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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
P.U. 210 / 2025
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Francesco Paolo Feo Giudice dott. Edmondo Cacace Giudice relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 maggio 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i.
domanda all'Autorità Giudiziaria di Parte_1
pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale della società . Controparte_1
A fondamento di tale richiesta la ricorrente rappresenta di aver prestato la propria attività lavorativa presso la società resistente e di essere titolare verso quest'ultima di un diritto di credito di natura pecuniaria pari ad euro
69.276,62. Evidenzia, in particolare, che tale credito è stato accertato dalla sentenza n. 1646/2024 emessa dal
Tribunale di Napoli Nord – in funzione di giudice del lavoro, che ha condannato la resistente al pagamento delle differenze retributive pari a euro 68.768,32, di cui euro
6.465,62 a titolo di TFR oltre interessi e liquidazione.
Rappresenta, inoltre, che la società resistente versa in stato di insolvenza.
Preliminarmente, nonostante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, va rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio processuale. Il procedimento di notifica si è infatti perfezionato in modo conforme al precetto di cui all'art. 40 c.c.i.i., in quanto la cancelleria ha provveduto a notificare alla convenuta a mezzo pec il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione della prima udienza.
Nel merito la domanda è fondata e merita l'accoglimento.
La ricorrente ha fornito dimostrazione della propria
legittimazione attiva, nonché del fatto che il proprio credito integri la condizione di procedibilità sancita dall'art. 49 ult. co. c.c.i.i., mediante la produzione di titolo esecutivo (la citata sentenza) ed atto di precetto (cfr. gli allegati al ricorso introduttivo presenti nel fascicolo di parte).
Dall'esame della visura camerale la società convenuta risulta inattiva e dall'ultimo bilancio disponibile, depositato presso la Camera di Commercio, relativo all'annualità 2020, nonché dalla debitoria esistente nei confronti degli enti previdenziali, emerge la prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett.
d) c.c.i.i., tali da escludere che la convenuta possa essere qualificata come “impresa minore”. Per le esposte ragioni la domanda è fondata e merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società , in Controparte_1
persona del suo liquidatore , codice fiscale CP_2
, con sede in Napoli (NA) alla Via Calata P.IVA_1
San Marco n. 4;
Ordina che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda
all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario,
all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina
Giudice delegato alla procedura la dott.ssa Loredana
Ferrara;
Curatore l'avv. Claudio Mallardo, in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213
c.c.i.i.;
Autorizza Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,
155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.1. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno 25 settembre 2025, ore 10.00, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in
PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in
Cancelleria i titoli di credito in originale;
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i.
Si prenoti a debito.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22
maggio 2025.
Il Giudice estensore dott. Edmondo Cacace
Il Presidente
dott. Gianpiero Scoppa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
P.U. 210 / 2025
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Francesco Paolo Feo Giudice dott. Edmondo Cacace Giudice relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 maggio 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i.
domanda all'Autorità Giudiziaria di Parte_1
pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale della società . Controparte_1
A fondamento di tale richiesta la ricorrente rappresenta di aver prestato la propria attività lavorativa presso la società resistente e di essere titolare verso quest'ultima di un diritto di credito di natura pecuniaria pari ad euro
69.276,62. Evidenzia, in particolare, che tale credito è stato accertato dalla sentenza n. 1646/2024 emessa dal
Tribunale di Napoli Nord – in funzione di giudice del lavoro, che ha condannato la resistente al pagamento delle differenze retributive pari a euro 68.768,32, di cui euro
6.465,62 a titolo di TFR oltre interessi e liquidazione.
Rappresenta, inoltre, che la società resistente versa in stato di insolvenza.
Preliminarmente, nonostante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, va rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio processuale. Il procedimento di notifica si è infatti perfezionato in modo conforme al precetto di cui all'art. 40 c.c.i.i., in quanto la cancelleria ha provveduto a notificare alla convenuta a mezzo pec il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione della prima udienza.
Nel merito la domanda è fondata e merita l'accoglimento.
La ricorrente ha fornito dimostrazione della propria
legittimazione attiva, nonché del fatto che il proprio credito integri la condizione di procedibilità sancita dall'art. 49 ult. co. c.c.i.i., mediante la produzione di titolo esecutivo (la citata sentenza) ed atto di precetto (cfr. gli allegati al ricorso introduttivo presenti nel fascicolo di parte).
Dall'esame della visura camerale la società convenuta risulta inattiva e dall'ultimo bilancio disponibile, depositato presso la Camera di Commercio, relativo all'annualità 2020, nonché dalla debitoria esistente nei confronti degli enti previdenziali, emerge la prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett.
d) c.c.i.i., tali da escludere che la convenuta possa essere qualificata come “impresa minore”. Per le esposte ragioni la domanda è fondata e merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società , in Controparte_1
persona del suo liquidatore , codice fiscale CP_2
, con sede in Napoli (NA) alla Via Calata P.IVA_1
San Marco n. 4;
Ordina che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda
all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario,
all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina
Giudice delegato alla procedura la dott.ssa Loredana
Ferrara;
Curatore l'avv. Claudio Mallardo, in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213
c.c.i.i.;
Autorizza Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,
155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.1. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno 25 settembre 2025, ore 10.00, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in
PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in
Cancelleria i titoli di credito in originale;
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i.
Si prenoti a debito.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22
maggio 2025.
Il Giudice estensore dott. Edmondo Cacace
Il Presidente
dott. Gianpiero Scoppa