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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/10/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 522 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 09/10/2025, innanzi al giudice dott. TE EL GA, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Chiamenti per la parte convenuta l'avv. Guarino nonché i dottori FE JO e
AZ IU ai fini della pratica forense
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, alle ore 15,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
TE EL GA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. TE EL GA, all'udienza del 09/10/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 522 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
06/03/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LEONCINI ANDREA e dell'avv. CHIAMENTI ANDREA
( ) VIA STRÀ 67 COLOGNOLA AI COLLI, C.F._2
elettivamente domiciliato presso i difensori
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
( ) VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA, C.F._3
elettivamente domiciliato presso il difensore
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.3.2024, il ricorrente assumeva: che aveva prestato lavoro alle dipendenze di AGEC – Azienda Gestione Edifici
Comunali, con qualifica di operaio polivalente e mansione di operatore
1 cimiteriale;
che il rapporto di lavoro era proseguito fino a quando, in ragione delle condizioni di salute del ricorrente, AGEC aveva richiesto l'accertamento delle condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 13, Legge
247/1991; che il Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Medicina Legale dell'Azienda , aveva trasmesso il verbale di visita Parte_2
medico – collegiale dell'11/05/2023 e che la Commissione Sanitaria territorialmente competente, riunita per l'accertamento sulla persona del ricorrente, lo aveva giudicato “inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”; che all'esito della comunicazione del giudizio della Commissione Sanitaria di cui all'art. 13, Legge 274/1991, l'AGEC aveva comunicato, ai sensi dell'art. 7, Legge 604/1966, l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “determinato dalla inabilità assoluta e permanente del lavoratore a qualsiasi proficuo lavoro, con la conseguente impossibilità di utilizzare il lavoratore in qualsivoglia mansione lavorativa nell'ambito dell'Azienda”; che veniva convocato unitamente al datore di lavoro avanti la Commissione
Provinciale di Conciliazione presso l'ITL di Verona e che le parti, in tale sede, avevano esaurito la procedura di cui all'art. 7, Legge n. 604/1966, esprimendo la propria adesione alla proposta di conciliazione formulata dal Presidente della Commissione, concordando la risoluzione del rapporto di lavoro a fronte della corresponsione di un incentivo all'esodo in favore del lavoratore;
che in data 12/07/2023, aveva presentato la domanda di pensione ordinaria di inabilità proficuo lavoro/mansioni gestione pubblica in uno a tutta la documentazione necessaria;
che l CP_1
aveva comunicato il rigetto della domanda specificando “Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il
12/07/2023, per il seguente motivo: Il verbale trasmesso non riporta tra i
2 membri della commissione il medico incaricato dall'istituto previdenziale previsto dalla legge 247/1991. La cessazione dal servizio risulta per risoluzione consensuale anziché dispensato per inabilità.”; che aveva presentato ricorso al Comitato di Vigilanza competente, chiedendo la riforma della decisione senza però ottenere alcuna decisione entro il successivo termine di 90 giorni. Ritenendo dunque di aver correttamente dato corso alla domanda di pensione come previsto dall'art. 13 della
Legge 8 agosto 1991, n. 274 e di possedere i requisiti sanitari richiesti per ottenere la pensione ordinaria di inabilità, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla pensione ordinaria di inabilità proficuo lavoro e la condanna
CP_ dell' alla erogazione a far data dalla domanda amministrativa.
CP_ Si costituiva l ed in via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario stante la competenza ratione materiae della Corte dei Conti, quale Giudice esclusivo in materia di pensioni pubbliche.
Rilevava che la giurisdizione è ripartita in considerazione della causa petendi e del petitum sostanziale della controversia che, nel caso di specie, aveva evidentemente natura pensionistica pubblica. Deduceva, a tal fine, che, per i trattamenti pensionistici, diretti (di vecchiaia, di anzianità
o di inabilità) o di reversibilità, dei pubblici dipendenti sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti quale giudice delle pensioni pubbliche in luogo del giudice ordinario. Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, sottolineando come erroneamente il ricorrente aveva ritenuto la sussistenza del diritto alla pensione richiesta sul presupposto che la cessazione del rapporto di lavoro fosse dovuta a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato dalla inabilità assoluta e permanente al lavoro, laddove invece risultava sia dal modello Unilav, sia dal verbale di conciliazione, sia
3 dai chiarimenti forniti dall'Agec all' , che la cessazione del servizio CP_1
fosse intervenuta per risoluzione consensuale. Tale circostanza faceva venir meno uno dei presupposti previsti dall'art. 7, co.1, lett. a), Legge
n.379/55 e s.m.i. e dall'art. 13 L. 274/91. Chiedeva pertanto, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, in via subordinata, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa non necessitava di essere istruita e veniva fissata udienza di discussione. All'udienza del 16.9.2025 parte ricorrente, su autorizzazione del giudice, allegava a verbale lunghe note. Il giudice concedeva termine
CP_ anche all per il deposito di note e fissava udienza di discussione.
Alla odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
Preliminarmente occorre affrontare la questione del riparto di giurisdizione nelle controversie pensionistiche promosse da ex dipendenti di enti
CP_ pubblici economici, come da eccezione sollevata dall' in via pregiudiziale.
Il principio generale che governa la materia è chiaramente delineato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la giurisdizione della Corte dei
Conti in materia pensionistica ha carattere esclusivo quando il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale.
Come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, tale giurisdizione ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché quelle nelle quali si alleghi l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato.
Tuttavia, la specificità degli enti pubblici economici introduce elementi di
4 distinzione che meritano particolare attenzione. Gli enti pubblici economici, pur mantenendo la natura pubblicistica dell'ente, operano secondo criteri di economicità e con modalità tipiche dell'impresa privata.
Questa peculiarità si riflette anche sul regime giuridico dei rapporti di lavoro instaurati con i propri dipendenti, che assumono generalmente natura privatistica. La giurisprudenza ha chiarito che il criterio determinante per l'individuazione della giurisdizione non è tanto la natura giuridica dell'ente datore di lavoro, quanto piuttosto le caratteristiche del trattamento pensionistico e la sua fonte di finanziamento. Come emerge dalla Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 16416 del 20 maggio
2022, quando la domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico maturato in relazione ad un rapporto di lavoro privatistico, rientrante nella gestione del Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria
, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. EL resto, l'art. 63 D. CP_1
Lgs. 165/2001 stabilisce che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico. Questo principio si estende anche alle controversie previdenziali quando il rapporto di lavoro sottostante sia di natura privatistica.
La distinzione fondamentale risiede quindi nella natura del regime previdenziale applicabile. Se l'ex dipendente dell'ente pubblico economico
è iscritto alla gestione generale dell' o ad altre forme di previdenza CP_1
obbligatoria di diritto privato, le relative controversie pensionistiche rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Diversamente, qualora il trattamento pensionistico sia erogato da
5 gestioni previdenziali pubbliche o sia comunque a carico dello Stato, trova applicazione la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
Dunque, la causa promossa da ex dipendente di ente pubblico economico avente per oggetto la pensione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando il rapporto di lavoro sia stato di natura privatistica e il trattamento pensionistico sia erogato nell'ambito di gestioni previdenziali di diritto privato. Diversamente, qualora il trattamento pensionistico sia a carico dello Stato o di gestioni previdenziali pubbliche, la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti. La determinazione della giurisdizione richiede quindi un'analisi specifica delle caratteristiche del rapporto previdenziale e della natura della gestione erogante, più che della qualificazione giuridica dell'ente datore di lavoro.
Nel caso che ci occupa, il sig. è un ex dipendente dell'Agec – Parte_1
Azienda gestione edifici comunali, in servizio dal19.6.1999 al 30.6.2023, ed ha adito questo Tribunale per l'accertamento del diritto al riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità proficuo lavoro/mansioni gestione pubblica, impugnando il provvedimento di rigetto
CP_ dell' della domanda formulata in via amministrativa.
