Articolo 2 della Legge 6 luglio 1954, n. 568
Articolo 1
Versione
20 agosto 1954
Art. 2.
E' autorizzata per l'esercizio 1954-55 la spesa straordinaria di lire 60.000.000 per provvedere all'acquisto e alla riparazione di mezzi nautici, fabbricati e mezzi di trasporto, adibiti ai servizi delle Capitanerie di porto ed uffici dipendenti.

Entrata in vigore il 20 agosto 1954