TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2206/2024 promossa da
, nata in data [...] negli Stati Uniti D'America; Parte_1
nato il [...] negli Stati Uniti D'America; Persona_1
, nato in data [...] negli Stati Uniti D'America, Parte_2 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Antonio Rossi, con studio in Salerno alla Via Michelangelo Testa n. 11, p.e.c.: presso il cui indirizzo di posta Email_1 elettronica certificata, elettivamente, domiciliano
attori contro
(C.F.: in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato convenuto con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , e Parte_1 Persona_1 [...]
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare Parte_2 il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , nato Persona_2 a Riccia (CB) il 3 luglio 1885 ed emigrato negli Stati Uniti D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta, nel costituirsi, si è opposta all'accoglimento della domanda, chiedendo:
- in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell'azione, o comunque, il rigetto nel merito per infondatezza della domanda;
- in via subordinata, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ovvero un congruo rinvio, nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26.11.2024.
Ha in particolare eccepito:
- il difetto di legittimazione ad agire delle controparti, avuto riguardo al necessario accertamento incidentale della cittadinanza degli avi, che il giudice adito non potrebbe operare d'ufficio, in assenza di domanda dei soggetti titolari, nel caso di specie mancante, essendo gli avi ormai deceduti;
- con specifico riferimento alla linea di discendenza maschile, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assenza in atti di qualsivoglia documentazione dalla quale possa desumersi che gli attori, prima di richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, abbiano correttamente avviato il preliminare iter amministrativo prescritto ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. 364/1994 ai fini dell'acquisto o della concessione della cittadinanza italiana;
- con riferimento alla linea di discendenza femminile, la non retroattività delle pronunce di incostituzionalità e l'esaurimento della situazione giuridica costituente presupposto per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- la mancanza di prova della linea di discendenza, della conservazione della cittadinanza italiana e della sua comunicabilità ai discendenti;
- l'introduzione della nuova disciplina in materia di cittadinanza di cui al d.l. 28 marzo 2025 n. 36.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 26/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 03/06/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
I. Sulla legittimazione ad agire
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo alle controparti, sollevata dal
, è infondata e deve essere respinta. CP_1
Occorre infatti rilevare che ognuno degli attori agisce in questa sede iure proprio, per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, e non richiede invece alcuna pronuncia in ordine alla cittadinanza degli avi, quantomeno in parte necessariamente defunti.
E' dunque inconferente il richiamo all'art. 81 c.p.c., in quanto gli attori non fanno valere nel processo un diritto altrui, ma un proprio diritto, espressamente riconosciuto dalla legge italiana.
L'accertamento che è richiesto al giudice è dunque incentrato sulla posizione di chi agisce, e non su quella di terzi estranei al giudizio, ed è finalizzato esclusivamente alla prova, che è necessario raggiungere nel presente giudizio, relativa al fatto acquisitivo e alla linea di trasmissione della cittadinanza.
Occorre sul punto precisare che, come sottolineato anche dalla Suprema Corte “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Cassazione Civile., Sez. Unite, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022). Nella pronuncia appena richiamata si afferma poi, inequivocabilmente, che “lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano”.
Ebbene, ove si accedesse all'interpretazione prospettata dal , si negherebbe in partenza CP_1 l'assunto appena richiamato, in quanto lo status di cittadino non avrebbe natura permanente ed imprescrittibile, e non sarebbe giustiziabile in ogni tempo, ma risulterebbe una posizione soggettiva tutelabile solo alla condizione che l'avo italiano, e tutti i soggetti facenti parte della linea di discendenza, siano ancora viventi.
Ciò condurrebbe ad una interpretatio abrogans della normativa vigente al momento della proposizione della domanda, che in assenza di una norma positiva che chiaramente introduca una limitazione di questo tipo, è inammissibile e non può essere in questa sede avallata.
Non consentire a chi è titolare per legge di un diritto la possibilità di agire in giudizio a sua tutela concretizzerebbe infatti una grave violazione dell'art. 24 della Costituzione, per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
II. Sulla mancata instaurazione del procedimento amministrativo
Del pari deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assoluta inconferenza della stessa in relazione al caso di specie.
Si osserva infatti che gli attori hanno adito l'intestato Tribunale documentando l'impossibilità di agire per via amministrativa, ed in particolare l'impossibilità finanche di presentare l'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta dal Consolato Generale d'Italia a New York e San Francisco negli Stati Uniti D'America (c.d. portale “Prenotami”), in ossequio alle procedure previste, essendo stato già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, stante l'elevata richiesta.
L'esistenza di lunghissime liste di attesa è peraltro un fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, nonostante i tentativi in tal senso effettuati dai richiedenti, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dagli stessi, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Non merita poi accoglimento l'ulteriore doglianza di parte convenuta relativa al mancato decorso del citato termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 (ossia il termine entro cui la P.A. può decidere sull'istanza in via amministrativa).
In disparte la circostanza per cui, come visto, nel caso di specie gli istanti hanno documentato di non essere riusciti nemmeno a presentare l'istanza (ragion per cui non è chiaro nemmeno da quando dovrebbe decorrere il termine di cui sopra), si rileva che, in difetto di espressa previsione legislativa, il decorso del termine di 730 giorni non può dirsi previsto ai fini della procedibilità della domanda giurisdizionale, tenuto conto che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (ex art. 24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica.
In altri termini, non è possibile creare in via giurisprudenziale cause di inammissibilità ovvero improcedibilità che non siano espressamente previste dalla legge.
Si richiama sul punto anche quanto osservato sul tema sia dalla Suprema Corte, sia dalla giurisprudenza di merito.
In particolare:
- “in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario” (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008)” (cfr. Tribunale di Firenze, 17.01.2023);
- “il diritto alla cittadinanza […] è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, non essendo prevista “né dalla legge n. 91/1992, né dai decreti attuativi, alcuna obbligatorietà di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege” (cfr. Tribunale di Genova, sent. 802/2025);
- “l'assenza di certificazione amministrativa non può precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto” (…); “solo il giudice ordinario può essere adito a tutela di tali posizioni soggettive, ai sensi degli artt. 24, 25 e 113 della Cost.”; una eventuale preclusione in tal senso sarebbe poi “in contrasto con l'art. 9 c.p.c., per il quale il Tribunale ordinario è competente "esclusivamente" per le cause "relative allo stato e alla capacità delle persone", e con l'art. 2 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, che allo stesso giudice ordinario riserva le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico, la cui tutela è sempre ammessa dinanzi al predetto giudice ai sensi dell'art. 113 Cost.” (cfr. Cassazione Civile, Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008).
III. Sulla non retroattività del d.l. 36/2025
La domanda in epigrafe è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che, all'art. 1, lett. b), prevede espressamente che: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Ne consegue, a tutta evidenza, che la normativa sopravvenuta richiamata dalla parte convenuta non sia applicabile al caso di specie, e ciò non solo in ragione di quanto espressamente ivi previsto e sopra riportato, ma anche in considerazione del generale principio dell'irretroattività della legge, che “non dispone che per l'avvenire” (art. 11 Preleggi).
Chiarito, allora, che la nuova normativa potrà trovare applicazione per le domande di cittadinanza depositate successivamente alla sua entrata in vigore, si osserva, da un lato, che non è espressamente prevista la retroattività del d.l. 36/2025 e, dall'altro, che sarebbe del tutto irragionevole pretendere di interpretare e decidere le domande soggette alla precedente disciplina alla luce della nuova. IV. Sulla questione di legittimità costituzionale e sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Il , richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il Controparte_1 Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio, al fine di attendere la pronuncia della Consulta.
Si osserva sul punto che l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato (ex art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Non può dunque trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente giudizio in virtù della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale di cui sopra, non essendo tale possibilità contemplata dall'ordinamento.
Né risulta che il abbia sollevato a sua volta, nel presente giudizio, una questione di CP_1 legittimità costituzionale, negli stessi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna con la citata ordinanza: solo in tal caso lo scrivente giudice avrebbe infatti dovuto sospendere il giudizio, all'esito della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, da disporsi, tuttavia, solo nel caso di ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
Sul punto si rileva, ad abundantiam, che la questione, come prospettata dall'Amministrazione convenuta, pur essendo rilevante - trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la definizione della causa in epigrafe - appare, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue:
1) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Statoiii e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. 2 lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Le valutazioni di cui sopra corrispondono all'orientamento assunto in materia dalla Sezione Specializzata in intestazione, reso noto anche tramite pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Campobasso del verbale della riunione tematica di Sezione del 22.01.2025.
V. Nel merito
Nel merito la domanda è tuttavia infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Parte attrice ha dedotto di essere discendente dell'avo italiano , nato il [...] a Persona_2 Riccia (CB), ed emigrato negli Stati Uniti America, ed ha dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatosi con al figlio nato il Persona_2 Persona_3 Persona_4
02/03/1922;
- coniugatosi in prime nozze con , alla figlia Persona_4 Controparte_3 (dopo il matrimonio passata a chiamarsi ) Parte_1 Parte_1 nata in data [...];
- , coniugatasi con in data 27/01/1979, al Parte_1 Persona_5 figlio , nato il [...]; Persona_1
- coniugatosi in seconde nozze con , alla figlia Persona_4 Controparte_4
, nata il [...]; Persona_6
- , coniugatasi con in data 21/05/1994, al figlio Persona_6 Controparte_5
, nato in data [...]. Parte_2
Risulta dagli atti che l'avo si naturalizzò cittadino statunitense il 27 settembre 1922, Persona_2 e che suo figlio nacque il 2 marzo 1922. Persona_4
Gli attori hanno sostenuto l'intervenuta trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via paterna dall'avo a suo figlio ma hanno allo stesso tempo Persona_2 Persona_4 depositato agli atti copia del certificato di naturalizzazione di , avvenuta come visto Persona_2 in data 27 settembre 1922, ossia quando il figlio era ancora minorenne, dando Persona_4 così prova di un fatto interruttivo della linea di trasmissione della cittadinanza italiana. Nella fattispecie in disamina deve infatti trovare applicazione l'art. 12, comma 2, della L. n. 555/1912, al tempo vigente, che prevedeva che: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
È a questo punto opportuno dar conto del contrasto esistente sulla portata e sull'interpretazione della citata norma in relazione all'art. 7 della medesima L. n. 555/1912, che invece recitava “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Apparentemente, infatti, l'art. 7 cit. sembrerebbe applicabile alla presente fattispecie, in quanto la legislazione statunitense prevedeva il riconoscimento della cittadinanza ai nati sul territorio, e i figli di italiani nati negli Stati Uniti D'America si trovavano, pertanto, ad acquistare automaticamente la cittadinanza di uno Stato estero.
A ben vedere, tuttavia, le due disposizioni sono volte a regolare due situazioni del tutto distinte, in quanto:
- l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasca e risieda in un altro Stato, dal quale venga ritenuto cittadino (iure soli), disponendo che egli conservi la cittadinanza italiana, salvo che vi rinunci una volta divenuto maggiorenne;
- l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perda (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che in tal caso anche lui perda la cittadinanza e divenga straniero, quando abbia comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquisti la cittadinanza di uno Stato straniero (fatta salva la possibilità di riacquistare la cittadinanza al compimento della maggiore età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge).
Le due disposizioni non costituiscono l'una eccezione rispetto all'altra, ma sembrano piuttosto espressive della medesima finalità cui è ispirata la legge n. 555/1912, che è quella di mantenere l'unità della famiglia anche sotto il profilo della cittadinanza.
Dunque, se con l'art. 7 si voleva evitare che da genitori italiani nascessero figli (solo) stranieri, con l'art. 12 si prevedeva che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per la cittadinanza del nuovo Stato, i figli minori seguissero la medesima sorte, pur lasciando loro alla maggiore età la possibilità di riallacciare il legame con la madrepatria (analogamente a quanto previsto per i destinatari dell'art. 7, che alla maggiore età potevano invece rinunciare alla cittadinanza italiana, mantenendo così solo quella acquistata iure soli).
Sulla questione è di recente intervenuta anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 454/2024, nella quale è stato chiarito, tra le altre cose, che “in definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti. Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia (…)”.
Quanto poi nello specifico a , non rileva l'asserita circostanza Parte_2 per cui la sua ascendente risulterebbe già cittadina italiana in virtù di Persona_6 riconoscimento da parte del Consolato Generale D'Italia a New York, non avendo l'istante prodotto alcuna idonea documentazione volta a dare effettiva prova del conseguimento della cittadinanza italiana da parte della stessa.
Non è infatti di certo sufficiente, a tal fine, la semplice mail del di New York in Parte_3 atti, asseritamente pervenuta a , nella quale si fa riferimento alla positiva Persona_6 conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Per le ragioni sinora esposte, la domanda deve essere respinta, non avendo gli attori fornito la prova del fatto acquisitivo e della linea di trasmissione della cittadinanza italiana.
