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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 795/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maietta Marco giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
30/4/25
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ottaviani Nicola, giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 13/5/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/4/24 aveva chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...]
e . A tal fine ha esposto che le parti hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Morolo ( FR) il 14/8/11; che della loro unione
1 coniugale è nato il figlio ( il 12/10/12 ); che negli ultimi tempi il Per_1 matrimonio è entrato in crisi in conseguenza e a causa dei comportamenti violenti e vessatori del nei confronti della moglie. L'attrice concludeva, nel merito, CP_1 come segue: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Frosinone, contrariis reiectis, emettere declaratoria di separazione giudiziale della SI.ra dal marito SI. , alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1) i coniugi vivranno separati serbando tra di loro il mutuo e reciproco rispetto;
2) il figlio sarà Per_1 collocato presso la madre;
3) la casa coniugale sita in Morolo, Strada provinciale 11 Morolense n. 60, resta assegnata alla SI.ra ; f) entrambi i coniugi concorreranno al mantenimento del figlio ed il Parte_1
SI. , a tale titolo, erogherà, in favore della moglie e per il figlio, la somma di Euro 2.000,00 Controparte_1 mensili;
g) i coniugi contribuiranno, altresì, nella misura del 70% a carico del SI. ed il restante Controparte_1
30% a carico della ricorrente, alle spese straordinarie scolastiche, ludiche e medico-sanitarie, non coperte dal servizio Sanitario Nazionale, che si renderanno necessarie per i figli. h) in ragione degli impegni scolastici del piccolo il SI. , potrà vederlo e tenerlo con sé per due pomeriggi a settimana dalle ore Per_1 Controparte_1
15,00 alle ore 19,00, in giorni da concordare volta per volta, secondo le esigenze primarie dei ragazzi. Il
SI. potrà tenere con sé il figlio alternativamente i fine settimana (sabato e la domenica) dalle ore CP_1
14,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica. Per le festività natalizie, ad anni alterni, i genitori potranno tenere con se il piccolo in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno Per_1 di Capodanno;
per 3 giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il Lunedì dell'Angelo; per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare tra le parti anno per anno entro e non oltre il 31/05 di ciascun anno, durante il periodo estivo;
dette condizioni potranno comunque essere modificate dai coniugi su loro concorde, manifesta volontà, anche per esigenze lavorative. Emettere ogni altro provvedimento di legge, di rito e di ragione. Vittoria di spese, competenze ed onorari."
Il Giudice rel. col decreto del 18/5/24 fissava l'udienza di comparizione delle parti al 25/10/25.
Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione, contestando per il resto le deduzioni difensive dell'attrice e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine alle ragioni della crisi coniugale nonché in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti e alle condizioni di vita del figlio. Formulava le seguenti conclusioni di merito: "CHIEDE che il Tribunale di
Frosinone, rigettate le avverse deduzioni e richieste, voglia - In via principale: pronunciare la separazione giudiziale tra coniugi senza addebito a carico del resistente;
- Disporre a carico del sig. un CP_1 mantenimento per la di euro 400,00 ed un mantenimento per il figlio di ero 500,00 da versare Pt_1 mensilmente entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal prossimo anno;
- Disporre a
2 carico del sig. il rimborso a favore della sig.ra el 50% delle spese straordinarie sostenute per CP_1 Pt_1 il figlio previamente concordate ed autorizzate secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Frosinone. -
Assegnare alla sig.ra il diritto abitativo nella casa coniugale sita in Morolo, Strada Provinciale 11 Pt_1
Morolense civico n.60, lasciando nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. tutti i restanti beni CP_1 immobili presenti nella medesima via, aventi accessi indipendenti e numeri civici distinti, oltre al libero accesso al piazzale antistante ove sono situate le attività commerciali. - Disporre l'affidamento condiviso del piccolo a favore dei due genitori con collocamento presso la madre del minore e diritto del SI. Per_1 CP_1
di tenere con sé il figlio liberamente in base alla volontà del minore e, comunque, due pomeriggi a
[...] settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 19,00, in giorni da comunicare all'inizio di ogni settimana, secondo le esigenze lavorative del padre. Il SI. potrà tenere con sé il figlio alternativamente due week end al CP_1 mese dalle ore 14,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica. Per le festività natalizie, ad anni alterni, i genitori potranno tenere con se il piccolo in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la Per_1 successiva la Vigilia di Natale comprensivo del pernotto;
per 3 giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il Lunedì dell'Angelo; per 7 giorni anche non consecutivi, da concordare tra le parti anno per anno di ciascun anno, durante il periodo estivo;
dette condizioni potranno comunque essere modificate dai coniugi su loro concorde volontà, anche per esigenze lavorative. - Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.".
