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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/05/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 429/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Cappellini ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore
PARTE ATTRICE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Berni Controparte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Difensore
PARTE CONVENUTA
con l'intervento del Pubblico Ministero –sede-
OGGETTO: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato
e dichiarato:- il passaggio in giudicato della pronuncia avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 414/2024 pubblicata in data 23.05.2024); - che le parti sono, entrambe, economicamente indipendenti e, pertanto, nessuna di loro necessita di sostentamento da parte dell'altro coniuge;
- che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg. e Parte_1 [...] in data 27.06.1968 Per l'effetto pronunciare la cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in data Parte_1 Controparte_1
27/06/1968 ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza. Spese legali compensate interamente tra le parti”.
Per il Pubblico Ministero: visto del 18.01.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione del procedimento avente ad oggetto la pronuncia della separazione e della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
[...]
ha adito il Tribunale di Prato per ottenere la declaratoria della Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
n Castiglione dei Pepoli il 27 giugno 1968.
[...]
A sostegno della domanda ha allegato: 1) che dall'unione delle parti è nato il figlio
, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2) che la Persona_1
comunione materiale e spirituale delle parti è venuta meno e, pertanto, la CP_2
in data 29.02.2024 ha depositato ricorso cumulativo di separazione e divorzio;
3) che il nulla ha opposto alla richiesta separazione e divorzio e che in data CP_1
23/05/2024 il Tribunale di Prato ha pronunciato la sentenza n. 414/2024 con la quale è stata pronunciata la separazione dei coniugi ed ha disposto la rimessione pagina 2 di 4 della causa sul ruolo del Giudice per la prosecuzione del procedimento;
4) che non essendosi le parti riconciliate ed essendo maturati i presupposti per ottenere la pronuncia di divorzio, ha insistito per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituito tempestivamente il quale, aderendo Controparte_1 alle conclusioni rassegnate dalla coniuge, ha insistito per ottenere la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Il Giudice, preso atto della rinuncia delle parti a comparire, con decreto del
8.04.2025 ha fissato i termini per il deposito delle note di trattazione scritta al
15.04.2025, poi posticipati d'ufficio al 27.05.2025.
Pronuncia di divorzio - Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
non si ravvisano ostacoli a che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio e sulle conclusioni congiunta delle parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 Castiglione dei Pepoli in data 27 giugno 1968, trascritto nel registro dello
Stato Civile del Comune di Vernio in data 06.07.1968 (all'atto n. 14, P. II serie
B anno 1968) e nel registro dello Stato Civile del Comune di Prato in data
24.07.1968 (all'atto n. 182, P. II serie B anno 1968);
- dichiara le parti economicamente indipendenti e, pertanto, dispone che nessuna di loro necessita di sostentamento da parte dell'altro coniuge;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Vernio e di Prato di procedere all'annotazione della sentenza trasmessa a cura della Cancelleria;
- dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 28.05.2025, su relazione della Dott.ssa
Lucia Schiaretti.
Il Presidente rel ed est
Lucia Schiaretti
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 429/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Cappellini ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore
PARTE ATTRICE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Berni Controparte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Difensore
PARTE CONVENUTA
con l'intervento del Pubblico Ministero –sede-
OGGETTO: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato
e dichiarato:- il passaggio in giudicato della pronuncia avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 414/2024 pubblicata in data 23.05.2024); - che le parti sono, entrambe, economicamente indipendenti e, pertanto, nessuna di loro necessita di sostentamento da parte dell'altro coniuge;
- che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di diritto per la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg. e Parte_1 [...] in data 27.06.1968 Per l'effetto pronunciare la cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in data Parte_1 Controparte_1
27/06/1968 ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza. Spese legali compensate interamente tra le parti”.
Per il Pubblico Ministero: visto del 18.01.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione del procedimento avente ad oggetto la pronuncia della separazione e della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
[...]
ha adito il Tribunale di Prato per ottenere la declaratoria della Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
n Castiglione dei Pepoli il 27 giugno 1968.
[...]
A sostegno della domanda ha allegato: 1) che dall'unione delle parti è nato il figlio
, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2) che la Persona_1
comunione materiale e spirituale delle parti è venuta meno e, pertanto, la CP_2
in data 29.02.2024 ha depositato ricorso cumulativo di separazione e divorzio;
3) che il nulla ha opposto alla richiesta separazione e divorzio e che in data CP_1
23/05/2024 il Tribunale di Prato ha pronunciato la sentenza n. 414/2024 con la quale è stata pronunciata la separazione dei coniugi ed ha disposto la rimessione pagina 2 di 4 della causa sul ruolo del Giudice per la prosecuzione del procedimento;
4) che non essendosi le parti riconciliate ed essendo maturati i presupposti per ottenere la pronuncia di divorzio, ha insistito per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituito tempestivamente il quale, aderendo Controparte_1 alle conclusioni rassegnate dalla coniuge, ha insistito per ottenere la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Il Giudice, preso atto della rinuncia delle parti a comparire, con decreto del
8.04.2025 ha fissato i termini per il deposito delle note di trattazione scritta al
15.04.2025, poi posticipati d'ufficio al 27.05.2025.
Pronuncia di divorzio - Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data di comparazione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per dar corso al procedimento di separazione e che non è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
non si ravvisano ostacoli a che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio e sulle conclusioni congiunta delle parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 Castiglione dei Pepoli in data 27 giugno 1968, trascritto nel registro dello
Stato Civile del Comune di Vernio in data 06.07.1968 (all'atto n. 14, P. II serie
B anno 1968) e nel registro dello Stato Civile del Comune di Prato in data
24.07.1968 (all'atto n. 182, P. II serie B anno 1968);
- dichiara le parti economicamente indipendenti e, pertanto, dispone che nessuna di loro necessita di sostentamento da parte dell'altro coniuge;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Vernio e di Prato di procedere all'annotazione della sentenza trasmessa a cura della Cancelleria;
- dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 28.05.2025, su relazione della Dott.ssa
Lucia Schiaretti.
Il Presidente rel ed est
Lucia Schiaretti
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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