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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2187/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2187/2025 promosso da: nata ad [...] l'[...] e nato ad [...] il Controparte_1 CP_2
5.04.1977, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAGISTRELLI MARINA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno dandosene immediata comunicazione;
2) la casa coniugale, sita a Jesi in Via Pantiere n. 4/A e di proprietà esclusiva della Sig.ra CP_1 resta assegnata alla stessa, unitamente alla mobilia e complementi di arredo che rimangono in sua esclusiva proprietà; Per_
3) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Per_1 presso la madre nella (ex) casa coniugale;
4) per tutelare l'interesse dei minori alla bigenitorialità, al padre è lasciata piena libertà di fare visita ai figli: egli infatti potrà vederli in ogni momento sia nella casa coniugale che fuori, previo comunque accordo con l'altro genitore ed anche con un preavviso minimo.
Quando la Sig.ra sarà impegnata con il lavoro e non si rientra nei giorni di visita di CP_1 spettanza del padre, saranno i nonni materni ad occuparsi dei minori.
1 Con la crescita dell'età dei figli, le condizioni potranno essere riviste;
resta inteso altresì che i genitori si impegnano tra loro a trovare le condizioni di accordo in caso di imprevisti o di impegni di lavoro e comunque è sempre fatto salvo eventuale miglior accordo diretto tra i medesimi, scambiato per iscritto;
5) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo concorso nel mantenimento dei figli, la CP_2 CP_1 somma mensile di euro 500,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 1.000,00 (mille/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul c/c della sig.ra la cifra verrà CP_1 annualmente adeguata secondo gli indici ISTAT;
6) le spese straordinarie che si rivelassero necessarie per i figli, sulla base di quanto previsto dal
Protocollo distrettuale in vigore presso il Tribunale di NA (siglato in data 10.7.2024) che le parti danno per conosciuto ed al quale, sottoscritto dai medesimi ed allegato al presente ricorso, le parti integralmente si riportano, verranno suddivise nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Le parti danno altresì atto che le detrazioni fiscali per le spese straordinarie saranno ripartite tra loro nella medesima proporzione;
7) le parti concordano che la decorrenza del pagamento dell'assegno mensile per il mantenimento della prole, ai fini del calcolo della Indicizzazione Istat annuale dell'importo, viene fatta partire dal dicembre 2023;
8) l'assegno universale INPS verrà attribuito interamente ed esclusivamente alla Sig.ra CP_1
9) entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento reciproco;
10) le parti dichiarano altresì che, con la corretta ed integrale esecuzione delle pattuizioni di cui al seguente atto, nulla è dovuto per qualsivoglia ragione l'un l'altro, fatto salvo quanto previsto ai punti
5), 6), 7) ed 8) che precedono (mantenimento prole, spese straordinarie prole, decorrenza
Indicizzazione Istat assegno per prole, assegno unico universale INPS)”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 21.05.2025, e hanno chiesto Controparte_1 CP_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SE SA QU (AN) l'8.09.2013.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
2 Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 847 del 21.02.2024 il Tribunale di NA ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi in precedenza innanzi al giudice relatore nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SE SA QU
(AN) l'8.09.2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SE SA QU (AN) al n. 25, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2013.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori, di cui non si procede all'ascolto in considerazione della loro età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 CP_2
a SE SA QU (AN) l'8/09/2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SE
SA QU (AN) al n. 25, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2013; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE SA QU (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2187/2025 promosso da: nata ad [...] l'[...] e nato ad [...] il Controparte_1 CP_2
5.04.1977, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAGISTRELLI MARINA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno dandosene immediata comunicazione;
2) la casa coniugale, sita a Jesi in Via Pantiere n. 4/A e di proprietà esclusiva della Sig.ra CP_1 resta assegnata alla stessa, unitamente alla mobilia e complementi di arredo che rimangono in sua esclusiva proprietà; Per_
3) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Per_1 presso la madre nella (ex) casa coniugale;
4) per tutelare l'interesse dei minori alla bigenitorialità, al padre è lasciata piena libertà di fare visita ai figli: egli infatti potrà vederli in ogni momento sia nella casa coniugale che fuori, previo comunque accordo con l'altro genitore ed anche con un preavviso minimo.
Quando la Sig.ra sarà impegnata con il lavoro e non si rientra nei giorni di visita di CP_1 spettanza del padre, saranno i nonni materni ad occuparsi dei minori.
1 Con la crescita dell'età dei figli, le condizioni potranno essere riviste;
resta inteso altresì che i genitori si impegnano tra loro a trovare le condizioni di accordo in caso di imprevisti o di impegni di lavoro e comunque è sempre fatto salvo eventuale miglior accordo diretto tra i medesimi, scambiato per iscritto;
5) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo concorso nel mantenimento dei figli, la CP_2 CP_1 somma mensile di euro 500,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 1.000,00 (mille/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul c/c della sig.ra la cifra verrà CP_1 annualmente adeguata secondo gli indici ISTAT;
6) le spese straordinarie che si rivelassero necessarie per i figli, sulla base di quanto previsto dal
Protocollo distrettuale in vigore presso il Tribunale di NA (siglato in data 10.7.2024) che le parti danno per conosciuto ed al quale, sottoscritto dai medesimi ed allegato al presente ricorso, le parti integralmente si riportano, verranno suddivise nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Le parti danno altresì atto che le detrazioni fiscali per le spese straordinarie saranno ripartite tra loro nella medesima proporzione;
7) le parti concordano che la decorrenza del pagamento dell'assegno mensile per il mantenimento della prole, ai fini del calcolo della Indicizzazione Istat annuale dell'importo, viene fatta partire dal dicembre 2023;
8) l'assegno universale INPS verrà attribuito interamente ed esclusivamente alla Sig.ra CP_1
9) entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento reciproco;
10) le parti dichiarano altresì che, con la corretta ed integrale esecuzione delle pattuizioni di cui al seguente atto, nulla è dovuto per qualsivoglia ragione l'un l'altro, fatto salvo quanto previsto ai punti
5), 6), 7) ed 8) che precedono (mantenimento prole, spese straordinarie prole, decorrenza
Indicizzazione Istat assegno per prole, assegno unico universale INPS)”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 21.05.2025, e hanno chiesto Controparte_1 CP_2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SE SA QU (AN) l'8.09.2013.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
2 Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 847 del 21.02.2024 il Tribunale di NA ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi in precedenza innanzi al giudice relatore nell'apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SE SA QU
(AN) l'8.09.2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SE SA QU (AN) al n. 25, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2013.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori, di cui non si procede all'ascolto in considerazione della loro età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 CP_2
a SE SA QU (AN) l'8/09/2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SE
SA QU (AN) al n. 25, parte II, serie A Ufficio 1 dell'anno 2013; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE SA QU (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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