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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/03/2024, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al numero 42 2021 tra
, assistito e difeso dall'Avv. PONTIERI GIUSI Parte_1
OPPONENTE
E
(già ), Controparte_1 Controparte_2 assistito e difeso dall'Avv. GRASSINI CESARE GIOVANNI
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo -somministrazione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1554/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 7 novembre 2019 in favore del . Controparte_1 L'opponente ha, in particolare, eccepito l'omessa notifica dell'ingiunzione, di cui non ha invero indicato nemmeno l'importo, avendo egli asseritamente ricevuto “soltanto quattro pagine contenenti l'istanza di rimessione in termini per la notifica” di detto decreto. Ha comunque nel merito allegato che gli era stata notificata fattura datata CP_2 ottobre 2019 in cui si leggeva: “per questa bolletta non c'è niente da pagare” e dalla quale risultava anzi un proprio credito di euro 5.120,50, mai restituiti. Ritenendo, quindi, di nulla dovere all'opposta società e contestata in ogni caso la quantificazione del presunto debito, il Piro ha chiesto al Tribunale di Cosenza di “revocare e/o annullare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo” opposto.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha resistito all'opposizione chiedendo al
Tribunale, in difetto di notifica del decreto ingiuntivo essendo stata notificata al debitore la sola istanza di rimessione in termini, di pronunciarsi comunque sulla pretesa creditoria, qualificando il ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
L'opposta ha chiesto, quindi, al Tribunale, ritenuta documentalmente dimostrata la propria pretesa creditoria, previa emissione di ordinanza - ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., di rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo emesso in suo favore ovvero, nella “ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
l'opponente al pagamento, in favore di della somma Controparte_1
di euro 6.691,50, in linea capitale oltre interessi legali dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio a qualsiasi titolo o ragione”.
Dichiarata inammissibile la richiesta di ordinanza – ingiunzione avanzata dall'opponente, il magistrato originariamente procedente ha assegnato alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Nel prosieguo, acquisita dalla convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la documentazione attestante l'attività di lettura dei consumi effettuate sul contatore applicato alle forniture site in Cosenza alla via Nicola Serra n. 99 ed intestate a dal Parte_1
3.02.2018 al 23.10.2019, , preso atto dell'emissione da Controparte_1
parte del distributore della fattura n. 780261081220223 del 25.10.2019 attestante un credito da parte dell'utente di euro 5.120,50, ha rimodulato la domanda inziale pag. 2/6 riducendola alla minor somma di euro 3.314,03, pari alla somma portata dalle fatture insolute, detratto l'importo della fattura n. 780261081220223 del 25.10.2019.
All'esito dell'attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione on assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
E' infatti pacifico che il decreto non è mai stato notificato al debitore cui è invece stata notificata solo l'istanza di rimessione in termini per la notifica dell'ingiunzione gravata.
A fronte della valutabile inefficacia del decreto ingiuntivo, ha, in questa sede, CP_2 chiesto l'accertamento del credito da esso portato e la conseguente condanna del Piro al pagamento.
La domanda deve essere valutata.
Com'è noto, infatti, il ricorso monitorio è da considerarsi alla stessa stregua di una domanda giudiziale ordinaria sulla quale, a seguito dell'opposizione, si instaura un rapporto processuale, incardinato dal convenuto in senso sostanziale (attore formale).
Nel merito, l'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento di euro
3.314,03, asseritamente pari alla somma portata dalle fatture insolute, detratto l'importo della fattura n. 780261081220223 del 25.10.2019. per la fornitura di energia elettrica relativa all'utenza di Via Nicola Serra n. 99 in Cosenza, intestata all'attore.
Si tratta delle fatture nn.:
0780261081220222 con scadenza 28/04/2018 di euro 846,13
0780261081220223 con scadenza 25/06/2018 di euro 815,11
0780261081220224 con scadenza 30/08/2018 di euro 835,85
0780261081220225 con scadenza 30/10/2018 di euro 870,29
0780261081220226 con scadenza 29/12/2018 di euro 877,42
0780261081220227 con scadenza 02/03/2019 di euro 916,22
In ottemperanza all'ordine di esibizione emesso dall'ufficio, ha, inoltre, depositato CP_2
in corso di causa comunicazione del distributore di , la Organizzazione_1
pag. 3/6 Pt_ certificazione titolarità dell'utenza in capo al e la certificazione consumi registrati sulle utenze intestate all'attore.
Pacifico il rapporto di fornitura posto alla base della domanda di pagamento da parte del
Pt_
, ha contestato la quantificazione dei consumi Controparte_1
facendo, in particolare, rilevare l'incongruenza
Ebbene, va precisato al riguardo che, secondo il consolidato orientamento della S.C, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 19154/2018).
In particolare, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente.
Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in tal senso, ex multis, Cass. civ., n. 13193/2011).
Nel caso di specie, l'utente non ha contestato alcun malfunzionamento del sistema di misurazione né ha eccepito un'anomalia o eccessività dei consumi addebitati rispetto alle sue ordinarie esigenze.
pag. 4/6 Deve dunque ritenersi che le misurazioni come registrate dal distributore siano incontestate.
Pt_ Ciò posto, si rileva che, come sostenuto dal , all'esito dell'istruttoria il credito richiesto dal è rimasto sfornito di prova. Controparte_1
Deve innanzitutto rilevarsi l'errore di calcolo della somma portata dalle fatture di cui si contesta l'omesso pagamento.
Ed infatti, addizionando gli importi delle sei fatture impagate (euro 846,13 + euro
815,11 + euro 835,85 + euro 870,29 + euro 877,42 + euro 916,22) si ha un totale, per sorte capitale, di euro 5.161,02 e non di euro 6.691,50, come dedotto dalla convenuta società.
Ne discende che, seguendo il ragionamento della stessa società, detratto da tale importo quanto risultante a credito dell'utente con la fattura n. 780261081220223 del
25.10.2019 (euro 5.120,50) residuerebbe un credito di appena 40,52 centesimi.
Ma la circostanza che la fattura in discorso attesti che “i precedenti pagamenti risultano regolari”, riguardando essa le letture del 30.06.2018 e 23.10.2019, rende dubbia anche la praticabilità della qui proposta compensazione dei due crediti.
Nessun elemento poi la convenuta ha fornito per dimostrare la sussistenza del credito di euro 3.314,03 di cui, modificando l'inziale domanda, ha chiesto il pagamento, non emergendo, in particolare, alcun dato utile a tal fine dalla documentazione depositata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. atteso che la certificazione di ha ad oggetto la Org_2
mera lettura dei consumi relativi all'utenza de qua senza che vi sia alcuna loro
“conversione” nelle corrispondenti somme di denaro, così non consentendosi al
Tribunale di apprezzare eventuali divergenze tra quanto riportato nelle fatture emesse e i consumi effettivamente registrati.
La domanda deve essere, pertanto, rigettata con conseguente condanna del
[...]
Pt_
al pagamento delle spese legali sostenute dal che vengono Controparte_3
liquidate come da dispositivo (valore della causa, avuto riguardo alla domanda, compreso tra euro 5.101,00 ed euro 26.000,00; fase di studio euro 500,00, fase introduttiva euro 400,00, fase di trattazione euro 840,00, fase decisoria euro 1.000,00).
pag. 5/6
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda di pagamento formulata con il ricorso monitorio dal
[...]
; Controparte_1
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese legali sostenute da
[...]
che liquida in euro 2.740,00 per onorari professionali, oltre Parte_1
rimborso forfettario, Cap ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosenza, 26/03/2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al numero 42 2021 tra
, assistito e difeso dall'Avv. PONTIERI GIUSI Parte_1
OPPONENTE
E
(già ), Controparte_1 Controparte_2 assistito e difeso dall'Avv. GRASSINI CESARE GIOVANNI
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo -somministrazione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1554/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 7 novembre 2019 in favore del . Controparte_1 L'opponente ha, in particolare, eccepito l'omessa notifica dell'ingiunzione, di cui non ha invero indicato nemmeno l'importo, avendo egli asseritamente ricevuto “soltanto quattro pagine contenenti l'istanza di rimessione in termini per la notifica” di detto decreto. Ha comunque nel merito allegato che gli era stata notificata fattura datata CP_2 ottobre 2019 in cui si leggeva: “per questa bolletta non c'è niente da pagare” e dalla quale risultava anzi un proprio credito di euro 5.120,50, mai restituiti. Ritenendo, quindi, di nulla dovere all'opposta società e contestata in ogni caso la quantificazione del presunto debito, il Piro ha chiesto al Tribunale di Cosenza di “revocare e/o annullare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo” opposto.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha resistito all'opposizione chiedendo al
Tribunale, in difetto di notifica del decreto ingiuntivo essendo stata notificata al debitore la sola istanza di rimessione in termini, di pronunciarsi comunque sulla pretesa creditoria, qualificando il ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
L'opposta ha chiesto, quindi, al Tribunale, ritenuta documentalmente dimostrata la propria pretesa creditoria, previa emissione di ordinanza - ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., di rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo emesso in suo favore ovvero, nella “ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
l'opponente al pagamento, in favore di della somma Controparte_1
di euro 6.691,50, in linea capitale oltre interessi legali dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio a qualsiasi titolo o ragione”.
Dichiarata inammissibile la richiesta di ordinanza – ingiunzione avanzata dall'opponente, il magistrato originariamente procedente ha assegnato alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Nel prosieguo, acquisita dalla convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la documentazione attestante l'attività di lettura dei consumi effettuate sul contatore applicato alle forniture site in Cosenza alla via Nicola Serra n. 99 ed intestate a dal Parte_1
3.02.2018 al 23.10.2019, , preso atto dell'emissione da Controparte_1
parte del distributore della fattura n. 780261081220223 del 25.10.2019 attestante un credito da parte dell'utente di euro 5.120,50, ha rimodulato la domanda inziale pag. 2/6 riducendola alla minor somma di euro 3.314,03, pari alla somma portata dalle fatture insolute, detratto l'importo della fattura n. 780261081220223 del 25.10.2019.
All'esito dell'attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione on assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
E' infatti pacifico che il decreto non è mai stato notificato al debitore cui è invece stata notificata solo l'istanza di rimessione in termini per la notifica dell'ingiunzione gravata.
A fronte della valutabile inefficacia del decreto ingiuntivo, ha, in questa sede, CP_2 chiesto l'accertamento del credito da esso portato e la conseguente condanna del Piro al pagamento.
La domanda deve essere valutata.
Com'è noto, infatti, il ricorso monitorio è da considerarsi alla stessa stregua di una domanda giudiziale ordinaria sulla quale, a seguito dell'opposizione, si instaura un rapporto processuale, incardinato dal convenuto in senso sostanziale (attore formale).
Nel merito, l'opposta ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento di euro
3.314,03, asseritamente pari alla somma portata dalle fatture insolute, detratto l'importo della fattura n. 780261081220223 del 25.10.2019. per la fornitura di energia elettrica relativa all'utenza di Via Nicola Serra n. 99 in Cosenza, intestata all'attore.
Si tratta delle fatture nn.:
0780261081220222 con scadenza 28/04/2018 di euro 846,13
0780261081220223 con scadenza 25/06/2018 di euro 815,11
0780261081220224 con scadenza 30/08/2018 di euro 835,85
0780261081220225 con scadenza 30/10/2018 di euro 870,29
0780261081220226 con scadenza 29/12/2018 di euro 877,42
0780261081220227 con scadenza 02/03/2019 di euro 916,22
In ottemperanza all'ordine di esibizione emesso dall'ufficio, ha, inoltre, depositato CP_2
in corso di causa comunicazione del distributore di , la Organizzazione_1
pag. 3/6 Pt_ certificazione titolarità dell'utenza in capo al e la certificazione consumi registrati sulle utenze intestate all'attore.
Pacifico il rapporto di fornitura posto alla base della domanda di pagamento da parte del
Pt_
, ha contestato la quantificazione dei consumi Controparte_1
facendo, in particolare, rilevare l'incongruenza
Ebbene, va precisato al riguardo che, secondo il consolidato orientamento della S.C, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 19154/2018).
In particolare, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente.
Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in tal senso, ex multis, Cass. civ., n. 13193/2011).
Nel caso di specie, l'utente non ha contestato alcun malfunzionamento del sistema di misurazione né ha eccepito un'anomalia o eccessività dei consumi addebitati rispetto alle sue ordinarie esigenze.
pag. 4/6 Deve dunque ritenersi che le misurazioni come registrate dal distributore siano incontestate.
Pt_ Ciò posto, si rileva che, come sostenuto dal , all'esito dell'istruttoria il credito richiesto dal è rimasto sfornito di prova. Controparte_1
Deve innanzitutto rilevarsi l'errore di calcolo della somma portata dalle fatture di cui si contesta l'omesso pagamento.
Ed infatti, addizionando gli importi delle sei fatture impagate (euro 846,13 + euro
815,11 + euro 835,85 + euro 870,29 + euro 877,42 + euro 916,22) si ha un totale, per sorte capitale, di euro 5.161,02 e non di euro 6.691,50, come dedotto dalla convenuta società.
Ne discende che, seguendo il ragionamento della stessa società, detratto da tale importo quanto risultante a credito dell'utente con la fattura n. 780261081220223 del
25.10.2019 (euro 5.120,50) residuerebbe un credito di appena 40,52 centesimi.
Ma la circostanza che la fattura in discorso attesti che “i precedenti pagamenti risultano regolari”, riguardando essa le letture del 30.06.2018 e 23.10.2019, rende dubbia anche la praticabilità della qui proposta compensazione dei due crediti.
Nessun elemento poi la convenuta ha fornito per dimostrare la sussistenza del credito di euro 3.314,03 di cui, modificando l'inziale domanda, ha chiesto il pagamento, non emergendo, in particolare, alcun dato utile a tal fine dalla documentazione depositata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. atteso che la certificazione di ha ad oggetto la Org_2
mera lettura dei consumi relativi all'utenza de qua senza che vi sia alcuna loro
“conversione” nelle corrispondenti somme di denaro, così non consentendosi al
Tribunale di apprezzare eventuali divergenze tra quanto riportato nelle fatture emesse e i consumi effettivamente registrati.
La domanda deve essere, pertanto, rigettata con conseguente condanna del
[...]
Pt_
al pagamento delle spese legali sostenute dal che vengono Controparte_3
liquidate come da dispositivo (valore della causa, avuto riguardo alla domanda, compreso tra euro 5.101,00 ed euro 26.000,00; fase di studio euro 500,00, fase introduttiva euro 400,00, fase di trattazione euro 840,00, fase decisoria euro 1.000,00).
pag. 5/6
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda di pagamento formulata con il ricorso monitorio dal
[...]
; Controparte_1
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese legali sostenute da
[...]
che liquida in euro 2.740,00 per onorari professionali, oltre Parte_1
rimborso forfettario, Cap ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosenza, 26/03/2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo
pag. 6/6