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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1087/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona
Pozzo di Gotto (Me), via Umberto I n. 51 presso lo studio dell'Avv.
Roberta Biondo che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefani Sotgia e dall'Avv.
Alessandro Doa per procura in atti, resistente,
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giandomenico Catalano e dall'Avv. Raffaela Fabbi per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Garibaldi n. 122, resistente,
(c.f. , in persona Controparte_3 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, via Salvatore Meccio n. 16 presso lo studio dell'Avv. Michele
Sciarrino che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 maggio 2024 proponeva Parte_1 opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento n.
29520249009019242000, notificata il 27 aprile 2024 limitatamente ai seguenti atti:
1) cartella di pagamento n. 29520140004336027000 emessa dall sede di Milazzo;
CP_2
2) cartella di pagamento n. 29520170013296264000 emessa dall sede di Messina;
CP_2
3) avviso di addebito n. 59520130003626149000 emesso dall CP_1 sede di Messina;
4) avviso di addebito n. 59520140001667165000 emesso dall CP_1 di Messina;
5) avviso di addebito n. 5952015000132951000 emesso dall CP_1 sede di Messina;
6) avviso di addebito n. 5952015000026204000 emesso dall CP_1 sede di Messina;
7) avviso di addebito n. 59520150000667091000 emesso dall CP_1 sede di Messina;
8) avviso di addebito n. 59520160003304234000 emesso dall CP_1 sede di Messina;
9) avviso di addebito n. 595201600053639780000 emesso dall sede di Messina;
CP_1
10) avviso di addebito n. 5952017000703348000 emesso dall CP_1 di sede di Messina.
Eccepiva la prescrizione della pretesa vantata dall e dall con CP_2 CP_1 le cartelle di pagamento e con gli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento.
Nella resistenza dell dell e di , con CP_2 CP_1 Controparte_3 ordinanza del 6 dicembre 2024, emessa all'esito della prima udienza cronologica del 5 dicembre 2024, veniva rilevata d'ufficio l'incompetenza per territorio del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto in favore del Tribunale di Messina in relazione alla pretesa vantata dall con gli avvisi di addebito n. CP_1
59520130003626149000, n. 59521040001667165000, n.
59520150000132951000, n. 5952015000026204000, n.
59520150000667091000, n. 5952160003304234000, n.
595201600053639780000 e n. 59520170000703348000.
All'udienza del 12 giugno 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in favore del Tribunale di
Messina in relazione all'opposizione proposta avverso la pretesa vantata dall con gli avvisi di addebito n. CP_1
59520130003626149000, n. 59521040001667165000, n.
59520150000132951000, n. 5952015000026204000, n.
59520150000667091000, n. 5952160003304234000, n.
595201600053639780000 e n. 59520170000703348000.
Ed invero tali avvisi di addebito hanno ad oggetto crediti vantati dall per omesso versamento di contributi dovuti quale datore di CP_1 lavoro, sicché per la relativa opposizione si applica il criterio previsto dal 3° comma dell'art. 444 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 444, comma 3 c.p.c., le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza” (Cass. 1 marzo 2019, n. 6178).
Pertanto, essendo stata gestita la procedura relativa alla posizione dell'opponente dalla sede di Messina, l'a.g. competente a CP_1 conoscere opposizione limitatamente ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59520130003626149000, n. 59521040001667165000, n.
59520150000132951000, n. 5952015000026204000, n.
59520150000667091000, n. 5952160003304234000, n.
595201600053639780000 e n. 59520170000703348000 va individuata nel Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro.
Ne consegue che l'opposizione resta in piedi solo per i crediti indicati nelle cartelle di pagamento n. 29520140004936027000 e n.
29520170013296264000 (limitatamente ai crediti , dal CP_2 momento che le relative procedure sono state gestite dall - sede CP_2 di Milazzo.
Chiarito tale aspetto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
29520140004936027000 e n. 29520170013296264000 non merita accoglimento.
Dagli atti risulta che la società opponente in data 26 aprile 2019 ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
(rottamazione ter) anche in relazione ai crediti portati dalle cartelle n.
29520140004936027000 e n. 29520170013296264000.
Ciò si evince dalla “comunicazione delle somme dovute” n.
29590201900077899000 (depositata sia dall sia dall , con CP_2 CP_1 la quale sono state comunicate le somme dovute in merito alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata dalla società il 26 aprile 2019 prot. 197152.
La Corte di Cassazione ha statuito “con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L.,
07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito contributivo, poi, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L.,
15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013)” (Cass. 6 febbraio 2024, n. 3414).
Ed ancora il datore di lavoro che richieda con varie istanze “la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi vari acconti, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti” (Cass. n. 26013/2015 e Cass. n.
5/16).
Ed ancora è stato condivisibilmente chiarito anche dalla giurisprudenza di merito che “il datore di lavoro, che richieda la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi vari acconti, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti. Per cui, se il datore di lavoro paga ogni rata alla scadenza prevista dal piano, la prescrizione non decorre
(è sospesa) essendo il credito inesigibile. Se invece non rispetta la singola scadenza rateale, riprende a decorrere la prescrizione dato che è da tale momento che il credito diviene nuovamente esigibile. In definitiva, se non è in regola con le rate, il datore di lavoro decade dal beneficio della rateazione e da quel momento riprende a decorrere un nuovo termine di prescrizione, che è stata interrotta dell'istanza di rateazione (Corte Appello Catania, sez. lav., 19.6.2020 n. 352).
Ciò premesso, si osserva che la cartella di pagamento n.
29520140004936027000 e la cartella di pagamento n.
29520170013296264000 sono state notificate rispettivamente il 15 aprile 2014 ed il 4 settembre 2017.
Sulla avvenuta notifica delle cartelle non possono esservi dubbi, giacché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'istanza di rateizzazione integra comunque un riconoscimento del debito ed “è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n.
16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere” (cfr. Cass. n.
27504/2024).
Ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520249009019242000 (27 aprile 2024), non poteva dirsi perfezionata la fattispecie estintiva in relazione ai crediti portati dalle cartelle n. 29520140004936027000 e n. 29520170013296264000, in quanto la società opponente, non solo ha rinunciato a farla valere al momento della presentazione dell'istanza di rateazione (26 aprile
2019), ma ha poi provveduto al pagamento di tre rate fino al 2 marzo
2020 (per la cartella n. 29520170013296264000) e fino al 27 febbraio 2020 (per la cartella n. 29520140004936027000) (cfr. estratto pagamenti: allegati nn. 8 e 9 del fascicolo dell . CP_2 Fino a tale momento vi è stato certamente un riconoscimento del debito da parte della società che ha interrotto il termine di prescrizione.
Conseguentemente al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520249009019242000, avvenuta il 27 aprile 2024, il termine di prescrizione non è interamente maturato.
L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata.
Le spese, liquidate in misura prossima ai valori minimi previsti per le cause di valore superiore a € 52.000,00 (cfr. importo complessivo delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito) in considerazione della proposizione di un unico motivo di opposizione, seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate in favore di in CP_2 considerazione del rigetto dell'eccezione di prescrizione, e dell in CP_1 considerazione della declaratoria di incompetenza sull'opposizione avverso la pretesa contributiva vantata dall'Istituto.
Nulla va disposto sulle spese di , dal Controparte_3 momento che la opposizione (riguardando esclusivamente la prescrizione) investe il merito della pretesa contributiva con conseguente difetto di legittimazione passiva del concessionario.
La notifica del ricorso al concessionario vale dunque quale mera litis denuntiatio senza che possa darsi soccombenza dell'opponente nei confronti di (Cass. n. 19985/2024). Controparte_3
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in favore del Tribunale di Messina in relazione alla pretesa vantata dall con gli avvisi di addebito n. 59520130003626149000, n. CP_1
59521040001667165000, n. 59520150000132951000, n.
5952015000026204000, n. 59520150000667091000, n.
5952160003304234000, n. 595201600053639780000 e n.
59520170000703348000; assegna alle parti termine di giorni trenta per la riassunzione davanti al giudice competente;
rigetta l'opposizione proposta da in relazione alla Controparte_4 pretesa vantata dall con le cartelle di pagamento n. CP_2
29520140004936027000 e n. 29520170013296264000; condanna al pagamento in favore dell e Parte_1 CP_2 dell delle spese del giudizio, liquidate per ciascuno in € 6.200,00 CP_1 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla sulle spese di . Controparte_3
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 13 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino