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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in data nella causa iscritta a
RG. N. 2147-1/2025
Tra
, nata a [...] il [...] (c.f. , res.te in Trecase Parte_1 C.F._1
(NA), Via Cito Menotti, III trav. n.9, elettivamente domiciliata in Pompei (NA), Viale G. Mazzini n.83, presso l'Avv. Davide Fiorentino (c.f. ), che la rappresenta e difende. C.F._2
RICORRENTE
E
(CF ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, nonché (C.F. Controparte_2
), in persona del dirigente p.t., tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2 distrettuale dello Stato di Napoli, (codice fiscale , fax 081-4979313, posta certificata: P.IVA_3
servizio polisweb: ADS80030620639), domiciliataria in Napoli Email_1 alla via A. Diaz, n. 11.
RESISTENTI
(c.f. ), in persona Controparte_3 P.IVA_4 del dirigente scolastico pro tempore, Viale Kennedy 112, 80125 Napoli (NA);
(c.f. , in persona del Controparte_4 P.IVA_5 dirigente scolastico pro tempore, Via Buongiovanni 84 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA);
, nato a [...] il [...] (c.f. ), res.te in Controparte_5 C.F._3
Casavatore (NA), Via E. Fermi n.16 - controinteressato –
RESISTENTI CONTUMACI:
sciogliendo la riserva di cui all' udienza del 18/3/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA Con ricorso depositato in data 1.2.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe proponeva ricorso ex art 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art 700 c.p.c., deducendo:
- di essere insegnante precaria, inserita dall'anno 2022 nella graduatoria informatizzata per incarichi di supplenze (GPS) II Fascia della Provincia di Napoli, per la “Classe di concorso
A061 - Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali”, con istanze di iscrizione del 24/05/2024 e aggiornamento del 30/07/2024, per il biennio 2024/2026;
- che, con Decreto dirigenziale n. 14315 dell' Controparte_6
in data 30/08/2024 veniva pubblicata la complessiva graduatoria
[...] provinciale, per l'anno scolastico appena iniziato, ove, per la sua classe di concorso, veniva collocata alla posizione n.57, con 47 punti;
- che, nelle date 12/09/2024, 03/10/2024, 25/10/24, e 12/11/2024, venivano emessi, con altrettanti Decreti dirigenziali (prot.15390 del 12/09/2024, prot.16828 del 03/10/2024, prot.
18168 del 25/10/2024, prot.19225 del 12/11/2024), i primi quattro bollettini informatici, con l'elenco degli aspiranti destinatari di incarico a tempo determinato, nei quali non figurava il suo nome;
- di essere stata poi designata nel quinto bollettino, allegato al Decreto dirigenziale prot.21084 del 03/12/2024, con assegnazione di contratto a tempo determinato, a decorrere dal 03/12/2024 e fino al termine delle attività didattiche, per i corsi serali presso l'istituto tecnico Industriale – I.T.I.S. “MEDI” SERALE di S. Giorgio a Cremano;
- che l'incarico era confermato con mail del Ministero nella stessa giornata e, il giorno successivo (04/12/2024), sottoscriveva il contratto di lavoro, presso l'Istituto designato, consegnando la documentazione di rito, e prendendo servizio da subito nella classe assegnata;
- che, contestualmente, comunicava le dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo determinato, intrapreso e contrattualizzato presso una Scuola privata in Torre Annunziata
(“Centro comunicazione espressione”), con una retribuzione di 500,00 euro mensili;
- che, il successivo 9 dicembre 2024, il responsabile dell'Istituto la informava dell'avvenuta revoca dell'incarico, con effetto immediato;
- che non le perveniva alcuna comunicazione ufficiale e, solo facendo accesso al portale istituzionale, apprendeva del Decreto della dirigenza ministeriale prot. 21321 del