Alla prima udienza del 26/11/24 i procuratori delle parti chiedevano breve rinvio stante la pendenza di trattative tra le parti e da ultimo all'udienza del 13/5/25 le parti, avendo raggiunto un accordo conciliativo, concludevano congiuntamente come segue: “1. I coniugi ricorrenti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. In ordine all'affidamento: il figlio minore, sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione del minore presso la madre che resterà ad abitare nell'appartamento sito in Morolo, Via Strada
Provinciale 11 Morolense n. 60, piano primo che è di proprietà del sig. , fino all'acquisto di una Controparte_1 nuova abitazione di cui al punto 7), dove il minore unitamente alla sig.ra si trasferirà; Le utenze di Pt_1 acqua ed energia elettrica del suddetto immobile continueranno ad essere sostenute direttamente dal sig.
a cui resteranno intestate, mentre la sig.ra provvederà al pagamento dell'utenza del gas con CP_1 Pt_1 versamento dell'importo direttamente al sig. e obbligo della sig.ra di rimborso dell'importo CP_1 Pt_1 dalla stessa dovuto a titolo di consumo entro 10 giorni dalla richiesta;
il signor resterà a vivere Controparte_1 nell'immobile sito in Morolo (FR) Via Strada Provinciale 11 Morolense n. 60, di sua esclusiva proprietà, posto al piano terra con accesso distinto e separato rispetto all'appartamento ivi assegnato provvisoriamente alla moglie nel diritto abitativo, fino al trasferimento nel nuovo alloggio della predetta unitamente al figlio;
nel periodo di collocazione della sig.ra e del figlio nell'immobile di proprietà del sig. le parti Pt_1 CP_1 avranno un atteggiamento di reciproco rispetto;
i restanti beni immobili, ivi compresi i locali destinati ad attività
3 commerciali, presenti sul piazzale antistante l'appartamento attribuito nel diritto abitativo alla sig.ra Pt_1 resteranno nell'esclusiva disponibilità ed utilizzo, senza alcuna interferenza nella gestione dell'impresa da parte della la quale potrà accedere al benzinaio ed autolavaggio per raggiungere l'abitazione e/o Pt_1 quale normale cliente;
il padre avrà con sé il minore a fine settimana alterni, dal sabato dalle ore 10:00 sino alla domenica sera alle ore 18:30 e, pertanto, andrà a prendere nella casa materna e lo Per_1 riaccompagnerà li la domenica sera;
in detti giorni aiuterà il figlio sia nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive che dovessero svolgersi nelle sopra indicate giornate;
i fine settimana nei quali il figlio starà con il padre verranno concordati di mese in mese dai coniugi;
il signor quando il proprio lavoro lo permette e quindi previo avviso alla signora andrà a prendere il CP_1 Pt_1 bambino due giorni a settimana, possibilmente il lunedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola e lo terrà con sé sino alle ore 19.00, sempre da concordare in base alle esigenze scolastiche, e non, del minore;
qualora, il sig
. nei giorni di visita settimanali sia impossibilitato a stare con il figlio per motivi di lavoro, avrà facoltà di CP_1 ricorrere ad una baby sitter o a terza persona di sua fiducia;
il padre potrà comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente e fargli visita, previo accordo telefonico con la madre e, comunque, nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge, così la madre nei giorni in cui il minore starà con il padre;
nel caso in cui un coniuge dovesse spostarsi con il minore in altre località per più di un giorno, e comunque temporaneamente, ne dara, preventivamente comunicazione, all'altro coniuge indicando il luogo e il tempo di permanenza;
ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio verrà presa in accordo tra i due genitori, fermo restando che è dovere di entrambi i genitori rispettare principalmente le inclinazioni del figlio e le sue esigenze;
il padre avrà con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da comunicare previamente e concordare con la madre ogni anno entro il 30 maggio;
ugualmente la madre potrà trascorrere in estate con il figlio 15 giorni anche non consecutivi previa comunicazione al padre;
durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre o viceversa ad anni alterni;
l'ultimo giorno dell'anno con la madre ed il primo giorno del nuovo anno con il padre o viceversa ad anni alterni,; in caso di mancato accordo si inizierà quest'anno, 2025, con la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre, l'ultimo giorno dell'anno con la madre e il primo giorno del nuovo anno con il padre e poi invertendo l'anno successivo;
per le festività Pasquali (domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo), si organizzeranno nello stesso modo concordato per le festività Natalizie;
in caso di mancato accordo si inizierà per la Pasqua 2025 con il giorno di Pasqua con il Padre e il Lunedi dell'Angelo con la madre. Dette condizioni potranno comunque essere modificate dai coniugi su loro concorde volontà, anche per esigenze lavorative.
2. In ordine al mantenimento e spese straordinarie: Relativamente alle spese straordinarie sostenute per il figlio le stesse verranno ripartite tra i genitori al 50% e per l'individuazione e modalità di individuazione delle stesse, le parti si atterrano al Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio definito e sottoscritto tra il Tribunale di Frosinone e il Consiglio dell'Ordine degli
4 Avvocati di Frosinone, recependone le regolamentazioni, illustrando comunque di seguito anche se non a titolo esaustivo le principali voci di spesa.
3. Per tutte le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi, il genitore proponente farà pervenire all'altro per iscritto (anche a mezzo posta elettronica, sms o altra forma di messaggio telefonico scritto) la relativa richiesta. L'altro genitore dovrà esprimere il proprio dissenso per iscritto (anche con gli strumenti informatici e telefonici di cui sopra), motivandolo, entro il temine di 10 giorni dalla richiesta. Il silenzio, trascorsi il termine di 10 giorni dalla richiesta, sarà considerato come consenso alla stessa, con conseguente obbligo di rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate.
4. Quanto al mantenimento del figlio: il sig. verserà, a titolo di mantenimento del figlio CP_1
alla sig.ra la somma onnicomprensiva di € 1.000,00 (mille/00), entro il giorno 10 (dieci) di Per_1 Pt_1 ogni mese, con decorrenza dalla data della precisazione congiunta delle condizioni di separazione e con adeguamento annuale ISTAT a decorrere dall'anno 2026. Detta somma dovrà essere versata mediante bonifico presso la banca Intesa SanPaolo, filiale di Frosinone, con IBAN: IT32 J030 6967 6845 1033 3797
218, intestato alla signora 5. Quanto al mantenimento della sig.ra : il Parte_1 Parte_1 signor verserà altresì, a titolo di mantenimento della stessa, la somma onnicomprensiva di € 1.000,00 CP_1
(mille/00), entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, con decorrenza dalla data della precisazione congiunta delle condizioni di separazione e con adeguamento annuale ISTAT a decorrere dall'anno 2026. Detta somma dovrà essere bonificata sulle coordinate accese presso la banca Intesa SanPaolo, filiale di Frosinone, con IBAN:
IT32 J030 6967 6845 1033 3797 218, intestato alla signora le parti espressamente Parte_1 concordano (vedi anche punto 7) che il sig si impegna ed obbliga a tenere immutato l'importo CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore della nche con il divorzio, oltre ovviamente al mantenimento Pt_1 del minore nella stessa misura di euro 1.000,00, salvo modifiche intervenute delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali.
6. Quanto a rimborsi, sussidi pubblici o privati, deduzione e detrazione fiscale, di comune accordo i signori e tabiliscono quanto segue. I Gli assegni familiari (oggi denominati CP_1 Pt_1
Assegno Unico Universale) erogati dall'INPS e percepiti interamente al 100% dalla signora dovranno Pt_1 essere riconosciuti e riscossi esclusivamente dalla stessa sig.ra far data dal mese di aprile 2025. Gli Pt_1 altri rimborsi e sussidi disposti dallo Stato o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o altro, relative al figlio, andranno a beneficio dei genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese straordinarie. La deduzione fiscale per i figli a carico, sarà effettuata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori nella medesima quota di riparto delle spese stesse. Tutto quanto previsto sopra avrà corso dal mese di aprile 2025, con impegno di entrambi i coniugi ad effettuare le dovute comunicazioni ai rispettivi datori di lavoro e a qualsiasi altro ente preposto, al fine di evitare sanzioni.
7. Quanto ad ulteriori patti e condizioni: Il sig. CP_1 quale condizione essenziale per la trasformazione della separazione in consensuale -fermo restando l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento e/o divorzile di euro 1.000 in favore della e di euro Pt_1
5 1.000,00 in favore del figlio minore, che resteranno invariati anche in caso di divorzio salvo modifiche intervenute delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali-, a titolo e valore di riconoscimento una tantum, si impegna ed obbliga ad acquistare ed intestare direttamente la nuda proprietà al figlio, con Per_1 riconoscimento dell'usufrutto alla sig.ra dell'immobile individuato in Supino, Via La Quercia Parte_1 già oggetto di proposta irrevocabile di acquisto da parte del ( e già accettata dalla controparte CP_1 contrattuale ), il quale provvederà alla stipula del rogito definitivo con spese notarili a suo carico, contestualmente all'erogazione del mutuo che dovrà essere assicurato, entro il mese di ottobre 2025, salvo imprevisti indipendenti dalla volontà del sig. ma connessi alle pratiche di mutuo, e comunque, al CP_1 massimo, contestualmente al deposito del ricorso congiunto di divorzio, alle medesime condizioni previste nella separazione sia quanto a collocazione e diritto di visita del minore che quanto agli importi degli assegni di mantenimento/divorzile della e per il minore In ogni caso, qualora l'immobile già Pt_1 Per_1 individuato e scelto dalla sig.ra di cui sopra, non fosse disponibile all'acquisto, il sig. sempre Pt_1 CP_1 quale condizione essenziale per la trasformazione della separazione in consensuale, a titolo e valore di riconoscimento una tantum e sempre fermo restando l'obbligo al versamento dell'assegno di mantenimento e/o divorzile in favore della e del figlio minore come sopra quantificati, si obbliga ad acquistare Pt_1 direttamente, e/o trasferire a titolo gratuito, un altro immobile per l'importo massimo di euro 160.000,00, sempre da intestare al figlio nel diritto della nuda proprietà e con usufrutto alla sig.ra scelto dalla Pt_1
e ciò, comunque, entro il mese di novembre 2025, salvo imprevisti indipendenti dalla volontà del sig. Pt_1
Le parti espressamente concordano che solamente con l'effettivo ed integrale adempimento delle CP_1 condizioni di cui al presente punto 7 ed al punto 9 della presente da parte del , acquisto e Parte_2 successiva diretta intestazione della nuda proprietà al minore e dell'usufrutto alla dell'immobile già Pt_1 individuato in Supino Via La Quercia, o di altro immobile scelto dalla del valore di euro 160.000, Pt_1 nonché dell'effettivo completamento delle necessità di ristrutturazioni e forniture nei tempi e con i modi di cui al successivo punto 9 della presente -la rinuncerà a qualsivoglia altra ulteriore pretesa, ad eccezione e Pt_1 fermo restando il diritto all'assegno di mantenimento /divorzio in suo favore ed in favore del figlio come sopra quantificati e che resteranno comunque impregiudicati, anche afferente a presunte prestazioni lavorative svolte nell'interesse del nel corso del matrimonio.
8. le parti espressamente concordano che in caso di CP_1 mancato acquisto e messa a disposizione della casa di cui al punto 7 da parte del per causa non CP_1 imputabile alla (ivi compresa mancata erogazione mutuo e/o mancata autorizzazione all'intestazione Pt_1 della nuda proprietà dal giudice tutelare in favore del figlio minore e/o mancato rilascio del nulla osta), il si impegna ed obbliga ad intestare la nuda proprietà dell'attuale casa coniugale al figlio minore con CP_1
l'intero mobilio presente ed il relativo diritto di usufrutto alla entro e non oltre il 30/11/2025. 9. Si Pt_1 precisa che l'immobile di Supino di cui al punto 7) richiede opere straordinarie di ristrutturazione e completamento del bene, nonché di fornitura e posa in opera di infissi e porte, che verranno eseguite a spese
6 del sig. secondo le sue decisioni e possibilità, - e ciò avverrà anche se il diverso immobile che
CP_1 dovesse essere scelto dalle parti richiedesse ugualmente opere di ristrutturazione-; le suddette opere verranno eseguite solo al momento della presentazione e conferma del ricorso per il divorzio congiunto, che dovrà prevedere le stesse condizioni della separazione con specifico riferimento all'importo degli assegni di mantenimento sia in favore della che del figlio minore, salvo modifiche intervenute delle rispettive Pt_1 condizioni economiche e patrimoniali, e terminate entro quattro mesi dal deposito e conferma del ricorso congiunto di divorzio, da ditte scelte ed incaricate dal salvo imprevisti non dipendenti dal e
CP_1 CP_1 connessi con le esigenze della ditta. La sig.ra potrà portare con sé l'arredo presente Pt_1 nell'appartamento ex casa della madre del sig. dalla stessa acquistato, nei limiti di quanto a lei
CP_1 necessario, nonché tutto l'arredo meglio specificato nell'elenco di cui al seguente punto 10, che come tale viene a formare parte integrante delle presenti condizioni, e comunque con previo accordo tra le parti;
inoltre, il sig. sosterrà una spesa massima di euro 10.000,00 (diecimila) per l'acquisto di arredamento per il
CP_1 nuovo immobile del figlio di cui al punto 7).
10. (piatti, pentole, ecc.) CP_2
- (tutti, albero, ecc.) Controparte_3
- solo dell'appartamento della ex suocera Parte_3
- Parte_4
- OGGETTISTICA (di comune accordo scelta)
- CP_4
- CP_5
- CP_6
- Controparte_7
- BARBECUE
- COMPLETO (libri)
- TELEVISORI
- SCARPIERE
- CASSETTIERE
- CP_8
- CP_9
- CP_10
- TUTTO CIÒ CHE È DI TH
- ASSE DA
[...]
Controparte_11
- uelli presenti nel garage CP_12
7 - CP_13
- OGGETTISTICA di comune accordo scelti tra le parti
- (TUTTO DEL MIO LABORATORIO) Controparte_14
- CP_15
[...]
- con pomelli misti Controparte_16
- TAPPETI tutti eccetto quello del salotto
- SPECCHI
- MICROONDE
- I MOBILI DEL RUSTICO solo foppapedretti e thun
- LAMPADA a pigna e all'ingresso
- ARMADI bianco, nero e quello del laboratorio;
biancheria e vestiti personali.
11. La sig.ra unitamente al figlio appena intestato e completato l'immobile da parte del sig. Pt_1 Per_1
come sopra indicato al punto 7), si trasferirà ad abitarvi entro giorni 15, lasciando la casa coniugale CP_1 nella disponibilità esclusiva del sig. , al quale verranno riconsegnate le chiavi di ingresso di tale Controparte_1 immobile.”.
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente come sopra e il
Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni da essi concordate in corso di causa, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale del figlio minorenne delle parti
Per_1
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, cosi provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Controparte_1 [...]
alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 13/5/25, Parte_1 sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui
8 al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morolo ( FR ) in relazione all'Atto n. 3, Parte I, anno 2011, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) spese di lite compensate tra le parti.
