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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. CO Clemente RA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2247/2024
tra
, cod. fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PA AT, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva
[...]
, rappresentata e difesa dal funzionario delegato PERROTTA P.IVA_1
GIANCARLO, giusta delega in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 381/24 recante l'importo di euro 469,80 emessa,
ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910, dalla
[...]
Controparte_2
, con le quali veniva
[...]
intimata la restituzione di somme percepite a titolo di arretrati contrattuali riferiti al
CCNL 2006/2009.
A fondamento del ricorso, deduceva la nullità dell'ingiunzione di pagamento per carenza di motivazione e omessa indicazione dei possibili gravami;
l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' la legittimità della Controparte_2
corresponsione delle somme erogate in applicazione dell'accordo sindacale sottoscritto dall'amministrazione datoriale e l'irripetibilità dell'indebito retributivo, in base all'art. 1
del protocollo addizionale CEDU, stante il legittimo affidamento riposto dal lavoratore sulla spettanza delle somme percepite ed il pregiudizio economico al quale sarebbe stato esposto, venendo privato di risorse necessarie per far fronte ai bisogni propri e della propria famiglia.
Si costituiva l' Controparte_2
che chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che le ingiunzioni di
[...]
pagamento erano adeguatamente motivate e che la mancata indicazione del termine e dell'autorità cui era possibile ricorrere non comportava la nullità dell'atto, ma consentiva che il ricorso potesse essere proposto oltre i termini di decadenza. Precisava
che con deliberazione n. 195 del 9 agosto 2008, la Giunta regionale aveva recepito la
II parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori forestali a decorrere dal 1.9.2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del Contratto
Collettivo Integrativo Regionale di Lavoro (CCIRL) le rivendicazioni relative agli arretrati contrattuali;
che il 14.5.2009, veniva sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il
Presidente della Regione, i Dirigenti Generali del Parte_2
e del ed i rappresentanti delle Organizzazioni
[...] Parte_2
Sindacali per il lavoratori, prevedendo che “Le parti in considerazione della oggettiva
sussistenza di elementi che rendono indifferibile il pagamento degli arretrati
contrattuali, stabiliscono che le spettanze maturate saranno erogate a partire dal 1°
luglio 2009 per il 25% e con successive altre 2 (due) erogazioni in quanto al 35% entro
il 2010 ed il rimanente 40% entro il 2011. Le OO.SS. si impegnano a non intraprendere
vertenze collettive ed a ricorrere a nessuna azione risarcitoria” e che, conformemente a quanto previsto nel citato Protocollo, il Dipartimento Regionale Parte_2
aveva corrisposto gli arretrati contrattuali ai lavoratori forestali.
[...]
Aggiungeva che al Protocollo d'Intesa non era seguita alcuna ratifica da parte della
Giunta Regionale volta a perfezionare l'iter di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo regionale di lavoro (CCIRL) e che, pertanto, il pagamento degli arretrati contrattuali previsti dal citato Protocollo era avvenuto indebitamente.
Contestava l'intervenuta prescrizione, rilevando che gli arretrati contrattuali erano stati corrisposti in tre soluzioni, cui avevano fatto tempestivamente seguito le note con le quali l'Amministrazione Regionale aveva richiesto il recupero e costituito in mora l'opponente, con efficacia interruttiva del decorso del termine decennale di prescrizione.
Rilevava, infine, che l' aveva sempre corrisposto le somme con Controparte_2
espressa riserva di ripetizione o di conguaglio, qualora fossero risultate non dovute, in seguito ad un successivo accertamento giudiziale. III All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
L'indebito retributivo oggetto delle opposte ingiunzioni di pagamento concerne gli adeguamenti contrattuali erogati ai dipendenti forestali, in base al CCNL 2006/2009,
recepito dalla a decorrere dal 1.9.2008 e corrisposti in più soluzioni Controparte_1
nel corso degli anni dal 2010 al 2012.
La vicenda in esame prende le mosse dalle delibere n. 287/2007 e n. 195 del 9 agosto
2008, con le quali la Giunta Regionale Siciliana si è prima pronunciata sullo schema di
Decreto Assessoriale di recepimento della parte normativa del CCNL 2006-2009 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico forestale e,
successivamente, ha recepito la parte economica del CCNL, per i lavoratori forestali a decorrere dal 1° settembre 2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del
Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CCIRL) le rivendicazioni relative agli arretrati contrattuali e gli altri istituti comportanti oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale, per il periodo precedente (dal 2006 al 31.8.2008).
