ricorrente nel possesso del diritto di servitù di passaggio sulla particella 42 del f. RC/2 inibendo definitivamente ai coniugi CO
( ) e ( ), il compimento di C.F._7 Controparte_3 C.F._6
atti di molestia e/o turbativa, per le causali di cui alla superiore narrativa;
per l'effetto, confermare il provvedimento interdittale emesso in data 14.10.2016; atteso l'ulteriore atto di molestia/turbativa consistente nella posa in opera di un dissuasore mobile per impedire il passaggio, meglio raffigurato nell'allegata fotografia, previa sua qualificazione quale atto di turbativa/molestia, statuirne l'illiceità e, per l'effetto, condannarli alla sua rimozione, per le causali di cui alla superiore narrativa.”
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva ammessa la prova orale richiesta dalle parti;
intervenuto il decesso del in data 5.6.2022, con comparsa del CP_1
6.9.2022 si costituivano volontariamente e Parte_1 ON
, nelle rispettive qualità di coniuge e figli successori universali ab Controparte_2
intestato, per la prosecuzione nel giudizio promosso contro il loro dante causa.
Esaurita la prova orale ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ricorso ex art. 669 decies c.p.c. i ricorrenti rappresentavano che nelle more del contendere si erano verificati dei mutamenti delle circostanze a sostegno delle quali è stata adottata l'ordinanza possessoria e, in particolare, che i coniugi – avevano CP_4 CP_3
installato sulla contestata stradella un barra metallica impedendo e limitando considerevolmente l'esercizio del possesso sulla servitù di passaggio – soprattutto carraia - sulla particella 42 del f. RC/2, risolvendosi in un ulteriore atto di molestia e/o turbativa o, peggio ancora, in un più pregiudizievole spoglio parziale di quel possesso a tutela del quale era stata giusto emessa l'Ordinanza interdittale. Chiedevano, quindi, per gli effetti dell'art. 669 decies c.p.c., la modifica dell'interdetto possessorio ordinando, in particolare, ai resistenti, la manutenzione e/o la reintegrazione nel possesso dei ricorrenti, con comando rivolto ai coniugi – di astenersi, non solo dal parcheggiare le auto e da ogni ulteriore CP_4 CP_3
forma di molestia o turbativa e/o spoglio anche parziale, nonché di rimuovere immediatamente l'installazione della sbarra automatizzata in esame impartendo, infine ma non ultimo, le più opportune disposizioni per il ripristino dello status quo ante. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 669 decies c.p.c. in quanto depositato ad istruttoria già ultimata.
All'udienza del 12.11.2024, precisate le conclusioni, il Giudice assumeva la causa in decisone previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'azione di manutenzione con cui il CP_1
lamenta la compromissione del possesso della servitù di passaggio, dallo stesso da sempre esercitato, sulla particella n. 42 in ragione di atti di turbativa e molestia posti in essere dai coniugi – e finalizzati ad ostacolare il transito del ricorrente, in particolare, CP_4 CP_3
con i mezzi meccanici.
Come noto, ai sensi dell'art. 1170 c.c. “I) Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro
l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. II) L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento
o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata. III) Anche colui che ha subito uno spoglio non violento
o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.”
L'azione di manutenzione trova i suoi presupposti nell'esistenza di un rapporto possessorio tutelabile e nel compimento di un'azione configurabile come molestia (ossia di turbativa che attenti all'integrità del possesso con un'apprezzabile modificazione o limitazione del suo precedente esercizio) sorretta dall'elemento psicologico dell'animus turbandi.
Compito del giudice è, dunque, accertare, da un lato, l'esistenza di un possesso tutelabile - ossia che duri da oltre un anno e che sia continuo pacifico e pubblico - e, dall'altro, di un'azione integrante gli estremi di una molestia soggettivamente connotata dall'animus turbandi, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e in particolare la sua rispondenza ad un valido titolo resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem.
2.1. Tanto premesso, esaminate le risultanze probatorie in atti, questo Giudice ritiene che ricorrano tutti i presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione di manutenzione. Anzitutto, sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte deve ritenersi raggiunta, in favore del , la prova di un possesso tutelabile, ultrannuale, a specchio del diritto CP_1
di servitù di passaggio, sulla strada in contestazione senza alcuna distinzione tra la porzione asseritamente di proprietà di coniugi - e la restante particella n. 42. CP_4 CP_3
Al riguardo, il teste , consulente tecnico di parte ricorrente, ha Testimone_1
dichiarato: “[…] ADR: Ho redatto la perizia di parte […] e pertanto mi sono recato sui luoghi oggetto di causa. Preciso, altresì, che, sin dall'anno 2011, ho rapporti di lavoro con il sig.
, il quale mi aveva incaricato di effettuare vari frazionamenti in relazione a CP_1
proprietà dello stesso confinanti con la stradella per cui è processo […] ADR: Dall'anno
2011 fino al 2021, ho avuto modo di vedere il sig. utilizzare questa stradella Persona_1
per accedere ai propri fondi ed ai propri fabbricati ubicati nella parte terminale della strada.
Affermo ciò perché, nelle occasioni in cui mi sono recato sui luoghi di causa, unitamente al dott. , ho visto quest'ultimo percorrere questa stradella. Preciso che io ed il dott. CP_1
abbiamo percorso questa stradella sia a piedi che a bordo di autovettura. ADR: CP_1
nell'anno 2011 non vi era apposta alcuna segnalazione di proprietà privata lungo detta stradella. Successivamente, nell'anno 2015, una porzione di questa stradella, in corrispondenza del primo fabbricato a più piani fuori terra ubicato all'inizio della stradella,
è stata delimitata con una striscia di pittura dipinta sulla stradella medesima e, mi sembra, ci fosse anche un cartello indicante la proprietà privata. ADR: E' vero che la signora CP_4
in più occasioni, dal 2015 al 2021, si è opposta al passaggio mio e del dott. lungo CP_1
la parte delimitata di detta stradella affermando che quella parte delimitata era di sua proprietà e, pertanto, io ed il sig. siamo passati lungo la parte di stradella non CP_1
delimitata, sia a piedi che con l'autovettura. […] ADR: il dott. utilizza detta CP_1
stradella per raggiungere gli immobili di sua proprietà dal 2011; affermo ciò in quanto dal
2011 ho avuto modo di vedere il percorrere detta stradella. Nulla posso riferire per CP_1
il periodo antecedente l'anno 2011”. (Cfr. verbale di udienza del 22.3.2022)
Dalla superiore deposizione emerge in maniera pacifica l'utilizzo indisturbato della stradella in questione da parte del dal 2011 fino al 2015, anno in cui sono stati CP_1
compiuti i primi atti di turbativa da parte dei coniugi i quali hanno iniziato Controparte_5
ad opporsi al passaggio del rivendicando la proprietà di una porzione della stradella CP_1
delimitandone i confini con una striscia bianca ed apponendovi un cartello con la scritta
“proprietà privata”. Sull'attendibilità delle predette dichiarazioni non vi è alcun motivo di dubitare essendo precise, coerenti e prive di contraddizioni nonché rese da un soggetto terzo rispetto ai fatti di causa, privo di alcun legame di parentela con il (avendo con lo stesso intrattenuto CP_1
esclusivamente rapporti di lavoro) e che certamente conosce i fatti di causa avendo svolto diversi incarichi per conto del sin dal 2011 (frazionamenti relativi alle proprietà del CP_1
confinanti con la stradella in contestazione). CP_1
Il possesso del risulta, poi, confermato dagli stessi testi di parte resistente. CP_1
Invero, , consulente tecnico di parte resistente nonché nipote della Persona_3
, ha dapprima dichiarato che il utilizzava “costantemente” la stradella CP_4 CP_1 oggetto di causa per poi, subito dopo, singolarmente, correggersi affermando “anzi preciso che non posso dire costantemente” e sostenendo che il passaggio avveniva in quanto autorizzato dalla . Ha, infine, dichiarato: “ADR: […] non so dire se il abbia CP_4 CP_1
utilizzato il passaggio costantemente presso la stradella in quanto non abito lì. Mi è capitato di vederlo passare, ma in maniera sporadica e credo non continuativa” (Cfr., verbale di udienza del 17.1.2023).
