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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 01/04/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4779/2024
TRA
SE ED, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MIGLIACCIO PASQUALE e dall'Avv. MIRRA DOMENICO
Ricorrente
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
EMANUELA CALAMIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 12.04.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di A.T.P., avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno
1 mensile di assistenza. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.
Stante la regolarità della notifica, si costituiva INPS che chiedeva il rigetto del ricorso a vario titolo.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. Vincenzo Ferraro) diverso da quello già nominato nella fase dell'A.T.P.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda non è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione. Il CTU nominato in questa fase, dott.
Vincenzo Ferraro ha pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.
Ha scritto, infatti, il CTU: “Sulla base dei dati anamnestici e clinici surriferiti si può affermare che la Signora MU LO è affetta da:
Sindrome depressiva endoreattiva moderata-grave con manifestazioni fibromialgiche
(codici 2205-2206: 28%); Scoliosi dorso-lombare con lieve slivellamento delle creste iliache con quella destra più alta della controlaterale di 5 mm (codice per analogia 7003:
31%)”.
Il CTU ha, quindi, concluso affermando: “Pertanto, il suddetto quadro patologico, vista la documentazione agli atti e l'obiettività clinica rilevata, riduce la capacità lavorativa della
Signora MU LO in misura del 50% (cinquanta%), sulla base del calcolo riduzionistico applicato alle percentuali delle singole patologie a decorrere dalla data della domanda amministrativa”.
2 La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura fino al giorno dell'udienza del 01.04.2025, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va, infine, detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
3 1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese di lite;
3) Liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 2/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 01/04/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 4779/2024
TRA
SE ED, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MIGLIACCIO PASQUALE e dall'Avv. MIRRA DOMENICO
Ricorrente
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
EMANUELA CALAMIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 12.04.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di A.T.P., avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno
1 mensile di assistenza. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.
Stante la regolarità della notifica, si costituiva INPS che chiedeva il rigetto del ricorso a vario titolo.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. Vincenzo Ferraro) diverso da quello già nominato nella fase dell'A.T.P.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda non è fondata.
Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione. Il CTU nominato in questa fase, dott.
Vincenzo Ferraro ha pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.
Ha scritto, infatti, il CTU: “Sulla base dei dati anamnestici e clinici surriferiti si può affermare che la Signora MU LO è affetta da:
Sindrome depressiva endoreattiva moderata-grave con manifestazioni fibromialgiche
(codici 2205-2206: 28%); Scoliosi dorso-lombare con lieve slivellamento delle creste iliache con quella destra più alta della controlaterale di 5 mm (codice per analogia 7003:
31%)”.
Il CTU ha, quindi, concluso affermando: “Pertanto, il suddetto quadro patologico, vista la documentazione agli atti e l'obiettività clinica rilevata, riduce la capacità lavorativa della
Signora MU LO in misura del 50% (cinquanta%), sulla base del calcolo riduzionistico applicato alle percentuali delle singole patologie a decorrere dalla data della domanda amministrativa”.
2 La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura fino al giorno dell'udienza del 01.04.2025, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va, infine, detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c. Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. debitamente sottoscritta dalla parte.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
3 1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese di lite;
3) Liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 2/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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