VI. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori minimi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (indeterminabile – complessità bassa), riconoscendo le sole fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'istanza di sospensione del giudizio formulata dal;
Controparte_1
• Rigetta la domanda degli attori;
• Condanna gli attori a rifondere le spese di lite in favore del , che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 1453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Campobasso, 20.06.2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2206/2024 promossa da
, nata in data [...] negli Stati Uniti D'America; Parte_1
nato il [...] negli Stati Uniti D'America; Persona_1
, nato in data [...] negli Stati Uniti D'America, Parte_2 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Antonio Rossi, con studio in Salerno alla Via Michelangelo Testa n. 11, p.e.c.: presso il cui indirizzo di posta Email_1 elettronica certificata, elettivamente, domiciliano
attori contro
(C.F.: in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato convenuto con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , e Parte_1 Persona_1 [...]
hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare Parte_2 il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , nato Persona_2 a Riccia (CB) il 3 luglio 1885 ed emigrato negli Stati Uniti D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta, nel costituirsi, si è opposta all'accoglimento della domanda, chiedendo:
- in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell'azione, o comunque, il rigetto nel merito per infondatezza della domanda;
- in via subordinata, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ovvero un congruo rinvio, nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26.11.2024.
Ha in particolare eccepito:
- il difetto di legittimazione ad agire delle controparti, avuto riguardo al necessario accertamento incidentale della cittadinanza degli avi, che il giudice adito non potrebbe operare d'ufficio, in assenza di domanda dei soggetti titolari, nel caso di specie mancante, essendo gli avi ormai deceduti;
- con specifico riferimento alla linea di discendenza maschile, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assenza in atti di qualsivoglia documentazione dalla quale possa desumersi che gli attori, prima di richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, abbiano correttamente avviato il preliminare iter amministrativo prescritto ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. 364/1994 ai fini dell'acquisto o della concessione della cittadinanza italiana;
- con riferimento alla linea di discendenza femminile, la non retroattività delle pronunce di incostituzionalità e l'esaurimento della situazione giuridica costituente presupposto per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- la mancanza di prova della linea di discendenza, della conservazione della cittadinanza italiana e della sua comunicabilità ai discendenti;
- l'introduzione della nuova disciplina in materia di cittadinanza di cui al d.l. 28 marzo 2025 n. 36.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 26/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 03/06/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
I. Sulla legittimazione ad agire
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo alle controparti, sollevata dal
, è infondata e deve essere respinta. CP_1
Occorre infatti rilevare che ognuno degli attori agisce in questa sede iure proprio, per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, e non richiede invece alcuna pronuncia in ordine alla cittadinanza degli avi, quantomeno in parte necessariamente defunti.
E' dunque inconferente il richiamo all'art. 81 c.p.c., in quanto gli attori non fanno valere nel processo un diritto altrui, ma un proprio diritto, espressamente riconosciuto dalla legge italiana.
L'accertamento che è richiesto al giudice è dunque incentrato sulla posizione di chi agisce, e non su quella di terzi estranei al giudizio, ed è finalizzato esclusivamente alla prova, che è necessario raggiungere nel presente giudizio, relativa al fatto acquisitivo e alla linea di trasmissione della cittadinanza.
Occorre sul punto precisare che, come sottolineato anche dalla Suprema Corte “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Cassazione Civile., Sez. Unite, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022). Nella pronuncia appena richiamata si afferma poi, inequivocabilmente, che “lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano”.
Ebbene, ove si accedesse all'interpretazione prospettata dal , si negherebbe in partenza CP_1 l'assunto appena richiamato, in quanto lo status di cittadino non avrebbe natura permanente ed imprescrittibile, e non sarebbe giustiziabile in ogni tempo, ma risulterebbe una posizione soggettiva tutelabile solo alla condizione che l'avo italiano, e tutti i soggetti facenti parte della linea di discendenza, siano ancora viventi.
Ciò condurrebbe ad una interpretatio abrogans della normativa vigente al momento della proposizione della domanda, che in assenza di una norma positiva che chiaramente introduca una limitazione di questo tipo, è inammissibile e non può essere in questa sede avallata.
Non consentire a chi è titolare per legge di un diritto la possibilità di agire in giudizio a sua tutela concretizzerebbe infatti una grave violazione dell'art. 24 della Costituzione, per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
II. Sulla mancata instaurazione del procedimento amministrativo
Del pari deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assoluta inconferenza della stessa in relazione al caso di specie.
Si osserva infatti che gli attori hanno adito l'intestato Tribunale documentando l'impossibilità di agire per via amministrativa, ed in particolare l'impossibilità finanche di presentare l'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta dal Consolato Generale d'Italia a New York e San Francisco negli Stati Uniti D'America (c.d. portale “Prenotami”), in ossequio alle procedure previste, essendo stato già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, stante l'elevata richiesta.
L'esistenza di lunghissime liste di attesa è peraltro un fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, nonostante i tentativi in tal senso effettuati dai richiedenti, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dagli stessi, che hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Non merita poi accoglimento l'ulteriore doglianza di parte convenuta relativa al mancato decorso del citato termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 (ossia il termine entro cui la P.A. può decidere sull'istanza in via amministrativa).
In disparte la circostanza per cui, come visto, nel caso di specie gli istanti hanno documentato di non essere riusciti nemmeno a presentare l'istanza (ragion per cui non è chiaro nemmeno da quando dovrebbe decorrere il termine di cui sopra), si rileva che, in difetto di espressa previsione legislativa, il decorso del termine di 730 giorni non può dirsi previsto ai fini della procedibilità della domanda giurisdizionale, tenuto conto che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (ex art. 24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica.
In altri termini, non è possibile creare in via giurisprudenziale cause di inammissibilità ovvero improcedibilità che non siano espressamente previste dalla legge.
Si richiama sul punto anche quanto osservato sul tema sia dalla Suprema Corte, sia dalla giurisprudenza di merito.
In particolare:
- “in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario” (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008)” (cfr. Tribunale di Firenze, 17.01.2023);
- “il diritto alla cittadinanza […] è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, non essendo prevista “né dalla legge n. 91/1992, né dai decreti attuativi, alcuna obbligatorietà di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege” (cfr. Tribunale di Genova, sent. 802/2025);
- “l'assenza di certificazione amministrativa non può precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto” (…); “solo il giudice ordinario può essere adito a tutela di tali posizioni soggettive, ai sensi degli artt. 24, 25 e 113 della Cost.”; una eventuale preclusione in tal senso sarebbe poi “in contrasto con l'art. 9 c.p.c., per il quale il Tribunale ordinario è competente "esclusivamente" per le cause "relative allo stato e alla capacità delle persone", e con l'art. 2 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, che allo stesso giudice ordinario riserva le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico, la cui tutela è sempre ammessa dinanzi al predetto giudice ai sensi dell'art. 113 Cost.” (cfr. Cassazione Civile, Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008).
III. Sulla non retroattività del d.l. 36/2025
La domanda in epigrafe è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che, all'art. 1, lett. b), prevede espressamente che: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Ne consegue, a tutta evidenza, che la normativa sopravvenuta richiamata dalla parte convenuta non sia applicabile al caso di specie, e ciò non solo in ragione di quanto espressamente ivi previsto e sopra riportato, ma anche in considerazione del generale principio dell'irretroattività della legge, che “non dispone che per l'avvenire” (art. 11 Preleggi).
Chiarito, allora, che la nuova normativa potrà trovare applicazione per le domande di cittadinanza depositate successivamente alla sua entrata in vigore, si osserva, da un lato, che non è espressamente prevista la retroattività del d.l. 36/2025 e, dall'altro, che sarebbe del tutto irragionevole pretendere di interpretare e decidere le domande soggette alla precedente disciplina alla luce della nuova. IV. Sulla questione di legittimità costituzionale e sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Il , richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il Controparte_1 Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio, al fine di attendere la pronuncia della Consulta.
Si osserva sul punto che l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato (ex art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Non può dunque trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente giudizio in virtù della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale di cui sopra, non essendo tale possibilità contemplata dall'ordinamento.
Né risulta che il abbia sollevato a sua volta, nel presente giudizio, una questione di CP_1 legittimità costituzionale, negli stessi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna con la citata ordinanza: solo in tal caso lo scrivente giudice avrebbe infatti dovuto sospendere il giudizio, all'esito della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, da disporsi, tuttavia, solo nel caso di ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
Sul punto si rileva, ad abundantiam, che la questione, come prospettata dall'Amministrazione convenuta, pur essendo rilevante - trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la definizione della causa in epigrafe - appare, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue:
1) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Statoiii e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. 2 lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Le valutazioni di cui sopra corrispondono all'orientamento assunto in materia dalla Sezione Specializzata in intestazione, reso noto anche tramite pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Campobasso del verbale della riunione tematica di Sezione del 22.01.2025.
V. Nel merito
Nel merito la domanda è tuttavia infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Parte attrice ha dedotto di essere discendente dell'avo italiano , nato il [...] a Persona_2 Riccia (CB), ed emigrato negli Stati Uniti America, ed ha dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatosi con al figlio nato il Persona_2 Persona_3 Persona_4
02/03/1922;
- coniugatosi in prime nozze con , alla figlia Persona_4 Controparte_3 (dopo il matrimonio passata a chiamarsi ) Parte_1 Parte_1 nata in data [...];
- , coniugatasi con in data 27/01/1979, al Parte_1 Persona_5 figlio , nato il [...]; Persona_1
- coniugatosi in seconde nozze con , alla figlia Persona_4 Controparte_4
, nata il [...]; Persona_6
- , coniugatasi con in data 21/05/1994, al figlio Persona_6 Controparte_5
, nato in data [...]. Parte_2
Risulta dagli atti che l'avo si naturalizzò cittadino statunitense il 27 settembre 1922, Persona_2 e che suo figlio nacque il 2 marzo 1922. Persona_4
Gli attori hanno sostenuto l'intervenuta trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via paterna dall'avo a suo figlio ma hanno allo stesso tempo Persona_2 Persona_4 depositato agli atti copia del certificato di naturalizzazione di , avvenuta come visto Persona_2 in data 27 settembre 1922, ossia quando il figlio era ancora minorenne, dando Persona_4 così prova di un fatto interruttivo della linea di trasmissione della cittadinanza italiana. Nella fattispecie in disamina deve infatti trovare applicazione l'art. 12, comma 2, della L. n. 555/1912, al tempo vigente, che prevedeva che: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
È a questo punto opportuno dar conto del contrasto esistente sulla portata e sull'interpretazione della citata norma in relazione all'art. 7 della medesima L. n. 555/1912, che invece recitava “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Apparentemente, infatti, l'art. 7 cit. sembrerebbe applicabile alla presente fattispecie, in quanto la legislazione statunitense prevedeva il riconoscimento della cittadinanza ai nati sul territorio, e i figli di italiani nati negli Stati Uniti D'America si trovavano, pertanto, ad acquistare automaticamente la cittadinanza di uno Stato estero.
A ben vedere, tuttavia, le due disposizioni sono volte a regolare due situazioni del tutto distinte, in quanto:
- l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasca e risieda in un altro Stato, dal quale venga ritenuto cittadino (iure soli), disponendo che egli conservi la cittadinanza italiana, salvo che vi rinunci una volta divenuto maggiorenne;
- l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perda (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che in tal caso anche lui perda la cittadinanza e divenga straniero, quando abbia comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquisti la cittadinanza di uno Stato straniero (fatta salva la possibilità di riacquistare la cittadinanza al compimento della maggiore età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge).
Le due disposizioni non costituiscono l'una eccezione rispetto all'altra, ma sembrano piuttosto espressive della medesima finalità cui è ispirata la legge n. 555/1912, che è quella di mantenere l'unità della famiglia anche sotto il profilo della cittadinanza.
Dunque, se con l'art. 7 si voleva evitare che da genitori italiani nascessero figli (solo) stranieri, con l'art. 12 si prevedeva che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per la cittadinanza del nuovo Stato, i figli minori seguissero la medesima sorte, pur lasciando loro alla maggiore età la possibilità di riallacciare il legame con la madrepatria (analogamente a quanto previsto per i destinatari dell'art. 7, che alla maggiore età potevano invece rinunciare alla cittadinanza italiana, mantenendo così solo quella acquistata iure soli).
Sulla questione è di recente intervenuta anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 454/2024, nella quale è stato chiarito, tra le altre cose, che “in definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti. Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia (…)”.
Quanto poi nello specifico a , non rileva l'asserita circostanza Parte_2 per cui la sua ascendente risulterebbe già cittadina italiana in virtù di Persona_6 riconoscimento da parte del Consolato Generale D'Italia a New York, non avendo l'istante prodotto alcuna idonea documentazione volta a dare effettiva prova del conseguimento della cittadinanza italiana da parte della stessa.
Non è infatti di certo sufficiente, a tal fine, la semplice mail del di New York in Parte_3 atti, asseritamente pervenuta a , nella quale si fa riferimento alla positiva Persona_6 conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Per le ragioni sinora esposte, la domanda deve essere respinta, non avendo gli attori fornito la prova del fatto acquisitivo e della linea di trasmissione della cittadinanza italiana.
VI. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori minimi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (indeterminabile – complessità bassa), riconoscendo le sole fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'istanza di sospensione del giudizio formulata dal;
Controparte_1
• Rigetta la domanda degli attori;
• Condanna gli attori a rifondere le spese di lite in favore del , che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 1453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Campobasso, 20.06.2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani