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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/03/2024, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CE, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8837/2023 RG fissata all'udienza del 12/03/2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
IMPERIALE MONICA
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) In via preliminare, accertare e dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il provvedimento di indebito del
24.10.2019 in quanto emesso in violazione dell'obbligo di motivazione e chiarezza ex art. 3 della legge
241/1990;
2) Nel merito, dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria dell' e CP_2 conseguentemente dichiarare irripetibile l'importo di Euro 6.163,39 e/o anche il minor importo di €
2.550,12;
3) Disporre il ripristino in misura intera della pensione cat. SPIA n. 00329715 a far data dal CP_ 01.01.2014 al 2017 nonché per gli anni dal 2017 ad oggi e conseguentemente condannare l' al pagamento delle differenze pensionistiche in favore del ricorrente;
1 4) In subordine rideterminare gli importi dovuti nel rispetto della clausola di salvaguardia prevista dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 162/2022;
5) Condannare l' alla restituzione delle somme già interamente trattenute, con la rivalutazione CP_1 monetaria e gli interessi legali dalla data delle singole avvenute trattenute alla data dell'effettivo pagamento in restituzione…
In punto di fatto ha rappresentato che: CP_ 1. Con comunicazione di riliquidazione del 7.02.2017, l' di CE ha comunicato alla sig.ra
, titolare di pensione di numero 00329715 cat. PI con decorrenza luglio 1983, che la Parte_1 suddetta pensione “è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2013” e che “dal ricalcolo è derivato, fino al 28 febbraio 2017, un debito a suo carico di euro 6.163,39”.
2. Con successivo provvedimento datato 10.3.2017 l' – evidentemente ricalcolando la CP_2 precedente richiesta – ha poi comunicato che “per il periodo dal 01/01/2014 al 28/02/2017 sono stati pagati 2.550,12 euro in più sulla sua pensione cat. PI n. per i seguenti motivi: variazione a calcolo della pn.” P.IVA_1
3. Avverso il suddetto provvedimento la sig.ra in data 21.07.2023, ha presentato Parte_1 ricorso al Comitato Provinciale rimasto senza esito alcuno. CP_1
CP_
4. È certamente illegittimo oltre che infondato nel merito il provvedimento di indebito notificato alla deducente, sia perché emesso in violazione del principio di carattere generale indicato, per i provvedimenti amministrativi, dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (essendo, lo stesso, sfornito di adeguata motivazione, nonché privo di qualsiasi indicazione inerente ai presupposti di fatto e alle ragioni CP_ giuridiche poste a fondamento della pretesa creditoria dell' ledendo irreversibilmente il diritto di difesa del ricorrente), sia perché del tutto errato nei presupposti che ne hanno determinato l'emissione. CP_
5. L' infatti, ha proceduto alla rideterminazione della pensione di reversibilità numero
00329715 categoria PI (SPIA) della sig.ra e tanto ha fatto probabilmente (non potendo Parte_1 fare altro che ipotizzare le ragioni del recupero in assenza degli elementi necessari) sull'errato presupposto che l'ammontare dei redditi personali della medesima percepiti per gli anni dal 2014 al CP_ 2017 fosse superiori a tre volte il trattamento minimo – così determinando il ricalcolo della pensione in misura inferiore a quella corrisposta.
– nel costituirsi – ha fatto presente che: CP_1
2 CP_ Ebbene il ricorso risulta errato in fatto ed in diritto, non avendo l' rideterminato la pensione di reversibilità categoria PI (pensione di reversibilità delle personale a rapporto d'impiego dell' sul presunto errato presupposto dei redditi personali percepiti dalla CP_1 per gli anni dal 2014 al 2017. Ed invero, come si evince dallo stesso documento Parte_1 richiamato in ricorso ( comunicazione di riliquidazione del 7 febbraio 2017), l'indebito non è dovuto all'applicazione della legge 335/95 (incumulabilità dei redditi), infatti la prestazione non ha mai subito l'applicazione della tabella F;
piuttosto, in data 7/02/2017 si è provveduto a ricostituire la pensione di reversibilità oggetto del ricorso, a seguito di segnalazione da parte della Controparte_3
e tale ricalcolo ha determinato un importo lordo a calcolo di pensione inferiore a quello
[...] precedente;
si legge in tabella negli importi ante e post ricostituzione che ciò che è variato è l'importo a calcolo della pensione da euro 1262,21 ( anno 2014) ad euro 1113,29 ( anno 2014) ed anche gli importi che compongono la pensione ovvero la cd “eccedenza pensione ago su Fondo”, la “quota ago esclusiva” e la “pensione ago”; ad esempio sempre nell'anno 2014 a titolo di cd “eccedenza pensione ago su fondo”, a “titolo di quota ago esclusiva” e a titolo di pensione ago sono stati corrisposti gli importi rispettivamente di euro 154,16 ed euro 221,18 ed euro 495,31, successivamente ridotti rispettivamente ad euro 47,06, ed euro 179,37 ed euro 346,39. A ciò aggiungasi il fatto che diversamente da quanto ex adverso dedotto, l'importo dell'indebito di euro 6141,79, comunicato il 7 febbraio 2017 è stato compensato con il credito di euro 3591,67, comunicato in data 4 novembre 2015; ed infatti in detta occasione si informava la pensionata che la pensione PI a lei intestata era stata ricalcolata a decorrere dal gennaio 2013 fino al 30 novembre 2015 e tale rideterminazione aveva prodotto un credito;
questo credito è stato successivamente utilizzato per compensare il debito, sicchè dall'originario importo di euro 6141,79, il debito ( sottratto il credito) si arrivati a notificare in data
10.3.2017 il debito di euro 2550,12. Si è trattato di una parziale compensazione tra debito e credito, legittima in quanto debito e credito omogenei e riferiti al medesimo periodo. L'indebito notificato è pari, quindi, ad euro 2550, 12 e non ad euro 6134,39, in considerazione della parziale compensazione di cui innanzi.
Al riguardo, rispetto a tali deduzioni va fatto presente che l'ente ha – in sostanza - CP_1 pacificamente ammesso un proprio errore nella determinazione dell'importo a calcolo.
Per il principio di acquisizione della prova (che va valutata anche contro colui che la produce), deve quindi ritenersi provato l'errore dell'ente e l'assenza di qualsiasi contributo causale del pensionato dante cause o, tantomeno, dell'odierna ricorrente. Trattandosi di
3 indebito previdenziale su reversibilità va affermato come gli artt. 52 l 88/89 e 13 l. 412/91 prevedano l'irripetibilità dell'indebito in caso di errore su pensione definitiva. Non ponendosi problemi di provvisorietà dell'erogazione, l'indebito va quindi dichiarato irripetibile. Sul punto deve anche precisarsi che le argomentazioni sulla CP_1 compensazione non sono fondate. Infatti, venuta meno la causa dell'indebito anche la ratio della compensazione viene meno e quindi sorge un credito restitutorio per quanto indebitamente compensato.
Per quel che riguarda il ripristino della prestazione invece deve farsi presente che parte ricorrente (che per l'indebito si è giovata della sostanziale ammissione di non ha CP_1 allegato alcunchè circa la spettanza del corretto importo.
Infatti, a fronte di una chiara indicazione che individuava nella diversa determinazione dell'importo a calcolo la fonte dell'indebito, ha argomentato sul superamento dei limiti ex art. 335/95.
Quindi, se per l'indebito la ricorrente si è potuta giovare dell'ammissione per tale CP_1 parte di domanda l'ente ha confermato la propria tesi ed evidenziato che il ricorso non affronta correttamente il tema di decisione.
Si condivide, per questa parte, l'affermazione di Infatti, nello stesso ricorso si CP_1 riporta il motivo dell'indebito e del ricalcolo della prestazione e nonostante ciò si argomenta diversamente. La ragione del ricalcolo era chiara: per il periodo dal 01/01/2014 al
28/02/2017 sono stati pagati 2.550,12 euro in più sulla sua pensione cat. PI n. per i P.IVA_2 seguenti motivi: variazione a calcolo della pn.
L'espressione “variazione a calcolo” appare chiara e non può certo riguardare fattori contingenti come le tabelle ex art. 335/95 che operano una riduzione proprio sull'importo a calcolo.
Ciò detto, nulla argomentandosi nel ricorso non può ritenersi che parte ricorrente abbia correttamente allegato il proprio titolo e l'altrui inadempimento.
Questa parte di domanda va rigettata.
Non vi è incompatibilità tra la domanda di ripristino (rigettata) e quella di indebito
(accolta) in quanto le valutazioni sono state basate su diverse regole di diritto.
Essendo il ricorso parzialmente accolto ed essendo autonomi i capi di domanda accolti e rigettati si configura un'ipotesi di soccombenza parziale che giustifica la compensazione
4 delle spese per ½. Le stesse vanno calcolate sul III scaglione dm 55/14, (cfr. Cass.
2386/17) su cui operare la dimidiazione per la menzionata compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8837/2023, così provvede: accoglie il ricorso relativamente alla parte sull'indebito e dichiara irripetibile lo stesso con condanna di alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo oltre accessori;
CP_1 rigetta i capi 3 e 4 delle conclusioni del ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida – al netto della CP_1 compensazione di cui in motivazione - in € 950,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
CE, 15/03/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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