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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/09/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1947/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in MB (VV) alla Via A. Gramsci n. 76, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Sesto Stefania (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo, Valeria Grandizio e Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 7.6.2021) per il riconoscimento del requisito sanitario utile dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 26.8.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare, la ricorrente invalida nella misura del 100% ad ogni occupazione, con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua di un accompagnatore non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o a deambulare, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e che, pertanto, la stessa ha diritto all'indennità di accompagnamento e ad ogni altro beneficio economico e non secondo le misure, modalità e decorrenze espressamente previste dalle vigenti disposizioni normative e per l'effetto
- condannare l in persona del legale rappresentate pro-tempore, alla corresponsione in CP_1 favore della ricorrente dell'indennità d'accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti;
- condannare l al pagamento di spese e compensi dei giudizi da distrarsi ex art.93 c.p.c. in CP_1 favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi.
- Emettere ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo alla ricorrente un: «quadro psicopatologico grave e altamente invalidante, è affetta da: “gozzo nodulare eutiroideo. Osteoporosi. Osteonecrosi dei mascellari farmaco-indotta con sinusopatia mascellare consensuale, settotomia del diverticolo di KE nell'esofago cervicale”. Come si evince da quanto sopra il periziato è sicuramente interessato da gravi e complesse patologie che hanno avuto ed avranno un'incidenza rilevante nell'autonomia della sua persona e per tali patologie è da considerarsi invalido con totale e permanente inabilità lavorativa in misura del 100% e con diritto all'indennità di accompagnamento. Da tali risultanze appare chiaro ed evidente che le patologie sono tante e tali da compromettere in maniera decisiva le condizioni cliniche della periziata e da determinare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere gli atti quotidiani della vita. Le patologie sono tante, varie e tutte fortemente invalidanti per cui, premesso che il profilo di autonomia di un soggetto è dato dalla combinazione dei livelli di disabilità nelle diverse aree che caratterizzano la condizione dell'anziano, dobbiamo considerare che la periziata è interessata da gravi alterazioni del sistema muscolo – scheletrico . Allo stato attuale, come ho potuto constatare personalmente con la visita diretta ci troviamo di fronte ad un soggetto con una rovinosa, condizione del sistema muscolo – scheletrico, che attualmente limita di molto la capacità statico – dinamica della periziata nel senso che la stessa va incontro ad importanti difficoltà nel mantenimento della stazione eretta e nella deambulazione e per cui le sue abilità di movimento sono limitate all'interno dell'ambiente domestico con necessità di assistenza anche nei cambiamenti posturali. Tali motivazioni mi inducono a ritenere che certamente le sue condizioni cliniche non sono tali da permetterle di assicurarsi, autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vitali e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi della vita. Per quanto riguarda la decorrenza dalla quale far partire questo stato invalidante, appare congruo fissare la decorrenza del beneficio dell'indennità di accompagnamento DALLA DATA DELLA VISITA CTU. CONCLUSIONI In risposta ai quesiti postimi dall'On.le Giudice del Lavoro, Dott.ssa Damiani, si può affermare che le infermità permanenti descritte, di cui risulta affetta la Sig.ra Parte_1
sono tali da determinare il riconoscimento dell'invalidità civile totale al
[...]
100% con diritto all'indennità di accompagnamento. Decorrenza: dalla data della visita CTU revisione fra due anni.».
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi avente diritto all'accompagnamento con decorrenza dalla data della visita peritale del 27.06.2025.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, - accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire l'indennità di Parte_1 accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 con decorrenza dal 27.06.2025;
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 11/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in MB (VV) alla Via A. Gramsci n. 76, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Sesto Stefania (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo, Valeria Grandizio e Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 14/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 7.6.2021) per il riconoscimento del requisito sanitario utile dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 26.8.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare, la ricorrente invalida nella misura del 100% ad ogni occupazione, con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua di un accompagnatore non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o a deambulare, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e che, pertanto, la stessa ha diritto all'indennità di accompagnamento e ad ogni altro beneficio economico e non secondo le misure, modalità e decorrenze espressamente previste dalle vigenti disposizioni normative e per l'effetto
- condannare l in persona del legale rappresentate pro-tempore, alla corresponsione in CP_1 favore della ricorrente dell'indennità d'accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti;
- condannare l al pagamento di spese e compensi dei giudizi da distrarsi ex art.93 c.p.c. in CP_1 favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi.
- Emettere ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo alla ricorrente un: «quadro psicopatologico grave e altamente invalidante, è affetta da: “gozzo nodulare eutiroideo. Osteoporosi. Osteonecrosi dei mascellari farmaco-indotta con sinusopatia mascellare consensuale, settotomia del diverticolo di KE nell'esofago cervicale”. Come si evince da quanto sopra il periziato è sicuramente interessato da gravi e complesse patologie che hanno avuto ed avranno un'incidenza rilevante nell'autonomia della sua persona e per tali patologie è da considerarsi invalido con totale e permanente inabilità lavorativa in misura del 100% e con diritto all'indennità di accompagnamento. Da tali risultanze appare chiaro ed evidente che le patologie sono tante e tali da compromettere in maniera decisiva le condizioni cliniche della periziata e da determinare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere gli atti quotidiani della vita. Le patologie sono tante, varie e tutte fortemente invalidanti per cui, premesso che il profilo di autonomia di un soggetto è dato dalla combinazione dei livelli di disabilità nelle diverse aree che caratterizzano la condizione dell'anziano, dobbiamo considerare che la periziata è interessata da gravi alterazioni del sistema muscolo – scheletrico . Allo stato attuale, come ho potuto constatare personalmente con la visita diretta ci troviamo di fronte ad un soggetto con una rovinosa, condizione del sistema muscolo – scheletrico, che attualmente limita di molto la capacità statico – dinamica della periziata nel senso che la stessa va incontro ad importanti difficoltà nel mantenimento della stazione eretta e nella deambulazione e per cui le sue abilità di movimento sono limitate all'interno dell'ambiente domestico con necessità di assistenza anche nei cambiamenti posturali. Tali motivazioni mi inducono a ritenere che certamente le sue condizioni cliniche non sono tali da permetterle di assicurarsi, autonomamente e sufficientemente, quel minimo di funzioni vitali e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi della vita. Per quanto riguarda la decorrenza dalla quale far partire questo stato invalidante, appare congruo fissare la decorrenza del beneficio dell'indennità di accompagnamento DALLA DATA DELLA VISITA CTU. CONCLUSIONI In risposta ai quesiti postimi dall'On.le Giudice del Lavoro, Dott.ssa Damiani, si può affermare che le infermità permanenti descritte, di cui risulta affetta la Sig.ra Parte_1
sono tali da determinare il riconoscimento dell'invalidità civile totale al
[...]
100% con diritto all'indennità di accompagnamento. Decorrenza: dalla data della visita CTU revisione fra due anni.».
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi avente diritto all'accompagnamento con decorrenza dalla data della visita peritale del 27.06.2025.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, - accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per percepire l'indennità di Parte_1 accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88 con decorrenza dal 27.06.2025;
- rigetta, nel resto;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 11/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani