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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5358/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5358/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. AMATO Parte_1 C.F._1
ALBERTO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CIRELLI GIUSEPPE giusta procura in atti.
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. , rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1
difeso dall'avv. PATERMO CONCETTA giusta procura in atti.
pagina 1 di 6
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore esponeva di avere agito in giudizio con il patrocinio del convenuto nei confronti del fratello e della cognata Controparte_3
nel giudizio iscritto al n. 90112242/15, conclusosi con sentenza n. 838/16, la quale Parte_2
aveva accolto la propria domanda di accertamento della sua qualità di socio nella società di fatto tra gli stessi esistente ma aveva rigettato la domanda risarcitoria sulla base della seguente motivazione: “nessun ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. risulta essere stato richiesto nel presente giudizio onde superare gli ostacoli assertivamente frapposti dai convenuti all'acquisizione della documentazione contabile e fiscale che in ipotesi avrebbe potuto dimostrare gli incassi e i ricavi realizzati negli anni dalla s.d.f., così da pervenire all'individuazione concreta del preteso pregiudizio economico” ed ancora “nessun elemento è stato fornito in citazione e nei successivi atti difensivi dalla difesa dell'attore onde provare ad individuare anche minimi elementi in punto di fatto sulla base e alla luce dei quali procedere alla quantificazione per via equitativa dei danni subiti dal Pt_1
” e che dunque “nessuna consulenza tecnica in tal senso poteva essere disposta”; l'attore
[...]
imputava al convenuto la negligente indicazione dei mezzi istruttori e chiedeva il risarcimento del danno, sia come mancato riconoscimento del risarcimento richiesto, sia come danno emergente,
ovvero la restituzione del compenso professionale pagato.
In particolare, l'attore ha individuato il danno arrecatogli dalla negligenza professionale del convenuto nel mancato riconoscimento del risarcimento dei danni dallo stesso subiti, con riferimento, sia alla quota dell'azienda, che con riguardo al mancato reddito percepito,
quantificato in € 240.000,00, secondo la stima effettuata dal CT di parte.
pagina 2 di 6 Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione.
Si costituiva anche la , che si difendeva come da comparsa. CP_2
§§§
Nel merito, la domanda attorea va rigettata in quanto infondata.
I fatti costitutivi dedotti attengono alla responsabilità per inadempimento (ex art. 1218 e 1176 comma 2 c.c.) del contratto d'opera professionale stipulato tra l'attore e l'Avv. ed avente CP_1
ad oggetto l'assistenza tecnica giudiziale nella vicenda inerente il riconoscimento della qualità di socio di fatto e del risarcimento del danno per essere stato estromesso dalla società.
In via generale, le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non certo a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (cfr. Cass. n. 18612/13;
Cass. n. 8863/11; Cass. n. 6967/06).
In particolare, i parametri di diligenza sono quelli fissati dall'art. 1176 comma 2 c.c., riferiti al professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Ora, per giurisprudenza affermata, "la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti;
a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
pagina 3 di 6 a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole"
(Cass. 24544/2009).
Ed inoltre, "l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. 11-08-2005 n. 16846).
Ancora, per principio costante, la Corte di Cassazione afferma che “la mancata indicazione al
Giudice delle prove indispensabili per l'accoglimento della domanda costituisce, di per sé, manifestazione di negligenza del difensore”, rientrando altresì nei suoi doveri di diligenza professionale “non solo la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza, ma anche che il cliente, normalmente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo, né gli elementi che debbono essere sottoposti alla cognizione del giudice, così da rendere necessario che egli, per l'appunto, sia indirizzato e guidato dal difensore”
(cfr. ex multis sent. Cass. Sez. II, 23 dicembre 2015, n. 25963; sent. Cass. Sez. III, 12 aprile 2011, n.
8312).
A fronte di tali principi di diritto, il riparto dell'onere probatorio è nel senso che il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato difensivo, di dedurre la difettosa o inadeguata prestazione professionale, di provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr. Cass. 18/04/2007 n.
9238).
§§§
Nel caso di specie, il conferimento dell'incarico professionale e l'oggetto di tale conferimento sono pacifici, mentre è contestato l'inadempimento contrattuale sotto la forma della negligenza.
L'attore ritiene provata tale negligenza per il solo fatto che in sentenza il Giudice abbia ritenuto non provato il danno a causa del fatto che non era stata fatta richiesta ex art. 210 c.p.c. e che non era stato fornito dalla difesa, né in citazione né nei successivi atti difensivi, alcun elemento di fatto per procedere alla quantificazione in via equitativa (cfr. sentenza pag. 3).
L'assunto può essere condiviso, in quanto l'attore (e per lui il difensore) poteva certamente fornire elementi di fatto utili a determinare il valore dell'azienda, alla luce del fatto che l'attore gestiva pagina 4 di 6 l'attività per cui conosceva certamente la produzione giornaliera di pane e la quantità di materie prime occorrenti, aveva rapporti frequenti con il commercialista della ditta (vedi deposizione del teste e certamente sapeva quale capitale aveva investito nella ditta e quale fosse il Tes_1
guadagno che derivava dall'attività (in interrogatorio ha dichiarato: “dividevamo Controparte_3
i pochi guadagni dell'attività con mio fratello).
Tuttavia, l'attore non ha in questa sede fornito la prova dell'esistenza di un effettivo danno a causa del suindicato errore professionale né e soprattutto che una più articolata gestione delle istanze probatorie e delle allegazioni avrebbero condotto all'accoglimento del risarcimento richiesto.
Infatti, nel giudizio dove è stato difeso dal convenuto, l'attore aveva allegato di essere stato arbitrariamente estromesso dalla ditta, così rimanendo privato della sua unica fonte di reddito.
In realtà, il risarcimento del danno presupponeva la condotta illecita della estromissione, che non è affatto emersa dalle prove, dalle quali, invece, è risultato che l'attore ed il fratello nel 2004 ebbero una violenta discussione in seguito alla quale non era più tornato a lavorare;
in sintesi, l'uscita dalla società appare un fatto volontario e non imposto dai convenuti.
Inoltre, dalle risultanze istruttorie emerge anche che dopo la discussione tra i fratelli il panificio è stato chiuso per volontà del padre (vedi deposizione testimoniale di ) ed il locale è stato Tes_2
concesso immediatamente all'attore che vi ha iniziato una propria attività; appare Parte_1
quindi escluso che dopo il 2004 (anno del litigio tra i fratelli) l'attore sia stato privato della sua unica fonte di reddito come allegato nel giudizio n. 90112242/15.
Attese le ragioni della decisione, appaiono sussistere giustificati motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda attorea;
compensa le spese.
pagina 5 di 6 Così deciso in Catania, il 7 maggio 2025 ex art. 281 sexies c.p.c..
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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