Art. 36. (Entrate ordinarie)
Per far fronte alle proprie spese l'OPAFS dispone delle seguenti entrate ordinarie:
1) le ritenute a carico degli iscritti, ragguagliate, a partire dal 1 gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, al 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattente; ((2)) 2) il contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato pari al 9 per cento dell'80 per cento del totale delle competenze di cui al precedente punto;
3) una somma annua a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per concorso alle spese di amministrazione, pari all'1 per cento delle ritenute cui sono assoggettati gli iscritti e del contributo di cui al precedente punto;
4) l'importo delle multe inflitte al personale per mancanze disciplinari;
5) utili derivanti dall'esercizio del credito a favore degli iscritti;
6) interessi, canoni ed altri proventi derivanti dal patrimonio dell'ente;
7) sovvenzioni od assegnazioni di fondi eventualmente disposte da altri enti, nonche' lasciti e donazioni fatti dagli iscritti o da terzi a favore dell'OPAFS salvo che per disposizione degli oblatori siano da portarsi in incremento del patrimonio;
8) rette e contributi per l'ammissione degli iscritti o loro familiari negli istituti di educazione e di istruzione, nei soggiorni di vacanza e nelle case di riposo.
Sono altresi' devoluti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'OPAFS nei limiti del gettito annuo al 31 dicembre 1972:
1) i canoni per le concessioni delle rivendite di tabacchi, libri e giornali;
2) i proventi della pubblicita' negli impianti ferroviari e nei treni esercitata per concessione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alle condizioni da essa stabilite.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 20 marzo 1980, n.75 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che con effetto dal 10 giugno 1979, al fine della liquidazione della indennita' di buonuscita, la base contributiva di cui al numero 1) del presente articolo "comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilita', ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennita' che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale".
Per far fronte alle proprie spese l'OPAFS dispone delle seguenti entrate ordinarie:
1) le ritenute a carico degli iscritti, ragguagliate, a partire dal 1 gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, al 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattente; ((2)) 2) il contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato pari al 9 per cento dell'80 per cento del totale delle competenze di cui al precedente punto;
3) una somma annua a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per concorso alle spese di amministrazione, pari all'1 per cento delle ritenute cui sono assoggettati gli iscritti e del contributo di cui al precedente punto;
4) l'importo delle multe inflitte al personale per mancanze disciplinari;
5) utili derivanti dall'esercizio del credito a favore degli iscritti;
6) interessi, canoni ed altri proventi derivanti dal patrimonio dell'ente;
7) sovvenzioni od assegnazioni di fondi eventualmente disposte da altri enti, nonche' lasciti e donazioni fatti dagli iscritti o da terzi a favore dell'OPAFS salvo che per disposizione degli oblatori siano da portarsi in incremento del patrimonio;
8) rette e contributi per l'ammissione degli iscritti o loro familiari negli istituti di educazione e di istruzione, nei soggiorni di vacanza e nelle case di riposo.
Sono altresi' devoluti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'OPAFS nei limiti del gettito annuo al 31 dicembre 1972:
1) i canoni per le concessioni delle rivendite di tabacchi, libri e giornali;
2) i proventi della pubblicita' negli impianti ferroviari e nei treni esercitata per concessione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alle condizioni da essa stabilite.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 20 marzo 1980, n.75 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che con effetto dal 10 giugno 1979, al fine della liquidazione della indennita' di buonuscita, la base contributiva di cui al numero 1) del presente articolo "comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilita', ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennita' che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale".