Articolo 1 della Legge 30 aprile 1976, n. 339
Articolo 2
Versione
18 giugno 1976
Art. 1.
Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai corsi delle scuole per il personale tecnico per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia, nonche' per il personale di assistenza diretta relativamente alle qualifiche di infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia e' fissato in anni 16 compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico in cui inizia il corso.
Entrata in vigore il 18 giugno 1976