In altri termini, la teste in un primo momento ha confermato l'utilizzo costante della stradella da parte del si è, poi, corretta precisando di non poter affermare che CP_1
l'utilizzo fosse costante e subito dopo, ancora, ha riferito di non poter dire se il CP_1
avesse utilizzato il passaggio costantemente non abitando nei pressi dei luoghi di causa e che le è capitato di vederlo solo in maniera sporadica e “crede” continuativa.
La contraddittorietà delle dichiarazioni rese fa, dunque, ragionevolmente dubitare della genuinità della teste dovendosi, al riguardo, evidenziare che, diversamente dal , Tes_1
trattasi non solamente del consulente tecnico di parte, bensì della nipote della Parte_2
quest'ultima, che impone certamente un più rigoroso vaglio sull'attendibilità
[...]
essendo il teste legato da rapporti di parentela con la parte nel cui interesse è stato escusso.
Sempre la stessa teste ha, poi, affermato che il a volte utilizzava la stradella CP_1
in contestazione anche con i mezzi meccanici, invadendo, a suo dire, la proprietà della
. CP_4
In tal modo, quindi, non solo conferma il transito del sulla stradina oggetto CP_1
di causa, ma, altresì, che lo stesso è avvenuto anche con mezzi meccanici. Tale circostanza dimostra che il passaggio ha interessato tutta la stradina in questione e che, pertanto, il possesso è stato esercitato sull'intera porzione della strada senza alcuna distinzione tra proprietà comune (part. 42) e presunta particella di proprietà dei (part. 517). CP_6 CP_3
Il passaggio con i mezzi pesanti (camion) è stato confermato anche dall'ulteriore teste di parte resistente, , il quale ha riferito che il passava attraverso la Tes_2 CP_1
particella in contestazione a volte anche con il camion rompendo il marciapiede ivi esistente
(cfr. verbale di udienza del 17.1.2023).
Il possesso del sulla strada in questione, pure con i mezzi pesanti, è emerso CP_1 anche nella fase sommaria avendo, in particolare, l'informatore (che Controparte_7
dal 1967 ha abitato al confine con la contestata stradella) affermato di aver visto, da sempre, il transitare sulla stradina in questione, quale unico accesso ai propri fondi, sia con CP_1
la propria autovettura che con un autocarro per lavorare il fondo di sua proprietà.
Vero è che la predetta deposizione, non essendo stata resa da un informatore sotto il vincolo di giuramento non ha valenza di una prova testimoniale, tuttavia, valutata unitamente al compendio probatorio in atti contribuisce a corroborare la prova del possesso trovando riscontro nelle deposizioni testimoniali (da cui, si ribadisce, è complessivamente emerso il transito del su tutta la stradella ed anche con i mezzi meccanici). CP_1
Per tutto quanto sinora esposto, deve, quindi, ritenersi raggiunta in favore del CP_1
la prova di un possesso tutelabile sulla servitù di passaggio avente ad oggetto l'intera strada in contestazione non avendo i testi in alcun modo riferito che il transito è avvenuto solo su una porzione della stradina.
