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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/10/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1680 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA TR in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Daniela Blunda e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Assegno ordinario di invalidità, art. 1 Legge 12 Giugno 1984 n.222
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio previdenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “ , per quanto Parte_1 riportato in diagnosi e per le considerazioni di cui sopra, non presenta una capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta permanentemente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Rimane irrilevante il certificato medico allegato da parte ricorrente alle note difensive del 5 settembre 2025 e in funzione del quale infondatamente si prospetta come necessaria la ripetizione delle operazioni peritali. In realtà, viene documentato un episodio morboso di assai breve durata, accertato dal medico refertante il 26.5.2025 e con prognosi sino al giorno 29 successivo. Nel certificato viene dato atto che il soggetto “dichiara d'essere ammalato dal giorno 21, ma d'avere completato la propria attività lavorativa alla data della visita” (e cioè che è stato al lavoro sino al giorno 26). Trattasi peraltro d'episodio morboso (lombalgia acuta e gonalgia bilaterale) riconducibile a patologie valutate dal CTU e che nulla va ad aggiungere ad un quadro clinico già ampiamente analizzato dal medesimo, il quale ha escluso la ricorrenza del requisito sanitario richiesto sebbene “la severità dell'artropatia degenerativa sia stata già riconosciuta dal sottoscritto nella stesura della bozza inviata alle parti il 17.3. ca .”, peraltro evidenziando che in sede d'anamnesi il periziato non ha né documentato né riferito di significativi periodi d'assenza dal lavoro per malattia.
In ordine alle spese di lite, in assenza della dichiarazione di cui all'art. 152 Disp. Att. C.p.c (concernente la percezione di un reddito, nell'ano precedente, non superiore al doppio di quello che dà diritto al beneficio del PSS), va applicata la regola della soccombenza. Tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 26.000 ed € 52.000, dal momento che la domanda concerne benefici previdenziali, Cass. SU 10454/15), dell'attività processuale espletata (nel giudizio di ATP: fasi di studio, introduzione e trattazione;
nel giudizio di Post-ATP: fasi di studio introduzione, trattazione e decisione) e del carattere seriale del ricorso, che non presenta questioni di fatto o di diritto, con conseguente applicazione della decurtazione del 30% ex art. 4 DM 55/14, le spese da rifondere a parte resistente vanno liquidate nella complessiva somma di € 4.320,00 (di cui:
3.249 per la presente fase -€ 597 per studio, € 422
2 per fase introduttiva, € 943 per trattazione e 1.287 per decisione - ed € 1.071 per la fase di ATP (348 per studio, 276 per introduzione e 447 per trattazione), oltre accessori. Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico di parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.320,00, oltre iva CPA e spese generali;
- Pone a carico di parte ricorrente le spese di C.T.U. liquidate in separati decreti.
Trapani, 17.10.2025 Il giudice
MA TR
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA TR in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Daniela Blunda e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Assegno ordinario di invalidità, art. 1 Legge 12 Giugno 1984 n.222
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio previdenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “ , per quanto Parte_1 riportato in diagnosi e per le considerazioni di cui sopra, non presenta una capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta permanentemente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Rimane irrilevante il certificato medico allegato da parte ricorrente alle note difensive del 5 settembre 2025 e in funzione del quale infondatamente si prospetta come necessaria la ripetizione delle operazioni peritali. In realtà, viene documentato un episodio morboso di assai breve durata, accertato dal medico refertante il 26.5.2025 e con prognosi sino al giorno 29 successivo. Nel certificato viene dato atto che il soggetto “dichiara d'essere ammalato dal giorno 21, ma d'avere completato la propria attività lavorativa alla data della visita” (e cioè che è stato al lavoro sino al giorno 26). Trattasi peraltro d'episodio morboso (lombalgia acuta e gonalgia bilaterale) riconducibile a patologie valutate dal CTU e che nulla va ad aggiungere ad un quadro clinico già ampiamente analizzato dal medesimo, il quale ha escluso la ricorrenza del requisito sanitario richiesto sebbene “la severità dell'artropatia degenerativa sia stata già riconosciuta dal sottoscritto nella stesura della bozza inviata alle parti il 17.3. ca .”, peraltro evidenziando che in sede d'anamnesi il periziato non ha né documentato né riferito di significativi periodi d'assenza dal lavoro per malattia.
In ordine alle spese di lite, in assenza della dichiarazione di cui all'art. 152 Disp. Att. C.p.c (concernente la percezione di un reddito, nell'ano precedente, non superiore al doppio di quello che dà diritto al beneficio del PSS), va applicata la regola della soccombenza. Tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 26.000 ed € 52.000, dal momento che la domanda concerne benefici previdenziali, Cass. SU 10454/15), dell'attività processuale espletata (nel giudizio di ATP: fasi di studio, introduzione e trattazione;
nel giudizio di Post-ATP: fasi di studio introduzione, trattazione e decisione) e del carattere seriale del ricorso, che non presenta questioni di fatto o di diritto, con conseguente applicazione della decurtazione del 30% ex art. 4 DM 55/14, le spese da rifondere a parte resistente vanno liquidate nella complessiva somma di € 4.320,00 (di cui:
3.249 per la presente fase -€ 597 per studio, € 422
2 per fase introduttiva, € 943 per trattazione e 1.287 per decisione - ed € 1.071 per la fase di ATP (348 per studio, 276 per introduzione e 447 per trattazione), oltre accessori. Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico di parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.320,00, oltre iva CPA e spese generali;
- Pone a carico di parte ricorrente le spese di C.T.U. liquidate in separati decreti.
Trapani, 17.10.2025 Il giudice
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