06/12/2024, che disponeva la revoca della sua nomina;
- che, da ultimo, in data 23/01/2025, l'Istituto Scolastico le trasmetteva, a mezzo mail, il provvedimento prot. 17268, datato 07/12/2024, a firma del Dirigente Scolastico, con il quale si comunicava la “risoluzione anticipata” del rapporto di lavoro, documento che, su espresso invito della Scuola, sottoscriveva a distanza, con firma grafometrica, e trasmetteva all'Istituto a mezzo mail;
- che, dunque, solo il 9/12/2024 veniva a conoscenza del Decreto ministeriale di revoca dell'incarico, nel quale non vi era alcun cenno ai motivi della revoca;
- che solo dall'elenco informatico allegato si evinceva che, pur confermandosi il punteggio e la posizione a lei attribuiti nella graduatoria (Posizione n.57, con 47 punti), l'incarico veniva riassegnato al Sig. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_5
); C.F._3
- che , nella graduatoria generale, figurava in posizione a lei superiore Controparte_5
(Posizione n.52, con 52 punti) e, pertanto, era già stato precedentemente nominato – nel terzo bollettino allegato al Decreto dirigenziale prot. 18168 del 25/10/2024 - con contratto
“a spezzone”, presso l'Istituto Tecnico Industriale - ITI “RIGHI” di Napoli;
- che, in sede di verifica dei titoli dichiarati dal , all'atto della prima nomina presso CP_5
l' - come disposto dall'art. 8 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 -il CP_3 punteggio definitivamente validato a quest'ultimo era stato rettificato in riduzione, da punti 52 a punti 34, per cui lo stesso avrebbe dovuto essere ricollocato, nella graduatoria generale (GPS), in Posizione a lei inferiore;
- che, tuttavia, nel bollettino allegato al Decreto impugnato, il figurava ancora CP_5 accreditato alla Posizione 52, con 52 punti;
- che, qualora si fosse provveduto tempestivamente ad aggiornare la graduatoria, come espressamente prescritto dalla normativa ministeriale, la sua posizione in graduatoria sarebbe stata superiore rispetto a quella del , per cui quest'ultimo non avrebbe CP_5 potuto in ogni caso subentrare nell'incarico già assegnatole, senza prevedere neppure il suo subentro nel primo incarico del;
CP_5
- che, pertanto, avanzava istanze di accesso agli atti, al e a tutte articolazioni CP_1 coinvolte , e Istituti ITI “MEDI” e “ ), a mezzo PEC, in Controparte_2 CP_3 date 12, 13 e 16/12/2024, per avere contezza della propria posizione attuale, e di quella del
, nella graduatoria GPS aggiornata, e della relativa documentazione;
CP_5
- che, non avendo sortito esiti all'istanza di accesso, in data 27/01/2025 indirizzava all'Amministrazione un formale “Atto di invito e diffida” a provvedere;
- che, in data 28/01/2025, le veniva trasmessa, a mezzo Pec, copia del Decreto Prot. 10897 datato 02/12/2024, a firma del Dirigente Scolastico dell' Controparte_3 di Napoli (prima destinazione del ), dal quale risultava
[...] CP_5 confermata l'avvenuta rettifica, in diminuzione, del punteggio in graduatoria del , CP_5 dai 52 punti dichiarati, a 34 punti;
- che, sebbene il decreto risulti adottato sin dal 02/12/2024, la rettifica del punteggio del non veniva riportata nella graduatoria;
CP_5
- che, per tale ragione, ella era tutt'ora senza incarico.
In diritto, deduceva la violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 10, 21 bis, 21 quinquies, Legge 241/1990
(legge sul procedimento amministrativo); degli artt. 1175, 1366, 2118 e 2119 c.c.; dell'art. 54 D.Lgs.
n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); dell'art. 32 Legge n. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione); degli artt. 13, 14, 15, 22, e 71 Regolamento Europeo n.
679/2016; degli artt. 24, 97, e 113 Cost.; dell'art. 42 CEDU;
della Legge n.300/1970 (Statuto dei lavoratori), degli artt. 399 e seg. D.Lgs. n. 297/1994 (T.U. Scuola); dell'art. 4 e seg. Legge
n.124/1999 (Disposizioni in materia di personale scolastico); del D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI); del
D.Lgs. n.81/2015 (sul riordino dei contratti di lavoro); del D.Lgs. n. 75/2017 (Decreto Madia); del
C.C.N.L. del personale scolastico del 18/01/2024; dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 (in materia di controlli documentali); delle Ordinanze n. 60 del 10/07/2020 e n. 88 del Controparte_1
16/05/2024 (istituzione e disciplina GPS); dei Decreti dirigenziali – Ambito Napoli prot. 14315 del
30/08/2024 (pubblicazione GPS totale e disposizioni attuative) e prot. 15739 del 17/09/2024
(Riscontro massivo a reclami, diffide, istanze di accesso agli atti), nonché l'eccesso di potere dell'Amministrazione per carenza di motivazione, omessa istruttoria, insussistenza e travisamento dei presupposti, violazione del giusto procedimento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione del principio dell'affidamento.
In via cautelare, la ricorrente chiedeva di ordinare all'Amministrazione resistente di adottare gli opportuni provvedimenti volti ad assicurare l'immediato reintegro nell'Istituto Scolastico assegnatole, o in altro corrispondente, con la relativa retribuzione e benefici previdenziali, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora, essendo la stessa priva di fonti di reddito.
Concludeva: Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e previa disapplicazione degli atti richiamati in epigrafe, nonché di qualsiasi atto contrario presupposto, connesso e/o conseguenziale, così provvedere: • NEL MERITO a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ex art. 63 D.Lgs. n.165/2001
e s.m.i., e/o di ogni altra norma ritenuta applicabile, al reintegro nel rapporto di lavoro, quale insegnante supplente, presso l' di S. Giorgio a Cremano (NA), Controparte_4 di cui all'incarico conferitole con Decreto del Dirigente del
[...]
prot. 21084 del 03/12/2024 e al contratto Controparte_7 sottoscritto in data 04/12/2024, con decorrenza dal 03/12/2024 fino al termine delle attività didattiche;
ovvero ad incarico corrispondente;
con conseguente CONDANNA delle amministrazioni resistenti all'adozione degli opportuni provvedimenti volti allo scopo. b) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, ancora ai sensi ex art. 63 D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., al risarcimento/indennizzo dei danni subiti e subendi, nella misura delle retribuzioni non percepite, nonché alla ricostruzione del punteggio e della relativa posizione previdenziale, fino alla data di riassunzione. • IN VIA CAUTELARE per le ragioni esposte in narrativa, accogliere la domanda cautelare ex art.700 c.p.c. – anche “inaudita altera parte” o previa convocazione anticipata delle parti – e ordinare all'Amministrazione resistente di adottare gli opportuni provvedimenti volti ad assicurare l'immediato reintegro nell'Istituto Scolastico assegnatole, o in altro corrispondente, con la relativa retribuzione e benefici previdenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano il Controparte_1
(cf in persona del ministro pro tempore, nonché l P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del dirigente p.t, eccependo:
[...] P.IVA_2
- che, nonostante la riduzione del punteggio, il prof. risultava comunque collocato CP_5 in posizione superiore alla nella GPS per la classe di concorso A061, motivo per cui, Pt_1 con decreto prot. 0021321 del 06/12/2024 l'UAT di Napoli rettificava il precedente provvedimento e revocava l'assegnazione dell'incarico alla , individuando Pt_1
CP_ correttamente il quale destinatario della supplenza presso l' “ ; CP_5 CP_4
CP_
- che, in esecuzione del suddetto decreto, l adottava il decreto prot. 17268 del CP_4
07/12/2024, con cui veniva formalizzata la risoluzione anticipata del contratto della;
Pt_1