Cosi deciso in Frosinone, il 27/5/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 795/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maietta Marco giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
30/4/25
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ottaviani Nicola, giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 13/5/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/4/24 aveva chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...]
e . A tal fine ha esposto che le parti hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in Morolo ( FR) il 14/8/11; che della loro unione
1 coniugale è nato il figlio ( il 12/10/12 ); che negli ultimi tempi il Per_1 matrimonio è entrato in crisi in conseguenza e a causa dei comportamenti violenti e vessatori del nei confronti della moglie. L'attrice concludeva, nel merito, CP_1 come segue: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Frosinone, contrariis reiectis, emettere declaratoria di separazione giudiziale della SI.ra dal marito SI. , alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1) i coniugi vivranno separati serbando tra di loro il mutuo e reciproco rispetto;
2) il figlio sarà Per_1 collocato presso la madre;
3) la casa coniugale sita in Morolo, Strada provinciale 11 Morolense n. 60, resta assegnata alla SI.ra ; f) entrambi i coniugi concorreranno al mantenimento del figlio ed il Parte_1
SI. , a tale titolo, erogherà, in favore della moglie e per il figlio, la somma di Euro 2.000,00 Controparte_1 mensili;
g) i coniugi contribuiranno, altresì, nella misura del 70% a carico del SI. ed il restante Controparte_1
30% a carico della ricorrente, alle spese straordinarie scolastiche, ludiche e medico-sanitarie, non coperte dal servizio Sanitario Nazionale, che si renderanno necessarie per i figli. h) in ragione degli impegni scolastici del piccolo il SI. , potrà vederlo e tenerlo con sé per due pomeriggi a settimana dalle ore Per_1 Controparte_1
15,00 alle ore 19,00, in giorni da concordare volta per volta, secondo le esigenze primarie dei ragazzi. Il
SI. potrà tenere con sé il figlio alternativamente i fine settimana (sabato e la domenica) dalle ore CP_1
14,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica. Per le festività natalizie, ad anni alterni, i genitori potranno tenere con se il piccolo in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno Per_1 di Capodanno;
per 3 giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il Lunedì dell'Angelo; per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare tra le parti anno per anno entro e non oltre il 31/05 di ciascun anno, durante il periodo estivo;
dette condizioni potranno comunque essere modificate dai coniugi su loro concorde, manifesta volontà, anche per esigenze lavorative. Emettere ogni altro provvedimento di legge, di rito e di ragione. Vittoria di spese, competenze ed onorari."
Il Giudice rel. col decreto del 18/5/24 fissava l'udienza di comparizione delle parti al 25/10/25.
Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione, contestando per il resto le deduzioni difensive dell'attrice e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine alle ragioni della crisi coniugale nonché in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti e alle condizioni di vita del figlio. Formulava le seguenti conclusioni di merito: "CHIEDE che il Tribunale di
Frosinone, rigettate le avverse deduzioni e richieste, voglia - In via principale: pronunciare la separazione giudiziale tra coniugi senza addebito a carico del resistente;
- Disporre a carico del sig. un CP_1 mantenimento per la di euro 400,00 ed un mantenimento per il figlio di ero 500,00 da versare Pt_1 mensilmente entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal prossimo anno;
- Disporre a
2 carico del sig. il rimborso a favore della sig.ra el 50% delle spese straordinarie sostenute per CP_1 Pt_1 il figlio previamente concordate ed autorizzate secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Frosinone. -
Assegnare alla sig.ra il diritto abitativo nella casa coniugale sita in Morolo, Strada Provinciale 11 Pt_1
Morolense civico n.60, lasciando nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. tutti i restanti beni CP_1 immobili presenti nella medesima via, aventi accessi indipendenti e numeri civici distinti, oltre al libero accesso al piazzale antistante ove sono situate le attività commerciali. - Disporre l'affidamento condiviso del piccolo a favore dei due genitori con collocamento presso la madre del minore e diritto del SI. Per_1 CP_1
di tenere con sé il figlio liberamente in base alla volontà del minore e, comunque, due pomeriggi a
[...] settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 19,00, in giorni da comunicare all'inizio di ogni settimana, secondo le esigenze lavorative del padre. Il SI. potrà tenere con sé il figlio alternativamente due week end al CP_1 mese dalle ore 14,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica. Per le festività natalizie, ad anni alterni, i genitori potranno tenere con se il piccolo in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la Per_1 successiva la Vigilia di Natale comprensivo del pernotto;
per 3 giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il Lunedì dell'Angelo; per 7 giorni anche non consecutivi, da concordare tra le parti anno per anno di ciascun anno, durante il periodo estivo;
dette condizioni potranno comunque essere modificate dai coniugi su loro concorde volontà, anche per esigenze lavorative. - Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.".
Alla prima udienza del 26/11/24 i procuratori delle parti chiedevano breve rinvio stante la pendenza di trattative tra le parti e da ultimo all'udienza del 13/5/25 le parti, avendo raggiunto un accordo conciliativo, concludevano congiuntamente come segue: “1. I coniugi ricorrenti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. In ordine all'affidamento: il figlio minore, sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione del minore presso la madre che resterà ad abitare nell'appartamento sito in Morolo, Via Strada
Provinciale 11 Morolense n. 60, piano primo che è di proprietà del sig. , fino all'acquisto di una Controparte_1 nuova abitazione di cui al punto 7), dove il minore unitamente alla sig.ra si trasferirà; Le utenze di Pt_1 acqua ed energia elettrica del suddetto immobile continueranno ad essere sostenute direttamente dal sig.
a cui resteranno intestate, mentre la sig.ra provvederà al pagamento dell'utenza del gas con CP_1 Pt_1 versamento dell'importo direttamente al sig. e obbligo della sig.ra di rimborso dell'importo CP_1 Pt_1 dalla stessa dovuto a titolo di consumo entro 10 giorni dalla richiesta;
il signor resterà a vivere Controparte_1 nell'immobile sito in Morolo (FR) Via Strada Provinciale 11 Morolense n. 60, di sua esclusiva proprietà, posto al piano terra con accesso distinto e separato rispetto all'appartamento ivi assegnato provvisoriamente alla moglie nel diritto abitativo, fino al trasferimento nel nuovo alloggio della predetta unitamente al figlio;
nel periodo di collocazione della sig.ra e del figlio nell'immobile di proprietà del sig. le parti Pt_1 CP_1 avranno un atteggiamento di reciproco rispetto;
i restanti beni immobili, ivi compresi i locali destinati ad attività
3 commerciali, presenti sul piazzale antistante l'appartamento attribuito nel diritto abitativo alla sig.ra Pt_1 resteranno nell'esclusiva disponibilità ed utilizzo, senza alcuna interferenza nella gestione dell'impresa da parte della la quale potrà accedere al benzinaio ed autolavaggio per raggiungere l'abitazione e/o Pt_1 quale normale cliente;
il padre avrà con sé il minore a fine settimana alterni, dal sabato dalle ore 10:00 sino alla domenica sera alle ore 18:30 e, pertanto, andrà a prendere nella casa materna e lo Per_1 riaccompagnerà li la domenica sera;
in detti giorni aiuterà il figlio sia nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive che dovessero svolgersi nelle sopra indicate giornate;
i fine settimana nei quali il figlio starà con il padre verranno concordati di mese in mese dai coniugi;
il signor quando il proprio lavoro lo permette e quindi previo avviso alla signora andrà a prendere il CP_1 Pt_1 bambino due giorni a settimana, possibilmente il lunedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola e lo terrà con sé sino alle ore 19.00, sempre da concordare in base alle esigenze scolastiche, e non, del minore;
qualora, il sig
. nei giorni di visita settimanali sia impossibilitato a stare con il figlio per motivi di lavoro, avrà facoltà di CP_1 ricorrere ad una baby sitter o a terza persona di sua fiducia;
il padre potrà comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente e fargli visita, previo accordo telefonico con la madre e, comunque, nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge, così la madre nei giorni in cui il minore starà con il padre;
nel caso in cui un coniuge dovesse spostarsi con il minore in altre località per più di un giorno, e comunque temporaneamente, ne dara, preventivamente comunicazione, all'altro coniuge indicando il luogo e il tempo di permanenza;
ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio verrà presa in accordo tra i due genitori, fermo restando che è dovere di entrambi i genitori rispettare principalmente le inclinazioni del figlio e le sue esigenze;
il padre avrà con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da comunicare previamente e concordare con la madre ogni anno entro il 30 maggio;
ugualmente la madre potrà trascorrere in estate con il figlio 15 giorni anche non consecutivi previa comunicazione al padre;
durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre o viceversa ad anni alterni;
l'ultimo giorno dell'anno con la madre ed il primo giorno del nuovo anno con il padre o viceversa ad anni alterni,; in caso di mancato accordo si inizierà quest'anno, 2025, con la Vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre, l'ultimo giorno dell'anno con la madre e il primo giorno del nuovo anno con il padre e poi invertendo l'anno successivo;
per le festività Pasquali (domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo), si organizzeranno nello stesso modo concordato per le festività Natalizie;
in caso di mancato accordo si inizierà per la Pasqua 2025 con il giorno di Pasqua con il Padre e il Lunedi dell'Angelo con la madre. Dette condizioni potranno comunque essere modificate dai coniugi su loro concorde volontà, anche per esigenze lavorative.
2. In ordine al mantenimento e spese straordinarie: Relativamente alle spese straordinarie sostenute per il figlio le stesse verranno ripartite tra i genitori al 50% e per l'individuazione e modalità di individuazione delle stesse, le parti si atterrano al Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio definito e sottoscritto tra il Tribunale di Frosinone e il Consiglio dell'Ordine degli
4 Avvocati di Frosinone, recependone le regolamentazioni, illustrando comunque di seguito anche se non a titolo esaustivo le principali voci di spesa.
