Art. 94. (Sanzioni e contenzioso) 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta.
Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Per omesso versamento del tributo e' dovuta la sanzione nella misura stabilita dall' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 . Per le modalita' di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997 .
2. Il contenzioso e' regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e successive modificazioni.
3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'articolo 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente.
((22)) ------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all' articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , all' articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , agli articoli 1 , 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ".
Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Per omesso versamento del tributo e' dovuta la sanzione nella misura stabilita dall' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 . Per le modalita' di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997 .
2. Il contenzioso e' regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e successive modificazioni.
3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'articolo 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente.
((22)) ------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all' articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , all' articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , agli articoli 1 , 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ".