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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 157/25 pu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Pier Paolo Lanni - Giudice
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
nel procedimento n. 157/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(cod.fisc ) Parte_1 C.F._1
FO (cod.fisc. CP_1 C.F._2
- ricorrenti -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
letto il ricorso proposto in data 13.5.2025 (come integrato in data 9.6.25) dai sopra indicati ricorrenti per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti in [...](Vr) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;
rilevato che i ricorrenti sono coniugi conviventi e, come verificato ed attestato dal gestore della crisi, il loro sovraindebitamento ha una chiara origine comune (derivante dai finanziamenti contratti dal Pt_1 nell'esercizio della pregressa attività imprenditoriale cessata nel 2017, rispetto ai quali la aveva Pt_2 rilasciato fideiussione divenendo quindi coobbligata. E il debito residuo relativo a tali finanziamenti – pari ad oltre euro 450.000,00 - costituisce la parte nettamente prevalente dell'indebitamento complessivo di ciascun coniuge e, quindi, la causa del sovraindebitamento di entrambi). L'istanza è quindi stata
1 legittimamente presentata in modo congiunto da tutti i ricorrenti, in applicazione del disposto dell'art 66, c.
1 CCII sulle c.d. procedure familiari, disposizione che – nel testo come modificato dal Dlgs 136.24 (c.d. correttivo ter) – opera oggi espresso riferimento anche alla liquidazione controllata, chiarendo quindi definitivamente che la relativa disciplina è applicabile anche a tale procedura (come, peraltro, già ritenuto precedentemente dalla prevalente giurisprudenza, anche dell'intestato Tribunale);
ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, ciascuna relativa al patrimonio di ogni ricorrente. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna delle due procedure, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;
considerato che i ricorrenti hanno prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso) la documentazione di cui all'art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la loro qualità di persone fisiche non esercenti attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento dei debitori e della loro famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della Persona_1 documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.
Il gestore ha poi provveduto (specie nella nota integrativa del 9.6.25, a seguito dei rilievi del Giudice sul punto con il provvedimento del 19.5.25) anche ad indagare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni” (come ora imposto dall'art. 269, c. 2 CCII) ed ha reso anche l'attestazione di cui all'art 268, c. 3 CCII relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziari” . Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, c. 3 CCII (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta – appunto - che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”);
2 rilevato che entrambi i ricorrenti – posto che le rispettive imprese individuali sono state cancellate dal registro delle imprese all'inizio del 2018 e che entrambi sono attualmente pensionati - non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI, quindi, i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c)
CCI, atteso che, come comprovato documentalmente e verificato anche dal gestore della crisi, gli stessi risultano gravati da ingenti debiti scaduti ed esigibili (oltre ai debiti in comune per finanziamenti della pregressa attività di impresa per euro 455.552,00, il ha ulteriori debiti verso l'Erario, verso Bnl Pt_1 Par Finance e verso er complessivi euro 135.118,00), essendo solo comproprietari al 50% dell'abitazione in
Lazise in cui vivono (già oggetto di procedura esecutiva immobiliare ed il cui valore è stato stimato in quella sede in euro 341.000,00), nonché titolari di redditi da pensione (euro 1.159,00 mensili circa il euro Pt_1
889,00 mensili circa la FO) che, pur tenendo conto del contributo economico della figlia convivente
(che svolge attività lavorativa, con un reddito di circa euro 1.500,00 al mese), devono evidentemente destinare quasi integralmente al mantenimento proprio e del nucleo familiare (di cui fa parte anche la figlia). Il solo è poi, rispettivamente, comproprietario e proprietario di due veicoli di risalente Pt_1 immatricolazione ed il cui valore complessivo (in base alle stime prodotte) è pari ad euro 7.000,00. E'perciò del tutto evidente che i ricorrenti con le loro sostanze non sono assolutamente in grado di far fronte ai debiti da cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
considerato che ai fini della determinazione (da parte del GD, con separato provvedimento) della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a CP_ cura del liquidatore) all' non dovranno più essere operate le trattenute mensili sulla pensione di spettanza di a favore di (in forza di assegnazione di credito da parte del GE Controparte_3 CP_4 all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 507/23, in relazione a finanziamento originariamente contratto con cfr doc. 36) ed a favore di BN SP (per cessione volontaria Parte_4 del quinto dello stipendio a fronte dell'erogazione di un finanziamento nel 2015: doc. 29).