- che la docente veniva tempestivamente informata della revoca e invitata a recarsi presso la segreteria scolastica per la sottoscrizione e la presa visione del provvedimento, ma la stessa rifiutava di recarsi presso la segreteria, adducendo motivi di distanza e di disponibilità di tempo e, pertanto, l'istituto trasmetteva il decreto via PEC il 23/01/2025, garantendone la piena conoscibilità;
- la legittimità della revoca dell'incarico, trattandosi di un provvedimento di rettifica necessario per assicurare il rispetto della normativa sulle graduatorie e l'assegnazione dell'incarico al candidato avente diritto;
- il rispetto dell'obbligo di motivazione da parte dell'Amministrazione;
- il rispetto della normativa vigente quanto alle richieste di accesso agli atti, atteso che:
a) le prime due richieste di accesso agli atti, inviate il 12/12/2024 e il 13/12/2024 dall'Avv. Luigi Bordo per conto della ricorrente, non rispettavano i requisiti prescritti dalla legge, poiché prive degli allegati obbligatori previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della
Privacy); b) che, solo in data 08/01/2025, la inviava una richiesta conforme tramite PEC, per Pt_1 cui, in data 14/01/2025, nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 241/1990,
l'amministrazione notificava al controinteressato l'avvenuta richiesta Controparte_5 di accesso agli atti;
c) che, in data 20/01/2025, il esercitava il proprio diritto di opposizione e che, in CP_5 data 28/01/2025, entro il termine di 30 giorni previsto dalla legge, l'amministrazione, valutata l'infondatezza dell'opposizione del , trasmetteva la documentazione CP_5 richiesta alla ricorrente.
- l'infondatezza dell'istanza cautelare, attesa la genericità delle argomentazioni quanto alla sussistenza del periculum in mora, posto che la ricorrente si limitava ad affermare che il periculum in mora deriverebbe dalla mancata percezione dello stipendio a seguito della revoca dell'incarico.
Concludevano: “Preliminarmente respingersi l'istanza cautelare poiché infondata. Respingersi, poi, nel merito le domande tutte formulate dal ricorrente perché destituite di fondamento. In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio”.
Il giudice fissava udienza per esame dell' istanza cautelare in data 11/3/2025 e per il giudizio di merito in data 6/5/2025
All' udienza del 24 marzo 2025, il procuratore di parte ricorrente faceva presente di avere notificato il ricorso al controinteressato, , ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non avendo il Controparte_5 predetto una pec, ma che dalla relazione dell'avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c. in data
24/02/2025, pervenuta all'ufficio postale in data 04/03/2025, risultava che non sono ancora decorsi i 10 giorni richiesti per il perfezionamento della notifica, sicchè chiedeva breve rinvio per consentire il perfezionamento della notifica ai fini della regolarità del contraddittorio.
Quindi il giudice all' udienza del 18/3/2025, rilevata la regolarità della notifica anche al controinteressato, che restava contumace, riservava la decisione .
Va premesso che il provvedimento d'urgenza costituisce una misura cautelare atipica, prevista dall'ordinamento per far fronte a quelle situazioni in cui vi sia fondato motivo di temere che, nelle more del giudizio ordinario, il proprio diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Tale misura è concepita come rimedio sussidiario, applicabile laddove non vi sia un rimedio cautelare tipico. Proprio in ragione di tale atipicità, viste le specifiche caratteristiche del procedimento di urgenza, presuppone la verifica della sussistenza di due presupposti indefettibili, ovvero il fumus boni iuris, consistente nella probabile fondatezza del diritto di chi agisce ed il periculum in mora, consistente nel pregiudizio imminente ed irreparabile, derivante dall'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito, giacché la mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra ricordati impedisce l' accoglimento del ricorso cautelare.
Il ricorso allo strumento cautelare deve essere quindi del tutto straordinario, in presenza di circostanze gravi e irreparabili ancor più nella materia del lavoro , onde evitare che la natura degli interessi in gioco lo faccia diventare un mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti Pertanto la verifica dei presupposti va fatta in concreto, onde valutare caso per caso, sulla base di precise allegazioni, la natura e l' entità degli interessi in gioco, al fine di evitare pregiudizio che in concreto si possa verificare e che legittima il ricorso alla tutela d' urgenza . La normalizzazione dello strumento cautelare infatti rischierebbe di compromettere esigenze di celerità sottese a fattispecie realmente idonee a creare un pregiudizio irreparabile , ciò anche in considerazione del fatto che anche il ricorso al rito ordinario del lavoro presenta caratteristiche di celerità soprattutto, come nel caso di specie, laddove vengano rappresentate situazione di particolare delicatezza .
La puntuale e rigorosa verifica dei presupposti va letta in un'ottica garantista al fine di garantire il ricorso alla tutela d' urgenza in caso di reale necessità.
In particolare con riferimento al periculum in mora l' irreparabilità deve essere intesa quale ragionevole e probabile pericolo che il ricorrente subisca un pregiudizio non altrimenti risarcibile.
Ai fini della concessione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. detto requisito deve essere accertato caso per caso, in relazione all'effettiva situazione socio economica del
“lavoratore”, talché il ricorrente è tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico - fisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della retribuzione, possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile. Pertanto il periculum in mora non può reputarsi esistente in re ipsa, neppure nel fatto stesso della disoccupazione, poiché, in caso contrario, ogni licenziamento integrerebbe il pregiudizio imminente ed irreparabile, così da rendere il ricorso all'art. 700 c.p.c. il rimedio ordinario per la contestazione della legittimità del recesso datoriale, in contrasto con la disciplina del processo del lavoro , che prevede che la forma naturale di impugnativa del licenziamento sia il ricorso ex art. 414 c.p.c.
Ordunque, difetta il periculum allorquando il ricorrente trascuri di allegare (ed, a fortiori, di dimostrare) l'esistenza del predetto requisito.
In sostanza, deve ritenersi che solo in quei casi in cui il rimedio risarcitorio non sia idoneo a riparare alla lesione subita , ovvero laddove la lesione comporti un' irreversibilità degli effetti pregiudizievoli , ovvero irreparabilità del danno, il ricorso alla procedura ex art. 700
c.p.c. può essere ritenuto ammissibile in presenza di violazione dei diritti del lavoratore.
Resta ormai superato l' approccio che professava l'esistenza di un periculum in re ipsa, in quanto dissonante con il precetto normativo che attribuisce al periculum i caratteri della imminenza e irreparabilità, e che renderebbe lo strumento della tutela d'urgenza non già speciale ma ordinario .
Fatte dette premesse deve ritenersi che nel caso in esame difetti il periculum in mora, non avendo la ricorrente allegato, né provato, oltre alla perdita della retribuzione per effetto della revoca dell' incarico, che aveva comportato anche le sue dimissioni da insegnamento presso una scuola privata, un pregiudizio irreparabile, avendo omesso riferimenti in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico - fisico .
Non può pertanto presumersi che il venir meno del trattamento retributivo, già goduto dalla ricorrente, sia idoneo a determinare, in danno della medesima, l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provvedere adeguatamente al soddisfacimento di primarie esigenze .
Ne consegue che la perdita del diritto alla retribuzione non integra ex se “il pregiudizio imminente ed irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c.”,
Peraltro nel caso di specie si verte in tema di contratto a termine (essendo la ricorrente destinataria di una supplenza, con contratto del 4/12/2024, per la classe di concorso “A061 –
Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali”, fino al termine delle attività didattiche, (
30/6/2025 ) presso l' Controparte_8 icchè residua comunque la tutela risarcitoria
[...]
La mancanza del periculum in mora assorbe l' esame del fumus boni iuris .
Limitandosi la pronuncia all' esame del solo periculum in mora, stimasi equo compensare integralmente le spese di giudizio della presente fase
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite .
Si comunichi
Napoli 24/3/2025
Il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca