Art. 1.
Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai corsi delle scuole per il personale tecnico per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia, nonche' per il personale di assistenza diretta relativamente alle qualifiche di infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia e' fissato in anni 16 compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico in cui inizia il corso.
Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai corsi delle scuole per il personale tecnico per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia, nonche' per il personale di assistenza diretta relativamente alle qualifiche di infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia e' fissato in anni 16 compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico in cui inizia il corso.