Essendo stati intrapresi, nelle more del recepimento del Contratto Integrativo Regionale
di Lavoro (CIRL), una pluralità di ricorsi giudiziali da parte dei lavoratori forestali nei confronti dell'Assessorato Regionale per conseguire la corresponsione degli arretrati contrattuali, il 14 Maggio 2009 veniva sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il
Presidente della Regione Sicilia, i Dirigenti Generali del
[...]
e del (appartenente oggi Controparte_3 Parte_2
all'Assessorato del Territorio e Ambiente) ed i rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali per i lavoratori (Segreterie Regionali di Federazione CGIL/CISL/UIL), che al punto uno, testualmente prevedeva: “Le parti in considerazione della oggettiva
sussistenza di elementi che rendono indifferibile il pagamento degli arretrati IV contrattuali stabiliscono che le spettanze maturate saranno erogate a partire da luglio
2009 per il 25% e con successive altre 2 (due) erogazioni quanto al 35% entro il 2010
ed il rimanente 40% entro il 2011. Le OO.SS. si impegnano a non intraprendere
vertenze collettive ed a ricorrere a nessuna azione risarcitoria”. In attuazione del citato
Protocollo d'Intesa venivano, quindi, appositamente istituiti i capitoli di spesa n.
155318 e n. 150536, entrambi denominati “Arretrati contrattuali da corrispondere per
effetto del recepimento del CCNL dei lavoratori forestali 2006-2009 in attuazione del
Protocollo d'intesa del 14 Maggio 2009”, iscritti in bilancio per gli esercizi finanziari
2010, 2011 e 2012, subordinando la corresponsione, alla previsione contenuta nei prospetti paga, del carattere provvisorio e condizionato del pagamento, con riserva di ripetizione dell'eventuale indebito, in caso di pronunce giurisprudenziali contrarie alle richieste dei lavoratori.
Interveniva, quindi, la Corte d'Appello di Messina (sentenza n. 457/2014), che, in conformità ai consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità,
affermava che non poteva riconoscersi diretta applicabilità, ai dipendenti regionali, dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, se non previo recepimento da parte della attraverso lo strumento della Controparte_1
contrattazione integrativa. In particolare, in assenza di una fonte regionale di adeguamento contrattuale, nessun vincolo poteva derivare dalla fonte collettiva nazionale, in quanto la previsione di un livello autonomo di contrattazione decentrata regionale costituiva lo strumento attraverso il quale si realizzava l'esigenza di assicurare che il trattamento retributivo volto a garantire il rispetto dei minimi previsti dalla contrattazione collettiva fosse mantenuto nell'osservanza dei limiti di spesa e di copertura finanziaria, potendo la Regione, onerata dei costi del personale, recepire le disposizioni inerenti il trattamento economico solo nella misura in cui avessero trovato V corrispondenza nelle previsioni di bilancio (C.d.A. Messina n. 457/2014: “il principio di
razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e delle esigenze di contenimento della
spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica, contenuto
nell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001 rappresenta una norma fondamentale di riforma
economico sociale vincolante per tutte le pubbliche amministrazioni (statali e non) e
per le regioni a statuto ordinario e speciale. Proprio al fine di garantire tale principio è
stato previsto un autonomo livello di contrattazione collettiva integrativa che deve
svolgersi nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione.
Conseguentemente è precluso alle pubbliche amministrazioni sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi che comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Se è
vero, infatti, che sussiste il principio di parità di trattamento tra i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale, è altrettanto vero che tale principio
va coordinato con quello, di pari rango, del rispetto dei limiti di spesa del personale e
di necessaria copertura finanziaria, che trova applicazione anche relativamente ai costi
del personale in virtù di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 D.Lgs. n. 165 del 2001 e
che, ancor prima, trova la propria ragione fondante nell'art. 81 comma 4 della
Costituzione”).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la delibera della Giunta Regionale
per il recepimento del C.C.N.L. relativamente alla parte economica è volta a garantire la compatibilità dei trattamenti retributivi nazionali con i vincoli di spesa e con la copertura finanziaria, così da assicurare alla Regione ogni determinazione in ordine alla decorrenza (e, dunque, alla definizione di precisi limiti temporali di applicazione della contrattazione, sia nazionale che integrativa), che importi vincoli per il bilancio
VI regionale. Tale meccanismo di recepimento deve ritenersi vigente per qualsiasi regione,
anche a statuto ordinario.
I suddetti principi venivano confermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ribadiva come i trattamenti economici previsti dalla contrattazione nazionale non potessero direttamente applicarsi ai dipendenti regionali, poiché tale diretta operatività avrebbe precluso la fondamentale esigenza di verifica, da parte dell'Amministrazione Regionale,
della compatibilità dei trattamenti retributivi nazionali con i vincoli di spesa e con la copertura finanziaria che la poteva assicurare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 355 del CP_1
13/01/2016: “In tema di pubblico impiego privatizzato (nella specie, a tempo
determinato presso la regione Sicilia quale forestale), il contrasto fra contratti collettivi
di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) va risolto
non già in base al criterio della gerarchia, riconoscendo prevalenza alla disciplina di
livello superiore, o temporale (criterio che, assegnando prevalenza al contratto più
recente, è determinante solo nel caso di successione di contratti collettivi con identità di
soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e,
reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le
associazioni sindacali pongono, con statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari
gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività”.
Sulla scorta dei citati principi giurisprudenziali, l'
[...]
procedeva, quindi, al Controparte_2
recupero delle somme corrisposte a titolo di arretrati contrattuali previsti dal CCNL
2006-2009, in base al protocollo di intesa del 14.5.2009 non recepito dal CIRL.
Tuttavia, è venuta meno proprio quella carenza di volontà negoziale che ha fondato la richiesta di ripetizione degli arretrati contrattuali, poiché, in occasione della stipula del nuovo Contratto Collettivo Regionale Integrativo, avvenuto in data 1.11.2017, la VII ha riconosciuto la definitiva attribuzione delle somme versate ai CP_1 CP_1
dipendenti forestali sulla base del Protocollo di Intesa del 14.5.2009, prevedendo espressamente che non si sarebbe dato corso a nessun recupero retributivo. In
particolare, nella “Ipotesi di accordo del Contratto Integrativo Regionale (CCIRL) per
gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”, approvato dalla Giunta della , con deliberazione n. 404 del 13 settembre 2017 Controparte_1
viene stabilito all'art. 30, rubricato “TABELLE RETRIBUTIVE” che “Dall'entrata in
vigore del presente CIRL vengono applicate le retribuzioni come indicate nell'allegata
tabella A. Non si darà corso a nessun recupero retributivo”; il successivo allegato 1,
riferito agli “ARRETRATI OTI e OTD” prevede, inoltre, che “Il Governo si impegna a
reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la
rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui all'accordo del 14 maggio 2009”,
sulla cui base erano state corrisposte le anticipazioni oggetto di recupero.
Deve, pertanto, riscontrarsi uno specifico atto, riconducibile alla
[...]
di Controparte_2
recepimento degli adeguamenti contrattuali per gli specifici arretrati 2006-2009, in virtù
della Deliberazione n. 404 del 13 settembre 2017 con la quale, in sede di approvazione del CIRL, è stato escluso il recupero degli arretrati e confermata la volontà di reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio le anticipazioni di cui al Protocollo d'Intesa del 14 maggio 2009. L'articolo 30 della contrattazione collettiva regionale integrativa e la Delibera del 2017 hanno, quindi, completato un iter caratterizzato dalla chiara e manifesta volontà della di riconoscere gli Controparte_1
arretrati contrattuali oggetto delle opposte ingiunzioni di pagamento, venendo, quindi,
meno il fondamento dell'asserito indebito.
VIII Va, quindi, dichiarata l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 381/24 recante l'importo di euro 469,80 emessa, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910, dalla
[...]
Controparte_2
[...]
di e disposta la restituzione delle somme eventualmente trattenute a
[...] CP_2
tale titolo (preteso indebito) sulle retribuzioni del ricorrente.
Attesa la particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio e l'esistenza di giurisprudenza contrastante formatasi sul tema, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n.
2247/24, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 384/24 recante l'importo di euro 483,32 emessa, ai sensi dell'art. 2 del R.D.
639/1910, dalla
[...]
Controparte_2
, che conseguentemente annulla
[...]
Ordina alla Controparte_2
la restituzione delle eventuali ritenute operate sulle
[...]
retribuzioni del ricorrente.
Compensa le spese di lite.
Il Giudice del Lavoro
CO Clemente RA
IX
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. CO Clemente RA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2247/2024
tra
, cod. fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PA AT, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva
[...]
, rappresentata e difesa dal funzionario delegato PERROTTA P.IVA_1
GIANCARLO, giusta delega in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 381/24 recante l'importo di euro 469,80 emessa,
ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910, dalla
[...]
Controparte_2
, con le quali veniva
[...]
intimata la restituzione di somme percepite a titolo di arretrati contrattuali riferiti al
CCNL 2006/2009.
A fondamento del ricorso, deduceva la nullità dell'ingiunzione di pagamento per carenza di motivazione e omessa indicazione dei possibili gravami;
l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' la legittimità della Controparte_2
corresponsione delle somme erogate in applicazione dell'accordo sindacale sottoscritto dall'amministrazione datoriale e l'irripetibilità dell'indebito retributivo, in base all'art. 1
del protocollo addizionale CEDU, stante il legittimo affidamento riposto dal lavoratore sulla spettanza delle somme percepite ed il pregiudizio economico al quale sarebbe stato esposto, venendo privato di risorse necessarie per far fronte ai bisogni propri e della propria famiglia.
Si costituiva l' Controparte_2
che chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che le ingiunzioni di
[...]
pagamento erano adeguatamente motivate e che la mancata indicazione del termine e dell'autorità cui era possibile ricorrere non comportava la nullità dell'atto, ma consentiva che il ricorso potesse essere proposto oltre i termini di decadenza. Precisava
che con deliberazione n. 195 del 9 agosto 2008, la Giunta regionale aveva recepito la
II parte economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori forestali a decorrere dal 1.9.2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del Contratto
Collettivo Integrativo Regionale di Lavoro (CCIRL) le rivendicazioni relative agli arretrati contrattuali;
che il 14.5.2009, veniva sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il
Presidente della Regione, i Dirigenti Generali del Parte_2
e del ed i rappresentanti delle Organizzazioni
[...] Parte_2
Sindacali per il lavoratori, prevedendo che “Le parti in considerazione della oggettiva
sussistenza di elementi che rendono indifferibile il pagamento degli arretrati
contrattuali, stabiliscono che le spettanze maturate saranno erogate a partire dal 1°
luglio 2009 per il 25% e con successive altre 2 (due) erogazioni in quanto al 35% entro
il 2010 ed il rimanente 40% entro il 2011. Le OO.SS. si impegnano a non intraprendere
vertenze collettive ed a ricorrere a nessuna azione risarcitoria” e che, conformemente a quanto previsto nel citato Protocollo, il Dipartimento Regionale Parte_2
aveva corrisposto gli arretrati contrattuali ai lavoratori forestali.
[...]
Aggiungeva che al Protocollo d'Intesa non era seguita alcuna ratifica da parte della
Giunta Regionale volta a perfezionare l'iter di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo regionale di lavoro (CCIRL) e che, pertanto, il pagamento degli arretrati contrattuali previsti dal citato Protocollo era avvenuto indebitamente.
Contestava l'intervenuta prescrizione, rilevando che gli arretrati contrattuali erano stati corrisposti in tre soluzioni, cui avevano fatto tempestivamente seguito le note con le quali l'Amministrazione Regionale aveva richiesto il recupero e costituito in mora l'opponente, con efficacia interruttiva del decorso del termine decennale di prescrizione.
Rilevava, infine, che l' aveva sempre corrisposto le somme con Controparte_2
espressa riserva di ripetizione o di conguaglio, qualora fossero risultate non dovute, in seguito ad un successivo accertamento giudiziale. III All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
L'indebito retributivo oggetto delle opposte ingiunzioni di pagamento concerne gli adeguamenti contrattuali erogati ai dipendenti forestali, in base al CCNL 2006/2009,
recepito dalla a decorrere dal 1.9.2008 e corrisposti in più soluzioni Controparte_1
nel corso degli anni dal 2010 al 2012.
La vicenda in esame prende le mosse dalle delibere n. 287/2007 e n. 195 del 9 agosto
2008, con le quali la Giunta Regionale Siciliana si è prima pronunciata sullo schema di
Decreto Assessoriale di recepimento della parte normativa del CCNL 2006-2009 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico forestale e,
successivamente, ha recepito la parte economica del CCNL, per i lavoratori forestali a decorrere dal 1° settembre 2008, rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del
Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CCIRL) le rivendicazioni relative agli arretrati contrattuali e gli altri istituti comportanti oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale, per il periodo precedente (dal 2006 al 31.8.2008).
Essendo stati intrapresi, nelle more del recepimento del Contratto Integrativo Regionale
di Lavoro (CIRL), una pluralità di ricorsi giudiziali da parte dei lavoratori forestali nei confronti dell'Assessorato Regionale per conseguire la corresponsione degli arretrati contrattuali, il 14 Maggio 2009 veniva sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il
Presidente della Regione Sicilia, i Dirigenti Generali del
[...]
e del (appartenente oggi Controparte_3 Parte_2
all'Assessorato del Territorio e Ambiente) ed i rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali per i lavoratori (Segreterie Regionali di Federazione CGIL/CISL/UIL), che al punto uno, testualmente prevedeva: “Le parti in considerazione della oggettiva
sussistenza di elementi che rendono indifferibile il pagamento degli arretrati IV contrattuali stabiliscono che le spettanze maturate saranno erogate a partire da luglio
2009 per il 25% e con successive altre 2 (due) erogazioni quanto al 35% entro il 2010
ed il rimanente 40% entro il 2011. Le OO.SS. si impegnano a non intraprendere
vertenze collettive ed a ricorrere a nessuna azione risarcitoria”. In attuazione del citato
Protocollo d'Intesa venivano, quindi, appositamente istituiti i capitoli di spesa n.
155318 e n. 150536, entrambi denominati “Arretrati contrattuali da corrispondere per
effetto del recepimento del CCNL dei lavoratori forestali 2006-2009 in attuazione del
Protocollo d'intesa del 14 Maggio 2009”, iscritti in bilancio per gli esercizi finanziari
2010, 2011 e 2012, subordinando la corresponsione, alla previsione contenuta nei prospetti paga, del carattere provvisorio e condizionato del pagamento, con riserva di ripetizione dell'eventuale indebito, in caso di pronunce giurisprudenziali contrarie alle richieste dei lavoratori.
Interveniva, quindi, la Corte d'Appello di Messina (sentenza n. 457/2014), che, in conformità ai consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità,
affermava che non poteva riconoscersi diretta applicabilità, ai dipendenti regionali, dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, se non previo recepimento da parte della attraverso lo strumento della Controparte_1
contrattazione integrativa. In particolare, in assenza di una fonte regionale di adeguamento contrattuale, nessun vincolo poteva derivare dalla fonte collettiva nazionale, in quanto la previsione di un livello autonomo di contrattazione decentrata regionale costituiva lo strumento attraverso il quale si realizzava l'esigenza di assicurare che il trattamento retributivo volto a garantire il rispetto dei minimi previsti dalla contrattazione collettiva fosse mantenuto nell'osservanza dei limiti di spesa e di copertura finanziaria, potendo la Regione, onerata dei costi del personale, recepire le disposizioni inerenti il trattamento economico solo nella misura in cui avessero trovato V corrispondenza nelle previsioni di bilancio (C.d.A. Messina n. 457/2014: “il principio di
razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e delle esigenze di contenimento della
spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica, contenuto
nell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001 rappresenta una norma fondamentale di riforma
economico sociale vincolante per tutte le pubbliche amministrazioni (statali e non) e
per le regioni a statuto ordinario e speciale. Proprio al fine di garantire tale principio è
stato previsto un autonomo livello di contrattazione collettiva integrativa che deve
svolgersi nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione.
Conseguentemente è precluso alle pubbliche amministrazioni sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi che comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Se è
vero, infatti, che sussiste il principio di parità di trattamento tra i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale, è altrettanto vero che tale principio
va coordinato con quello, di pari rango, del rispetto dei limiti di spesa del personale e
di necessaria copertura finanziaria, che trova applicazione anche relativamente ai costi
del personale in virtù di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 D.Lgs. n. 165 del 2001 e
che, ancor prima, trova la propria ragione fondante nell'art. 81 comma 4 della
Costituzione”).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la delibera della Giunta Regionale
per il recepimento del C.C.N.L. relativamente alla parte economica è volta a garantire la compatibilità dei trattamenti retributivi nazionali con i vincoli di spesa e con la copertura finanziaria, così da assicurare alla Regione ogni determinazione in ordine alla decorrenza (e, dunque, alla definizione di precisi limiti temporali di applicazione della contrattazione, sia nazionale che integrativa), che importi vincoli per il bilancio
VI regionale. Tale meccanismo di recepimento deve ritenersi vigente per qualsiasi regione,
anche a statuto ordinario.
I suddetti principi venivano confermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ribadiva come i trattamenti economici previsti dalla contrattazione nazionale non potessero direttamente applicarsi ai dipendenti regionali, poiché tale diretta operatività avrebbe precluso la fondamentale esigenza di verifica, da parte dell'Amministrazione Regionale,
della compatibilità dei trattamenti retributivi nazionali con i vincoli di spesa e con la copertura finanziaria che la poteva assicurare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 355 del CP_1
13/01/2016: “In tema di pubblico impiego privatizzato (nella specie, a tempo
determinato presso la regione Sicilia quale forestale), il contrasto fra contratti collettivi
di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) va risolto
non già in base al criterio della gerarchia, riconoscendo prevalenza alla disciplina di
livello superiore, o temporale (criterio che, assegnando prevalenza al contratto più
recente, è determinante solo nel caso di successione di contratti collettivi con identità di
soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e,
reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le
associazioni sindacali pongono, con statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari
gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività”.
Sulla scorta dei citati principi giurisprudenziali, l'
[...]
procedeva, quindi, al Controparte_2
recupero delle somme corrisposte a titolo di arretrati contrattuali previsti dal CCNL
2006-2009, in base al protocollo di intesa del 14.5.2009 non recepito dal CIRL.
Tuttavia, è venuta meno proprio quella carenza di volontà negoziale che ha fondato la richiesta di ripetizione degli arretrati contrattuali, poiché, in occasione della stipula del nuovo Contratto Collettivo Regionale Integrativo, avvenuto in data 1.11.2017, la VII ha riconosciuto la definitiva attribuzione delle somme versate ai CP_1 CP_1
dipendenti forestali sulla base del Protocollo di Intesa del 14.5.2009, prevedendo espressamente che non si sarebbe dato corso a nessun recupero retributivo. In
particolare, nella “Ipotesi di accordo del Contratto Integrativo Regionale (CCIRL) per
gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”, approvato dalla Giunta della , con deliberazione n. 404 del 13 settembre 2017 Controparte_1
viene stabilito all'art. 30, rubricato “TABELLE RETRIBUTIVE” che “Dall'entrata in
vigore del presente CIRL vengono applicate le retribuzioni come indicate nell'allegata
tabella A. Non si darà corso a nessun recupero retributivo”; il successivo allegato 1,
riferito agli “ARRETRATI OTI e OTD” prevede, inoltre, che “Il Governo si impegna a
reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio la
rimanente parte degli arretrati contrattuali di cui all'accordo del 14 maggio 2009”,
sulla cui base erano state corrisposte le anticipazioni oggetto di recupero.
Deve, pertanto, riscontrarsi uno specifico atto, riconducibile alla
[...]
di Controparte_2
recepimento degli adeguamenti contrattuali per gli specifici arretrati 2006-2009, in virtù
della Deliberazione n. 404 del 13 settembre 2017 con la quale, in sede di approvazione del CIRL, è stato escluso il recupero degli arretrati e confermata la volontà di reperire le risorse finanziarie per liquidare ai lavoratori del comparto antincendio le anticipazioni di cui al Protocollo d'Intesa del 14 maggio 2009. L'articolo 30 della contrattazione collettiva regionale integrativa e la Delibera del 2017 hanno, quindi, completato un iter caratterizzato dalla chiara e manifesta volontà della di riconoscere gli Controparte_1
arretrati contrattuali oggetto delle opposte ingiunzioni di pagamento, venendo, quindi,
meno il fondamento dell'asserito indebito.
VIII Va, quindi, dichiarata l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 381/24 recante l'importo di euro 469,80 emessa, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910, dalla
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Controparte_2
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di e disposta la restituzione delle somme eventualmente trattenute a
[...] CP_2
tale titolo (preteso indebito) sulle retribuzioni del ricorrente.
Attesa la particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio e l'esistenza di giurisprudenza contrastante formatasi sul tema, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al n.
2247/24, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 384/24 recante l'importo di euro 483,32 emessa, ai sensi dell'art. 2 del R.D.
639/1910, dalla
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Controparte_2
, che conseguentemente annulla
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Ordina alla Controparte_2
la restituzione delle eventuali ritenute operate sulle
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retribuzioni del ricorrente.
Compensa le spese di lite.
Il Giudice del Lavoro
CO Clemente RA
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