Infatti, in caso di assegnazione all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi (ovvero di cessione volontaria) di quote di stipendio o di pensione il creditore, per effetto dell'assegnazione all'esito della procedura (ovvero della cessione volontaria), acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione (ovvero di cessione volontaria) sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (o della stipula del contratto di finanziamento, in caso di cessione volontaria). Ed infatti la assegnazione (o cessione) della quota di stipendio o pensione non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva (ovvero relativa alla restituzione dell'importo finanziato), efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris. Pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione assegnata (o ceduta volontariamente) si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del
3 debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell'apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest'ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (anche come modificato dal correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI). Inoltre, l'art. 272, c. 3bis CCII
(introdotto dal correttivo ter) prevede oggi espressamente che sono compresi nel patrimonio da liquidare anche i beni sopravvenuti sino al momento della esdebitazione. Pertanto le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio o di pensione, si determinerebbe un'inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum
e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori.
Il reddito a disposizione e che dovrà essere preso in considerazione dal Gd ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), CCII è quindi pari (come risulta dalla verifica operata dal gestore e dalla documentazione in atti) ad euro 1.159,00 mensili, (per 14 mensilità) quanto al e ad Pt_1 euro 889,00 mensili (per 14 mensilità) quanto alla FO;
ritenuto che al fine di garantire che le quote di pensione eccedenti l'importo che ciascun debitore potrà trattenere per sé su base mensile (come sarà determinato dal GD con separato provvedimento), oltre che per intero la tredicesima e quattordicesima mensilità, siano effettivamente messe a disposizione delle procedure per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: 1): 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente per ciascuna delle due procedure, su cui dovranno essere accreditate tutte le somme di pertinenza di ciascuna procedura;
2) va ordinato al liquidatore di CP_ comunicare immediatamente all' il separato provvedimento del Giudice delegato con il quale saranno determinate le quote di reddito mensile che ciascun debitore potrà trattenere per sé; 3) va ordinato CP_ all' di versare sul conto della relativa procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) dovuto a ciascun ricorrente per pensione per la sola parte che eventualmente ecceda il limite mensile che ciascun debitore potrà trattenere per sé (come sarà determinato dal Gd), oltre che per intero la tredicesima e la quattordicesima mensilità di entrambi di debitori;
considerato, quanto alla durata delle procedure, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282
CCII come modificati dal correttivo ter: 1) le stesse dovranno rimanere aperte sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di pensioni mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al singolo ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di
4 reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la relativa procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore (in relazione a ciascuna procedura) è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo (qualora ne sussistano i presupposti, alla Co luce di quanto statuito dal con il separato provvedimento) l'apprensione delle quote di pensione e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di pensione e della tredicesima fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore per entrambe le procedure possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt.
270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto opportuno precisare che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter:
a) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra i debitori e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il
Giudice. Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto. Inoltre, trattandosi di procedura
5 familiare, ai sensi dell'art 66, c. 5 CCII dovrà essere liquidato un unico compenso per entrambe le procedure, che dovrà essere ripartito tra i due ricorrenti in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno;
b) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII (con invito al liquidatore a valutare con particolare attenzione le domande di insinuazione che saranno presentate dagli advisor legale e finanziario per l'attività svolta ai fini della presentazione del ricorso, specie in punto di effettiva congruità degli importi richiesti tenuto conto anche dell'eventuale superfluità di alcuni incombenti in quanto già di competenza dell'OCC e, per esso, del gestore della crisi);
c) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
d) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
Visti gli artt. 66, c. 1 e 270 CCII
1) dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di:
- (cod.fisc ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Risorgimento n.19;
- (cod.fisc. , nata a [...] il [...] e residente in Lazise (Vr), Controparte_6 C.F._3 via Risorgimento n.19;
2) nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
3) nomina liquidatore il dott. Persona_2
4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
5) ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;
6) dà atto che per effetto dell'apertura delle presenti procedure di liquidazione ed a partire dal mese CP_ successivo alla notifica della presente sentenza all' dovranno cessare le trattenute mensili sulla pensione di spettanza di a favore di (in forza di assegnazione di Parte_1 CP_4 credito da parte del GE all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 507/23, in relazione a finanziamento originariamente contratto con ) ed a favore di BN SP (per Parte_4 cessione volontaria del quinto dello stipendio a fronte dell'erogazione di un finanziamento nel
2015);
6 7) dispone che i debitori mettano a disposizione della procedura per 12 mesi il proprio reddito da pensione mensile per la sola quota che eventualmente ecceda l'importo necessario per il mantenimento come sarà determinato dal Giudice delegato con separato provvedimento, nonché per intero la tredicesima e la quattordicesima mensilità ed ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8) ordina al liquidatore di aprire un conto corrente per ciascuna procedura, sul quale saranno accreditate le somme di cui al punto precedente, nonché ogni altra somma di pertinenza della procedura;
CP_ 9) ordina al liquidatore di comunicare immediatamente all' il separato provvedimento del
Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di pensione mensile (per 12 mesi) che ciascun debitore potrà trattenere per sé;
CP_ 10) ordina all' di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente le quote di pensione che il e la FO potranno trattenere per sé, come Pt_1 saranno determinate dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto 7). Su tale conto CP_ l' dovrà altresì versare, per intero, la tredicesima e quattordicesima mensilità di spettanza di ciascun debitore;
11) dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:
- trascriva la presente sentenza presso il PRA in relazione ai veicoli Volkswagen tg EH566ZZ e Toyota tg
ZA252GJ e la inserisca sul sito internet del Tribunale di Verona (con oscuramento, in quest'ultima pubblicazione, di ogni riferimento al luogo di residenza dei ricorrenti). L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per tutte le procedure;
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
7 - entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2
CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC
Verona, 13.6.2025
Il Giudice relatore
Dott. Luigi Pagliuca Il Presidente
dott. Monica Attanasio
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Pier Paolo Lanni - Giudice
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
nel procedimento n. 157/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(cod.fisc ) Parte_1 C.F._1
FO (cod.fisc. CP_1 C.F._2
- ricorrenti -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
letto il ricorso proposto in data 13.5.2025 (come integrato in data 9.6.25) dai sopra indicati ricorrenti per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti in [...](Vr) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;
rilevato che i ricorrenti sono coniugi conviventi e, come verificato ed attestato dal gestore della crisi, il loro sovraindebitamento ha una chiara origine comune (derivante dai finanziamenti contratti dal Pt_1 nell'esercizio della pregressa attività imprenditoriale cessata nel 2017, rispetto ai quali la aveva Pt_2 rilasciato fideiussione divenendo quindi coobbligata. E il debito residuo relativo a tali finanziamenti – pari ad oltre euro 450.000,00 - costituisce la parte nettamente prevalente dell'indebitamento complessivo di ciascun coniuge e, quindi, la causa del sovraindebitamento di entrambi). L'istanza è quindi stata
1 legittimamente presentata in modo congiunto da tutti i ricorrenti, in applicazione del disposto dell'art 66, c.
1 CCII sulle c.d. procedure familiari, disposizione che – nel testo come modificato dal Dlgs 136.24 (c.d. correttivo ter) – opera oggi espresso riferimento anche alla liquidazione controllata, chiarendo quindi definitivamente che la relativa disciplina è applicabile anche a tale procedura (come, peraltro, già ritenuto precedentemente dalla prevalente giurisprudenza, anche dell'intestato Tribunale);
ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, ciascuna relativa al patrimonio di ogni ricorrente. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna delle due procedure, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;
considerato che i ricorrenti hanno prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso) la documentazione di cui all'art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la loro qualità di persone fisiche non esercenti attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché indicazione del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento dei debitori e della loro famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della Persona_1 documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.
Il gestore ha poi provveduto (specie nella nota integrativa del 9.6.25, a seguito dei rilievi del Giudice sul punto con il provvedimento del 19.5.25) anche ad indagare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni” (come ora imposto dall'art. 269, c. 2 CCII) ed ha reso anche l'attestazione di cui all'art 268, c. 3 CCII relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziari” . Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, c. 3 CCII (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta – appunto - che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”);
2 rilevato che entrambi i ricorrenti – posto che le rispettive imprese individuali sono state cancellate dal registro delle imprese all'inizio del 2018 e che entrambi sono attualmente pensionati - non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI, quindi, i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c)
CCI, atteso che, come comprovato documentalmente e verificato anche dal gestore della crisi, gli stessi risultano gravati da ingenti debiti scaduti ed esigibili (oltre ai debiti in comune per finanziamenti della pregressa attività di impresa per euro 455.552,00, il ha ulteriori debiti verso l'Erario, verso Bnl Pt_1 Par Finance e verso er complessivi euro 135.118,00), essendo solo comproprietari al 50% dell'abitazione in
Lazise in cui vivono (già oggetto di procedura esecutiva immobiliare ed il cui valore è stato stimato in quella sede in euro 341.000,00), nonché titolari di redditi da pensione (euro 1.159,00 mensili circa il euro Pt_1
889,00 mensili circa la FO) che, pur tenendo conto del contributo economico della figlia convivente
(che svolge attività lavorativa, con un reddito di circa euro 1.500,00 al mese), devono evidentemente destinare quasi integralmente al mantenimento proprio e del nucleo familiare (di cui fa parte anche la figlia). Il solo è poi, rispettivamente, comproprietario e proprietario di due veicoli di risalente Pt_1 immatricolazione ed il cui valore complessivo (in base alle stime prodotte) è pari ad euro 7.000,00. E'perciò del tutto evidente che i ricorrenti con le loro sostanze non sono assolutamente in grado di far fronte ai debiti da cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
considerato che ai fini della determinazione (da parte del GD, con separato provvedimento) della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a CP_ cura del liquidatore) all' non dovranno più essere operate le trattenute mensili sulla pensione di spettanza di a favore di (in forza di assegnazione di credito da parte del GE Controparte_3 CP_4 all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 507/23, in relazione a finanziamento originariamente contratto con cfr doc. 36) ed a favore di BN SP (per cessione volontaria Parte_4 del quinto dello stipendio a fronte dell'erogazione di un finanziamento nel 2015: doc. 29).
Infatti, in caso di assegnazione all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi (ovvero di cessione volontaria) di quote di stipendio o di pensione il creditore, per effetto dell'assegnazione all'esito della procedura (ovvero della cessione volontaria), acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione (ovvero di cessione volontaria) sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (o della stipula del contratto di finanziamento, in caso di cessione volontaria). Ed infatti la assegnazione (o cessione) della quota di stipendio o pensione non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva (ovvero relativa alla restituzione dell'importo finanziato), efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris. Pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione assegnata (o ceduta volontariamente) si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del
3 debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell'apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest'ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (anche come modificato dal correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI). Inoltre, l'art. 272, c. 3bis CCII
(introdotto dal correttivo ter) prevede oggi espressamente che sono compresi nel patrimonio da liquidare anche i beni sopravvenuti sino al momento della esdebitazione. Pertanto le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio o di pensione, si determinerebbe un'inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum
e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori.
Il reddito a disposizione e che dovrà essere preso in considerazione dal Gd ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), CCII è quindi pari (come risulta dalla verifica operata dal gestore e dalla documentazione in atti) ad euro 1.159,00 mensili, (per 14 mensilità) quanto al e ad Pt_1 euro 889,00 mensili (per 14 mensilità) quanto alla FO;
ritenuto che al fine di garantire che le quote di pensione eccedenti l'importo che ciascun debitore potrà trattenere per sé su base mensile (come sarà determinato dal GD con separato provvedimento), oltre che per intero la tredicesima e quattordicesima mensilità, siano effettivamente messe a disposizione delle procedure per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: 1): 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente per ciascuna delle due procedure, su cui dovranno essere accreditate tutte le somme di pertinenza di ciascuna procedura;
2) va ordinato al liquidatore di CP_ comunicare immediatamente all' il separato provvedimento del Giudice delegato con il quale saranno determinate le quote di reddito mensile che ciascun debitore potrà trattenere per sé; 3) va ordinato CP_ all' di versare sul conto della relativa procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) dovuto a ciascun ricorrente per pensione per la sola parte che eventualmente ecceda il limite mensile che ciascun debitore potrà trattenere per sé (come sarà determinato dal Gd), oltre che per intero la tredicesima e la quattordicesima mensilità di entrambi di debitori;
considerato, quanto alla durata delle procedure, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282
CCII come modificati dal correttivo ter: 1) le stesse dovranno rimanere aperte sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di pensioni mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al singolo ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di
4 reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la relativa procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore (in relazione a ciascuna procedura) è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo (qualora ne sussistano i presupposti, alla Co luce di quanto statuito dal con il separato provvedimento) l'apprensione delle quote di pensione e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di pensione e della tredicesima fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore per entrambe le procedure possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt.
270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto opportuno precisare che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter:
a) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra i debitori e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il
Giudice. Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto. Inoltre, trattandosi di procedura
5 familiare, ai sensi dell'art 66, c. 5 CCII dovrà essere liquidato un unico compenso per entrambe le procedure, che dovrà essere ripartito tra i due ricorrenti in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno;
b) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII (con invito al liquidatore a valutare con particolare attenzione le domande di insinuazione che saranno presentate dagli advisor legale e finanziario per l'attività svolta ai fini della presentazione del ricorso, specie in punto di effettiva congruità degli importi richiesti tenuto conto anche dell'eventuale superfluità di alcuni incombenti in quanto già di competenza dell'OCC e, per esso, del gestore della crisi);
c) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
d) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
Visti gli artt. 66, c. 1 e 270 CCII
1) dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di:
- (cod.fisc ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Risorgimento n.19;
- (cod.fisc. , nata a [...] il [...] e residente in Lazise (Vr), Controparte_6 C.F._3 via Risorgimento n.19;
2) nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
3) nomina liquidatore il dott. Persona_2
4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
5) ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;
6) dà atto che per effetto dell'apertura delle presenti procedure di liquidazione ed a partire dal mese CP_ successivo alla notifica della presente sentenza all' dovranno cessare le trattenute mensili sulla pensione di spettanza di a favore di (in forza di assegnazione di Parte_1 CP_4 credito da parte del GE all'esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 507/23, in relazione a finanziamento originariamente contratto con ) ed a favore di BN SP (per Parte_4 cessione volontaria del quinto dello stipendio a fronte dell'erogazione di un finanziamento nel
2015);
6 7) dispone che i debitori mettano a disposizione della procedura per 12 mesi il proprio reddito da pensione mensile per la sola quota che eventualmente ecceda l'importo necessario per il mantenimento come sarà determinato dal Giudice delegato con separato provvedimento, nonché per intero la tredicesima e la quattordicesima mensilità ed ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8) ordina al liquidatore di aprire un conto corrente per ciascuna procedura, sul quale saranno accreditate le somme di cui al punto precedente, nonché ogni altra somma di pertinenza della procedura;
CP_ 9) ordina al liquidatore di comunicare immediatamente all' il separato provvedimento del
Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di pensione mensile (per 12 mesi) che ciascun debitore potrà trattenere per sé;
CP_ 10) ordina all' di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l'importo mensile (per 12 mesi) eccedente le quote di pensione che il e la FO potranno trattenere per sé, come Pt_1 saranno determinate dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto 7). Su tale conto CP_ l' dovrà altresì versare, per intero, la tredicesima e quattordicesima mensilità di spettanza di ciascun debitore;
11) dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:
- trascriva la presente sentenza presso il PRA in relazione ai veicoli Volkswagen tg EH566ZZ e Toyota tg
ZA252GJ e la inserisca sul sito internet del Tribunale di Verona (con oscuramento, in quest'ultima pubblicazione, di ogni riferimento al luogo di residenza dei ricorrenti). L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per tutte le procedure;
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
7 - entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2
CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC
Verona, 13.6.2025
Il Giudice relatore
Dott. Luigi Pagliuca Il Presidente
dott. Monica Attanasio
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