2.2. Passando, poi, agli atti di molestia, i testi di parte resistente hanno confermato che i coniugi – si oppongono passaggio del seppur limitatamente al CP_4 CP_3 CP_1
transito sulla pozione della stradina che i resistenti deducono essere di loro proprietà. In particolare, hanno riferito che i predetti coniugi non consentono al il transito con i CP_1
mezzi meccanici in quanto, in ragione della ridotta ampiezza della strada, l'utilizzo di detti mezzi comporta automaticamente l'invasione sull'asserita proprietà (cfr. deposizioni CP_4
di , e ). Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Gli atti di turbativa sono stati altresì riferiti dal teste (“ADR: E' vero che la Tes_1
signora in più occasioni, dal 2015 al 2021, si è opposta al passaggio mio e del dott. CP_4
lungo la parte delimitata di detta stradella affermando che quella parte delimitata CP_1 era di sua proprietà” Cfr. verbale di udienza del 22.3.2022) nonché dal teste
[...]
( ex dipendente Enel incaricato della sostituzione di un contatore relativo all'utenza Tes_6 del ), il quale ha dichiarato di aver assistito ad una discussione occorsa tra i coniugi CP_1
– e il , pur precisando di non conoscerne i motivi, e ha riferito CP_4 CP_3 CP_1 dell'impedimento al passaggio del mezzo Enel sulla stradina in questione tanto da dover far intervenire i Carabinieri (cfr. verbale di udienza del 14.5.2019).
Sulla scorta delle deposizioni esaminate appare, dunque, comprovato non solo il compimento di atti di molestia possessoria ma, altresì, che gli stessi siano connotati dall'animus turbandi atteso che le azioni poste in essere dai resistenti sono senza dubbio sorrette dalla volontarietà del fatto e dalla consapevolezza della loro idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio del possesso di parte ricorrente essendo proprio finalizzate ad impedire il transito del su una parte della stradella in CP_1
questione di cui i coniugi - assumono essere i proprietari (si precisa che tale CP_4 CP_3
elemento psicologico non può essere escluso in considerazione della circostanza che i resistenti hanno compiuto le molestie convinti di agire a tutela di un proprio diritto, sul punto si v. Cass civ. n. 22414 del 2004 “è sufficiente la coscienza e volontarietà del fatto compiuto
a detrimento dell'altrui possesso, che pertanto si presume ove la turbativa sia oggettivamente dimostrata, a nulla rilevando anche l'eventuale convincimento di esercitare un proprio diritto”).
D'altronde, gli stessi resistenti nelle difese articolate in atti confermano di opporsi al passaggio del sulla stradina in questione seppur limitatamente alla porzione che CP_1
ritengono essere di loro proprietà e, quindi, di ostacolare, in particolare, il transito con i mezzi meccanici dal momento che l'utilizzo di tali mezzi comporta inevitabilmente anche il passaggio sulla parte asseritamente di loro proprietà.
A fondamento delle loro difese deducono che le lamentate turbative e/o molestie denunciate da parte ricorrente consistono, in realtà, nell'esercizio legittimo del proprio diritto di non vedere violata la loro proprietà privata e non afferiscono in alcun modo all'esercizio del passaggio sulla restante particella 42. Per tali ragioni, chiedono, oltre al rigetto della domanda avversaria, che sia accertata l'inesistenza in capo al di un diritto di servitù CP_1
di passaggio sulla dedotta proprietà dei resistenti ossia sulla striscia di terreno (ricadente nella part. 517) adiacente il fabbricato ed il marciapiede confinante con la part. 42
I rilievi sono infondati.
Occorre, anzitutto, rilevare che il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di manutenzione proposta dal con la conseguenza che il thema decidendum riguarda CP_1 esclusivamente la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1170 c.c. (possesso tutelabile, atti di molestia sorretti dall'animus turbandi) senza che al riguardo parte resistente possa opporre ragioni petitorie che, eventualmente, potranno essere fatte valere in un separato e autonomo procedimento.
Come noto, l'art. 705 c.p.c. sancisce il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre il giudizio petitorio fino a quando il primo non sia stato definito e la decisione eseguita.