3. Per tutte le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi, il genitore proponente farà pervenire all'altro per iscritto (anche a mezzo posta elettronica, sms o altra forma di messaggio telefonico scritto) la relativa richiesta. L'altro genitore dovrà esprimere il proprio dissenso per iscritto (anche con gli strumenti informatici e telefonici di cui sopra), motivandolo, entro il temine di 10 giorni dalla richiesta. Il silenzio, trascorsi il termine di 10 giorni dalla richiesta, sarà considerato come consenso alla stessa, con conseguente obbligo di rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate.
4. Quanto al mantenimento del figlio: il sig. verserà, a titolo di mantenimento del figlio CP_1
alla sig.ra la somma onnicomprensiva di € 1.000,00 (mille/00), entro il giorno 10 (dieci) di Per_1 Pt_1 ogni mese, con decorrenza dalla data della precisazione congiunta delle condizioni di separazione e con adeguamento annuale ISTAT a decorrere dall'anno 2026. Detta somma dovrà essere versata mediante bonifico presso la banca Intesa SanPaolo, filiale di Frosinone, con IBAN: IT32 J030 6967 6845 1033 3797
218, intestato alla signora 5. Quanto al mantenimento della sig.ra : il Parte_1 Parte_1 signor verserà altresì, a titolo di mantenimento della stessa, la somma onnicomprensiva di € 1.000,00 CP_1
(mille/00), entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, con decorrenza dalla data della precisazione congiunta delle condizioni di separazione e con adeguamento annuale ISTAT a decorrere dall'anno 2026. Detta somma dovrà essere bonificata sulle coordinate accese presso la banca Intesa SanPaolo, filiale di Frosinone, con IBAN:
IT32 J030 6967 6845 1033 3797 218, intestato alla signora le parti espressamente Parte_1 concordano (vedi anche punto 7) che il sig si impegna ed obbliga a tenere immutato l'importo CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore della nche con il divorzio, oltre ovviamente al mantenimento Pt_1 del minore nella stessa misura di euro 1.000,00, salvo modifiche intervenute delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali.
6. Quanto a rimborsi, sussidi pubblici o privati, deduzione e detrazione fiscale, di comune accordo i signori e tabiliscono quanto segue. I Gli assegni familiari (oggi denominati CP_1 Pt_1
Assegno Unico Universale) erogati dall'INPS e percepiti interamente al 100% dalla signora dovranno Pt_1 essere riconosciuti e riscossi esclusivamente dalla stessa sig.ra far data dal mese di aprile 2025. Gli Pt_1 altri rimborsi e sussidi disposti dallo Stato o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o altro, relative al figlio, andranno a beneficio dei genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese straordinarie. La deduzione fiscale per i figli a carico, sarà effettuata da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori nella medesima quota di riparto delle spese stesse. Tutto quanto previsto sopra avrà corso dal mese di aprile 2025, con impegno di entrambi i coniugi ad effettuare le dovute comunicazioni ai rispettivi datori di lavoro e a qualsiasi altro ente preposto, al fine di evitare sanzioni.
7. Quanto ad ulteriori patti e condizioni: Il sig. CP_1 quale condizione essenziale per la trasformazione della separazione in consensuale -fermo restando l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento e/o divorzile di euro 1.000 in favore della e di euro Pt_1
5 1.000,00 in favore del figlio minore, che resteranno invariati anche in caso di divorzio salvo modifiche intervenute delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali-, a titolo e valore di riconoscimento una tantum, si impegna ed obbliga ad acquistare ed intestare direttamente la nuda proprietà al figlio, con Per_1 riconoscimento dell'usufrutto alla sig.ra dell'immobile individuato in Supino, Via La Quercia Parte_1 già oggetto di proposta irrevocabile di acquisto da parte del ( e già accettata dalla controparte CP_1 contrattuale ), il quale provvederà alla stipula del rogito definitivo con spese notarili a suo carico, contestualmente all'erogazione del mutuo che dovrà essere assicurato, entro il mese di ottobre 2025, salvo imprevisti indipendenti dalla volontà del sig. ma connessi alle pratiche di mutuo, e comunque, al CP_1 massimo, contestualmente al deposito del ricorso congiunto di divorzio, alle medesime condizioni previste nella separazione sia quanto a collocazione e diritto di visita del minore che quanto agli importi degli assegni di mantenimento/divorzile della e per il minore In ogni caso, qualora l'immobile già Pt_1 Per_1 individuato e scelto dalla sig.ra di cui sopra, non fosse disponibile all'acquisto, il sig. sempre Pt_1 CP_1 quale condizione essenziale per la trasformazione della separazione in consensuale, a titolo e valore di riconoscimento una tantum e sempre fermo restando l'obbligo al versamento dell'assegno di mantenimento e/o divorzile in favore della e del figlio minore come sopra quantificati, si obbliga ad acquistare Pt_1 direttamente, e/o trasferire a titolo gratuito, un altro immobile per l'importo massimo di euro 160.000,00, sempre da intestare al figlio nel diritto della nuda proprietà e con usufrutto alla sig.ra scelto dalla Pt_1
e ciò, comunque, entro il mese di novembre 2025, salvo imprevisti indipendenti dalla volontà del sig. Pt_1
Le parti espressamente concordano che solamente con l'effettivo ed integrale adempimento delle CP_1 condizioni di cui al presente punto 7 ed al punto 9 della presente da parte del , acquisto e Parte_2 successiva diretta intestazione della nuda proprietà al minore e dell'usufrutto alla dell'immobile già Pt_1 individuato in Supino Via La Quercia, o di altro immobile scelto dalla del valore di euro 160.000, Pt_1 nonché dell'effettivo completamento delle necessità di ristrutturazioni e forniture nei tempi e con i modi di cui al successivo punto 9 della presente -la rinuncerà a qualsivoglia altra ulteriore pretesa, ad eccezione e Pt_1 fermo restando il diritto all'assegno di mantenimento /divorzio in suo favore ed in favore del figlio come sopra quantificati e che resteranno comunque impregiudicati, anche afferente a presunte prestazioni lavorative svolte nell'interesse del nel corso del matrimonio.
8. le parti espressamente concordano che in caso di CP_1 mancato acquisto e messa a disposizione della casa di cui al punto 7 da parte del per causa non CP_1 imputabile alla (ivi compresa mancata erogazione mutuo e/o mancata autorizzazione all'intestazione Pt_1 della nuda proprietà dal giudice tutelare in favore del figlio minore e/o mancato rilascio del nulla osta), il si impegna ed obbliga ad intestare la nuda proprietà dell'attuale casa coniugale al figlio minore con CP_1
l'intero mobilio presente ed il relativo diritto di usufrutto alla entro e non oltre il 30/11/2025. 9. Si Pt_1 precisa che l'immobile di Supino di cui al punto 7) richiede opere straordinarie di ristrutturazione e completamento del bene, nonché di fornitura e posa in opera di infissi e porte, che verranno eseguite a spese
6 del sig. secondo le sue decisioni e possibilità, - e ciò avverrà anche se il diverso immobile che
CP_1 dovesse essere scelto dalle parti richiedesse ugualmente opere di ristrutturazione-; le suddette opere verranno eseguite solo al momento della presentazione e conferma del ricorso per il divorzio congiunto, che dovrà prevedere le stesse condizioni della separazione con specifico riferimento all'importo degli assegni di mantenimento sia in favore della che del figlio minore, salvo modifiche intervenute delle rispettive Pt_1 condizioni economiche e patrimoniali, e terminate entro quattro mesi dal deposito e conferma del ricorso congiunto di divorzio, da ditte scelte ed incaricate dal salvo imprevisti non dipendenti dal e
CP_1 CP_1 connessi con le esigenze della ditta. La sig.ra potrà portare con sé l'arredo presente Pt_1 nell'appartamento ex casa della madre del sig. dalla stessa acquistato, nei limiti di quanto a lei
CP_1 necessario, nonché tutto l'arredo meglio specificato nell'elenco di cui al seguente punto 10, che come tale viene a formare parte integrante delle presenti condizioni, e comunque con previo accordo tra le parti;
inoltre, il sig. sosterrà una spesa massima di euro 10.000,00 (diecimila) per l'acquisto di arredamento per il
CP_1 nuovo immobile del figlio di cui al punto 7).
10. (piatti, pentole, ecc.) CP_2
- (tutti, albero, ecc.) Controparte_3
- solo dell'appartamento della ex suocera Parte_3
- Parte_4
- OGGETTISTICA (di comune accordo scelta)
- CP_4
- CP_5
- CP_6
- Controparte_7
- BARBECUE
- COMPLETO (libri)
- TELEVISORI
- SCARPIERE
- CASSETTIERE
- CP_8
- CP_9
- CP_10
- TUTTO CIÒ CHE È DI TH
- ASSE DA
[...]
Controparte_11
- uelli presenti nel garage CP_12
7 - CP_13
- OGGETTISTICA di comune accordo scelti tra le parti
- (TUTTO DEL MIO LABORATORIO) Controparte_14
- CP_15
[...]
- con pomelli misti Controparte_16
- TAPPETI tutti eccetto quello del salotto
- SPECCHI
- MICROONDE
- I MOBILI DEL RUSTICO solo foppapedretti e thun
- LAMPADA a pigna e all'ingresso
- ARMADI bianco, nero e quello del laboratorio;
biancheria e vestiti personali.
11. La sig.ra unitamente al figlio appena intestato e completato l'immobile da parte del sig. Pt_1 Per_1
come sopra indicato al punto 7), si trasferirà ad abitarvi entro giorni 15, lasciando la casa coniugale CP_1 nella disponibilità esclusiva del sig. , al quale verranno riconsegnate le chiavi di ingresso di tale Controparte_1 immobile.”.
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente come sopra e il
Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni da essi concordate in corso di causa, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni, che tra l'altro si appalesano idonee a perseguire il benessere morale e materiale del figlio minorenne delle parti
Per_1
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, cosi provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Controparte_1 [...]
alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 13/5/25, Parte_1 sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui
8 al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morolo ( FR ) in relazione all'Atto n. 3, Parte I, anno 2011, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) spese di lite compensate tra le parti.
Cosi deciso in Frosinone, il 27/5/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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