Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Udienza del 19/03/2025 N. 349/2025
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dottoressa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa promossa da
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci
RICORRENTE
contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Serafino e dall'avv. Stefano Rovelli
RESISTENTE
SENTENZA CONTESTUALE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di docente alle dipendenze del , ha convenuto in giudizio quest'ultimoControparte_1 per il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, co. 121, l. 107/2015, ai sensi del d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 e della nota del CP 2 n. 15219/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente" in relazione
Si è costituito in giudizio il CP 1 chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In particolare ha eccepito la carenza di interesse a ricorrere e ha ribadito la correttezza dell'operato del CP 1 e la non violazione del principio di non discriminazione.
L'amministrazione resistente ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese relative all'anno 2019/2020.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato alla discussione, all'esito della quale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso la causa come da dispositivo in calce riportato e contestuali motivazioni depositate telematicamente.
***
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Appare infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal CP 1 in relazione all'anno 2019/2020.
Nel caso di specie, la ricorrente ha lavorato nell'anno scolastico 2019/2020 dal 19/09/2019 al 30/06/2020 e la prescrizione decorre quindi dal 19 settembre 2019.
Il primo atto interruttivo è la diffida inoltrata via raccomandata in data 4.07.2024 (doc. 7 ricorso), sicché la prestazione per tale anno scolastico non risulta prescritta.
Pertanto la ricorrente ha diritto al bonus per l'anno 2019/2020.
Deve essere inoltre disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire proposta dal
Controparte 1 , poichè la domanda consiste nell'accertamento del diritto del docente a ricevere la prestazione economica cd. "Carta Elettronica del Docente".
Ciò detto, l'art. 100 c.p.c. prescrive che "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse" la domanda di parte ricorrente è volta al conseguimento di un'utilità per l'appunto il beneficio economico per la formazione cd.
"Carta Elettronica del Docente", pertanto sussiste l'interesse ad agire.
Neppure è fondata l'eccezione di decadenza poiché oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto di poter usufruire, in condizioni di parità con gli altri docenti assunti a tempo indeterminato, del beneficio economico in discorso in quanto finalizzato alla formazione.
Giova ricostruire il dettato normativo inerente al beneficio denominato "Carta del Docente":
tale somma di danaro consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di
€ 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il [...]
Controparte_3
L'art. 1, co. 121., l. 107/2015, difatti, dispone che:
"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
,
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream O a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma
122, il quale prevede che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_4
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
Viene precisato, al comma 124, come "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del [...] sentite le organizzazioni sindacaliControparte_4
,
rappresentative di categoria".
Da ultimo, il D.L. 22/2020, all'art. 2, co.3, ha previsto che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della L. n.
107/2015", ampliando le categorie merceologiche acquistabili con tale strumento, anche in ottica di garantire la didattica in modalità a distanza.
Alla luce di tale excursus normativo, risulta che i docenti assunti con contratti a tempo determinato siano stati esclusi dalla possibilità di usufruire delle somme di denaro concesse tramite "Carta del Docente", non potendo perciò accedere ai benefici connessi, a titolo esemplificativo come l'acquisto di materiale didattico o come la possibilità di effettuare l'aggiornamento e la formazione continua.
Da ultimo, con l'ampliamento delle categorie di beni acquistabili con tale carta, come previsto dal D.L. 22/2020, sono stati anche esclusi anche dal poter acquistare hardware deputati allo svolgimento della didattica a distanza, nonostante però siano adibiti all'espletamento delle medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato.
Alla luce di tali considerazioni, tale assetto giuridico crea una diretta discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato.
Come già affermato dal Consiglio di Stato nella nota sentenza 1842/2022, a cui si aderisce,
"un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero поп si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso(...)”.
Inoltre, ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL "Contratto Scuola", viene previsto che "L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", senza menzionare distinzioni basate sulla natura giuridica del contratto di lavoro: tale normativa va letta “in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n.
107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio"
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo (...) sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (Consiglio di Stato, Sez. VII,
1842/2022).
Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea per saggiare la conformità delle norme nazionali al diritto comunitario, rilevando come "l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro(...) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del CP 1 , e non 2
al personale docente a tempo determinato di tale CP 1 il beneficio di un vantaggio و
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450).
Da ultimo sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte con la Sentenza Numero:
29961, del 27/10/2023 chiarendo i seguenti principi di diritto
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce dei principi sopra enunciati, atteso che risulta documentalmente che la ricorrente negli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, ha prestato servizio come docente a tempo determinato e sta attualmente prestando servizio, deve essere accolta la domanda di accertamento del diritto della ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2024/25, di percepire per la suddetta annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 pari ad € 500,00 annui. L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata ad erogare il suddetto importo aggiuntivo sulla carta attribuita al docente per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 2.500,00.
Non può difatti realizzarsi una disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato.
Le spese di lite vengono liquidate così come in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi, data la serialità del contenzioso per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal D.M. 13.08.2022 n. 147, e seguono la soccombenza, venendo poste a carico della parte convenuta ed in favore della parte ricorrente.
Non si ritiene di applicare l'aumento del 30%, cosi' come previsto dalla art. 4 comma 1 bis del dm 55/2014, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice come chiarito da ultimo nell'ordinanza Cassazione n. 37692/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 349/2025 così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi assegnata in relazione alle annualità
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, la carta docente e di percepire per l'anno suddetto dell'importo per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00);
- condanna il CP 1 ad accreditare il suddetto importo di euro 2.500,00 sulla carta elettronica già assegnata alla ricorrente;
- condanna il CP 1 al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 1.030,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
19.03.2025 Il Giudice
Francesca M.C. Capelli