La preclusione riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio trovando la propria ratio nella esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata prima della sua completa attuazione dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi.
Uniche due eccezioni al predetto divieto ricorrono: i) qualora il convenuto dimostri che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore; ii) qualora dalla definizione della controversia possessoria o dall'esecuzione della decisione possa derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto, sulla scorta di quanto stabilito con la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 25/1992.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, più volte, ribadito che il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile.
Ebbene, tale circostanza non viene in alcun modo, prima ancora che provata, dedotta nel presente procedimento a giustificazione delle ragioni petitorie opposte dai resistenti.
Quanto, poi alla domanda di accertamento della inesistenza del diritto di servitù del sull'asserita proprietà – (ossia sulla porzione di strada compresa CP_1 CP_4 CP_3
tra il fabbricato di loro proprietà e la parte delimitata dalla striscia bianca) trattasi di accertamento di natura petitoria come tale, dunque, inammissibile in un giudizio possessorio.
In definitiva, i resistenti non possono nel presente procedimento, avente ad oggetto l'azione di manutenzione, invocare ragioni petitorie e, quindi, giustificare le turbative in ragione dell'asserita proprietà di una parte della porzione della stradella in contestazione.
Invero, ogni questione relativa agli esatti confini tra la proprietà – CP_4 CP_3
(part. 517) e la stradella censita alla particella n. 42 nonché l'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio del sulla porzione che i resistenti ritengono essere CP_1 di loro proprietà esula dal presente giudizio in cui si controverte in ordine ad una situazione di fatto – possesso – e potrà semmai essere fatte valere in un autonomo giudizio petitorio.
Per tutte le superiori ragioni, ribadito che dal compendio probatorio in atti è emersa la prova di possesso tutelabile del sull'intera stradella in contestazione – e che tale CP_1
possesso è stato esercitato senza alcuna limitazione e anche con i mezzi meccanici - nonché gli atti di turbativa dei coniugi – , sorretti dall'animus turbandi, deve CP_4 CP_3 concludersi, ad integrale conferma dell'interdetto possessorio, per la fondatezza della domanda di parte ricorrente condanna dei resistenti alla manutenzione nel possesso e, quindi, dall'astenersi dal porre in essere ogni ulteriori atto di molestia e turbativa.
3. Quanto, infine, all'ulteriore atto di molestia/turbativa denunciato dai ricorrenti con il ricorso ex art. 669 decies c.p.c. (RG.1647/16 sub.2), deve ribadirsi l'inammissibilità del ricorso in quanto depositato, contrariamente al dettato normativo, ad istruttoria già ultimata.
Ne consegue che va dichiarata, anche in questa sede, l'inammissibilità delle richieste sul punto articolate trattandosi, altresì, di fatti nuovi e ulteriori rispetto a quelli denunciati con l'originario ricorso introduttivo.
4. Avuto riguardo all'esito della lite, le spese processuali vanno compensate per un terzo. La restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile alle controversie di valore fino ad € 26.000,00 (DM
55/2014 e succ. mod.) tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice Dott.ssa
Magda Irato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
così provvede:
1. Accoglie la domanda di manutenzione nel possesso e, per l'effetto, ad integrale conferma dell'ordinanza del 14.10.2016, ordina ai resistenti e CO
di manutenere i ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio Controparte_8
sull'intera stradina in controversia astenendosi dal porre in essere ogni forma di molestia o turbativa;
2. dichiara l'inammissibilità dell'ulteriore domanda formulata dai ricorrenti in ordine ai fatti denunciati con il ricorso ex art. 669 decies c.p.c.; 3. compensa per 1/3 le spese di lite;
4. condanna i resistenti e , in solido, al pagamento, CO Controparte_3
in favore dei ricorrenti, della restante parte che liquida in € 79,00 per spese, ed €
1.694,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge;
Così deciso in Reggio Calabria, 13 aprile 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)