L'Agec è ente strumentale dell'ente locale (Comune di Verona), dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto.
La giurisprudenza ha chiarito che l'azienda speciale si ascrive nel novero degli enti pubblici economici (Cass. S.U. 11 luglio 2006, n. 15661; Id. 17 dicembre 2002, n. 18015). Ai fini dell'applicazione della disciplina del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica gli enti pubblici economici, in quanto non ricompresi nell'elencazione contenuta nell'art. 1, comma 2, del citato
6 decreto (che si riferisce a "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali").
Tuttavia, a prescindere dal rapporto di lavoro del ricorrente con l'Agec di natura privatistica, occorre esaminare il trattamento pensionistico ai fini della giurisdizione.
Dall'esame della documentazione prodotta, e dunque in particolare dalla
CP_ domanda di pensione formulata all' (doc. 5 di parte ricorrente), il ricorrente è iscritto alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) ed infatti, nella formulazione delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, ha richiesto la pensione ordinaria di inabilità gestione pubblica.
La Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali è confluita nell'ente previdenziale per effetto del decreto legge numero 201 del 2011 che ha soppresso l'ente previdenziale dei dipendenti pubblici. Rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti e non del giudice ordinario del lavoro tutte le controversie aventi ad oggetto pensioni a totale carico dello
Stato e a quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell'ex ente previdenziale dei dipendenti pubblici, ora gestiti dal settore denominato
"Gestione dipendenti pubblici".
Per tali motivi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario in favore della giurisdizione della Corte dei Conti.
L'accoglimento della eccezione formulata in via pregiudiziale e dunque il manato esame del merito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione della Corte dei Conti;
7 2) Compensa fra le parti le spese di lite.
Verona, 9 ottobre 2025
8
IL GIUDICE
TE EL GA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 522 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bic c.c.
Oggi 09/10/2025, innanzi al giudice dott. TE EL GA, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Chiamenti per la parte convenuta l'avv. Guarino nonché i dottori FE JO e
AZ IU ai fini della pratica forense
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, alle ore 15,00 pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
TE EL GA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. TE EL GA, all'udienza del 09/10/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 522 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
06/03/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LEONCINI ANDREA e dell'avv. CHIAMENTI ANDREA
( ) VIA STRÀ 67 COLOGNOLA AI COLLI, C.F._2
elettivamente domiciliato presso i difensori
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
( ) VIA C. BATTISTI, 19 37122 VERONA, C.F._3
elettivamente domiciliato presso il difensore
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5.3.2024, il ricorrente assumeva: che aveva prestato lavoro alle dipendenze di AGEC – Azienda Gestione Edifici
Comunali, con qualifica di operaio polivalente e mansione di operatore
1 cimiteriale;
che il rapporto di lavoro era proseguito fino a quando, in ragione delle condizioni di salute del ricorrente, AGEC aveva richiesto l'accertamento delle condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 13, Legge
247/1991; che il Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Medicina Legale dell'Azienda , aveva trasmesso il verbale di visita Parte_2
medico – collegiale dell'11/05/2023 e che la Commissione Sanitaria territorialmente competente, riunita per l'accertamento sulla persona del ricorrente, lo aveva giudicato “inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”; che all'esito della comunicazione del giudizio della Commissione Sanitaria di cui all'art. 13, Legge 274/1991, l'AGEC aveva comunicato, ai sensi dell'art. 7, Legge 604/1966, l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “determinato dalla inabilità assoluta e permanente del lavoratore a qualsiasi proficuo lavoro, con la conseguente impossibilità di utilizzare il lavoratore in qualsivoglia mansione lavorativa nell'ambito dell'Azienda”; che veniva convocato unitamente al datore di lavoro avanti la Commissione
Provinciale di Conciliazione presso l'ITL di Verona e che le parti, in tale sede, avevano esaurito la procedura di cui all'art. 7, Legge n. 604/1966, esprimendo la propria adesione alla proposta di conciliazione formulata dal Presidente della Commissione, concordando la risoluzione del rapporto di lavoro a fronte della corresponsione di un incentivo all'esodo in favore del lavoratore;
che in data 12/07/2023, aveva presentato la domanda di pensione ordinaria di inabilità proficuo lavoro/mansioni gestione pubblica in uno a tutta la documentazione necessaria;
che l CP_1
aveva comunicato il rigetto della domanda specificando “Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il
12/07/2023, per il seguente motivo: Il verbale trasmesso non riporta tra i
2 membri della commissione il medico incaricato dall'istituto previdenziale previsto dalla legge 247/1991. La cessazione dal servizio risulta per risoluzione consensuale anziché dispensato per inabilità.”; che aveva presentato ricorso al Comitato di Vigilanza competente, chiedendo la riforma della decisione senza però ottenere alcuna decisione entro il successivo termine di 90 giorni. Ritenendo dunque di aver correttamente dato corso alla domanda di pensione come previsto dall'art. 13 della
Legge 8 agosto 1991, n. 274 e di possedere i requisiti sanitari richiesti per ottenere la pensione ordinaria di inabilità, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla pensione ordinaria di inabilità proficuo lavoro e la condanna
CP_ dell' alla erogazione a far data dalla domanda amministrativa.
CP_ Si costituiva l ed in via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario stante la competenza ratione materiae della Corte dei Conti, quale Giudice esclusivo in materia di pensioni pubbliche.
Rilevava che la giurisdizione è ripartita in considerazione della causa petendi e del petitum sostanziale della controversia che, nel caso di specie, aveva evidentemente natura pensionistica pubblica. Deduceva, a tal fine, che, per i trattamenti pensionistici, diretti (di vecchiaia, di anzianità
o di inabilità) o di reversibilità, dei pubblici dipendenti sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti quale giudice delle pensioni pubbliche in luogo del giudice ordinario. Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, sottolineando come erroneamente il ricorrente aveva ritenuto la sussistenza del diritto alla pensione richiesta sul presupposto che la cessazione del rapporto di lavoro fosse dovuta a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato dalla inabilità assoluta e permanente al lavoro, laddove invece risultava sia dal modello Unilav, sia dal verbale di conciliazione, sia
3 dai chiarimenti forniti dall'Agec all' , che la cessazione del servizio CP_1
fosse intervenuta per risoluzione consensuale. Tale circostanza faceva venir meno uno dei presupposti previsti dall'art. 7, co.1, lett. a), Legge
n.379/55 e s.m.i. e dall'art. 13 L. 274/91. Chiedeva pertanto, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, in via subordinata, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa non necessitava di essere istruita e veniva fissata udienza di discussione. All'udienza del 16.9.2025 parte ricorrente, su autorizzazione del giudice, allegava a verbale lunghe note. Il giudice concedeva termine
CP_ anche all per il deposito di note e fissava udienza di discussione.
Alla odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
Preliminarmente occorre affrontare la questione del riparto di giurisdizione nelle controversie pensionistiche promosse da ex dipendenti di enti
CP_ pubblici economici, come da eccezione sollevata dall' in via pregiudiziale.
Il principio generale che governa la materia è chiaramente delineato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la giurisdizione della Corte dei
Conti in materia pensionistica ha carattere esclusivo quando il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale.
Come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, tale giurisdizione ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché quelle nelle quali si alleghi l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato.
Tuttavia, la specificità degli enti pubblici economici introduce elementi di
4 distinzione che meritano particolare attenzione. Gli enti pubblici economici, pur mantenendo la natura pubblicistica dell'ente, operano secondo criteri di economicità e con modalità tipiche dell'impresa privata.
Questa peculiarità si riflette anche sul regime giuridico dei rapporti di lavoro instaurati con i propri dipendenti, che assumono generalmente natura privatistica. La giurisprudenza ha chiarito che il criterio determinante per l'individuazione della giurisdizione non è tanto la natura giuridica dell'ente datore di lavoro, quanto piuttosto le caratteristiche del trattamento pensionistico e la sua fonte di finanziamento. Come emerge dalla Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 16416 del 20 maggio
2022, quando la domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico maturato in relazione ad un rapporto di lavoro privatistico, rientrante nella gestione del Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria
, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. EL resto, l'art. 63 D. CP_1
Lgs. 165/2001 stabilisce che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico. Questo principio si estende anche alle controversie previdenziali quando il rapporto di lavoro sottostante sia di natura privatistica.
La distinzione fondamentale risiede quindi nella natura del regime previdenziale applicabile. Se l'ex dipendente dell'ente pubblico economico
è iscritto alla gestione generale dell' o ad altre forme di previdenza CP_1
obbligatoria di diritto privato, le relative controversie pensionistiche rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Diversamente, qualora il trattamento pensionistico sia erogato da
5 gestioni previdenziali pubbliche o sia comunque a carico dello Stato, trova applicazione la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
Dunque, la causa promossa da ex dipendente di ente pubblico economico avente per oggetto la pensione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando il rapporto di lavoro sia stato di natura privatistica e il trattamento pensionistico sia erogato nell'ambito di gestioni previdenziali di diritto privato. Diversamente, qualora il trattamento pensionistico sia a carico dello Stato o di gestioni previdenziali pubbliche, la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti. La determinazione della giurisdizione richiede quindi un'analisi specifica delle caratteristiche del rapporto previdenziale e della natura della gestione erogante, più che della qualificazione giuridica dell'ente datore di lavoro.
Nel caso che ci occupa, il sig. è un ex dipendente dell'Agec – Parte_1
Azienda gestione edifici comunali, in servizio dal19.6.1999 al 30.6.2023, ed ha adito questo Tribunale per l'accertamento del diritto al riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità proficuo lavoro/mansioni gestione pubblica, impugnando il provvedimento di rigetto
CP_ dell' della domanda formulata in via amministrativa.
L'Agec è ente strumentale dell'ente locale (Comune di Verona), dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto.
La giurisprudenza ha chiarito che l'azienda speciale si ascrive nel novero degli enti pubblici economici (Cass. S.U. 11 luglio 2006, n. 15661; Id. 17 dicembre 2002, n. 18015). Ai fini dell'applicazione della disciplina del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica gli enti pubblici economici, in quanto non ricompresi nell'elencazione contenuta nell'art. 1, comma 2, del citato
6 decreto (che si riferisce a "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali").
Tuttavia, a prescindere dal rapporto di lavoro del ricorrente con l'Agec di natura privatistica, occorre esaminare il trattamento pensionistico ai fini della giurisdizione.
Dall'esame della documentazione prodotta, e dunque in particolare dalla
CP_ domanda di pensione formulata all' (doc. 5 di parte ricorrente), il ricorrente è iscritto alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) ed infatti, nella formulazione delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, ha richiesto la pensione ordinaria di inabilità gestione pubblica.
La Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali è confluita nell'ente previdenziale per effetto del decreto legge numero 201 del 2011 che ha soppresso l'ente previdenziale dei dipendenti pubblici. Rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti e non del giudice ordinario del lavoro tutte le controversie aventi ad oggetto pensioni a totale carico dello
Stato e a quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell'ex ente previdenziale dei dipendenti pubblici, ora gestiti dal settore denominato
"Gestione dipendenti pubblici".
Per tali motivi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario in favore della giurisdizione della Corte dei Conti.
L'accoglimento della eccezione formulata in via pregiudiziale e dunque il manato esame del merito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione della Corte dei Conti;
7 2) Compensa fra le parti le spese di lite.
Verona, 9 ottobre 2025
8
IL GIUDICE
TE EL GA