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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/07/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 2727/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Sbarra Paola, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
Sbarra Paola, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/12/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 03/08/1986 in Montegabbione (TR), che dall'unione sono nati due figli, il 26/08/1991 a Città della Pieve Persona_1
(PG) e il 24/04/1997 a Città della Pieve (PG) ad oggi entrambi Persona_2 maggiorenni e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
1) I coniugi, IG.ri e , vivranno separati, con l'obbligo del Controparte_2 Controparte_1 mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, sita nel Comune di Montegabbione (TR), Frazione Faiolo n. 86, contraddistinta al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 38, particella 142, sub. 9, piano terra, rendita euro 542,28, categoria A/2, classe 5, Consistenza 7,0 vani, viene momentaneamente – e fino al trasferimento nei termini di cui al successivo punto 4) - assegnata alla moglie, IG.ra . Dalla predetta abitazione il IG. Controparte_2
si è già allontanato prima d'ora asportando tutti i beni ed effetti Controparte_1 personali.
3) I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio, autorizzando, sin da ora, il rilascio dei necessari documenti.
4) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di trasferire a titolo gratuito ai due figli, (nato a [...] Persona_1 della Pieve (PG) il 26.08.1991, codice fiscale , residente in C.F._1
Montegabbione (TR), Frazione Faiolo n. 86) e (nato a [...] Persona_2
Pieve (PG) il 24.04.1997, codice fiscale , residente in C.F._2
Montegabbione (TR), Frazione Faiolo n. 86), la nuda proprietà, per una quota pari ad ½ ciascuno, con riserva di usufrutto in capo alla IG.ra , dell'immobile, Controparte_2 attualmente adibito a casa coniugale, sito in Montegabbione (TR), Frazione Faiolo n.
86, catastalmente distinto al foglio 38, particella 142, sub. 9, piano terra, rendita euro
542,28, categoria A/2, classe 5, Consistenza 7,0 vani, oltre al locale magazzino catastalmente distinto al foglio 38, particella 142, sub. 2, piano terra, rendita euro 56,19, categoria C/6, classe 4, Consistenza 32 mq. Le parti convengono, inoltre, di trasferire a titolo gratuito al figlio (come sopra già individuato) la piena proprietà Persona_1 dell'unità immobiliare sita in Montegabbione (TR), Frazione Faiolo n. 86, contraddistinta al foglio 38, particella 142, sub. 6, rendita euro 426,08, categoria A/2, classe 5, Consistenza 5,5 vani. I IG.ri e si impegnano a Controparte_2 Controparte_1 stipulare l'atto pubblico di trasferimento dei suddetti immobili nei termini e modi di cui sopra, entro e non oltre il 31.12.2025, presso Notaio scelto di comune accordo tra di loro e dichiarano che detto atto è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e, pertanto, chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi della normativa vigente.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , Controparte_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in MONTEGABBIONE (TR) in data 03/08/1986, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
MONTEGABBIONE (TR) (atto n. 5, parte II, serie A, dell'anno 1986);
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto in data 4 luglio
2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 2727/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Sbarra Paola, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
Sbarra Paola, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/12/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 03/08/1986 in Montegabbione (TR), che dall'unione sono nati due figli, il 26/08/1991 a Città della Pieve Persona_1
(PG) e il 24/04/1997 a Città della Pieve (PG) ad oggi entrambi Persona_2 maggiorenni e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
1) I coniugi, IG.ri e , vivranno separati, con l'obbligo del Controparte_2 Controparte_1 mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, sita nel Comune di Montegabbione (TR), Frazione Faiolo n. 86, contraddistinta al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 38, particella 142, sub. 9, piano terra, rendita euro 542,28, categoria A/2, classe 5, Consistenza 7,0 vani, viene momentaneamente – e fino al trasferimento nei termini di cui al successivo punto 4) - assegnata alla moglie, IG.ra . Dalla predetta abitazione il IG. Controparte_2
si è già allontanato prima d'ora asportando tutti i beni ed effetti Controparte_1 personali.
3) I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio, autorizzando, sin da ora, il rilascio dei necessari documenti.
4) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di trasferire a titolo gratuito ai due figli, (nato a [...] Persona_1 della Pieve (PG) il 26.08.1991, codice fiscale , residente in C.F._1
Montegabbione (TR), Frazione Faiolo n. 86) e (nato a [...] Persona_2
Pieve (PG) il 24.04.1997, codice fiscale , residente in C.F._2
Montegabbione (TR), Frazione Faiolo n. 86), la nuda proprietà, per una quota pari ad ½ ciascuno, con riserva di usufrutto in capo alla IG.ra , dell'immobile, Controparte_2 attualmente adibito a casa coniugale, sito in Montegabbione (TR), Frazione Faiolo n.
86, catastalmente distinto al foglio 38, particella 142, sub. 9, piano terra, rendita euro
542,28, categoria A/2, classe 5, Consistenza 7,0 vani, oltre al locale magazzino catastalmente distinto al foglio 38, particella 142, sub. 2, piano terra, rendita euro 56,19, categoria C/6, classe 4, Consistenza 32 mq. Le parti convengono, inoltre, di trasferire a titolo gratuito al figlio (come sopra già individuato) la piena proprietà Persona_1 dell'unità immobiliare sita in Montegabbione (TR), Frazione Faiolo n. 86, contraddistinta al foglio 38, particella 142, sub. 6, rendita euro 426,08, categoria A/2, classe 5, Consistenza 5,5 vani. I IG.ri e si impegnano a Controparte_2 Controparte_1 stipulare l'atto pubblico di trasferimento dei suddetti immobili nei termini e modi di cui sopra, entro e non oltre il 31.12.2025, presso Notaio scelto di comune accordo tra di loro e dichiarano che detto atto è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e, pertanto, chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi della normativa vigente.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , Controparte_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in MONTEGABBIONE (TR) in data 03/08/1986, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
MONTEGABBIONE (TR) (atto n. 5, parte II, serie A, dell'anno 1986);
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto in data 4 luglio
2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti