TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13005/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del ter- mine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
( ), con l'Avv.to MI- Parte_1 C.F._1
LANO DIEGO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
), con l'Avv.to GIAN- CP_1 C.F._2
NELLI SANDRA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Tribunale Parte_1
riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matri- monio religioso celebrato in data 20/11/1971. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli il 13/05/1974 e il Per_1 Per_2
27/06/1977, entrambi economicamente autosufficienti.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedi- mento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il
09/12/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente . CP_1
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le con- dizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è
2 riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'arti- colo 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del Tri- bunale di Bari n. 636/2022 del 16/02/2022, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presi- dente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia au- tentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le
3 parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 13005/2024 introdotto con ricorso del 09/12/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_2
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Altamura (BA) in data 20/11/1971 tra Parte_2
(ALTAMURA (BA), 02/01/1950) e
[...] CP_1
(ALTAMURA (BA), 09/01/1956) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 329, parte II, serie
A, anno 1971;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come spe- cificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata tele- maticamente in data 06/06/2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
4 civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13005/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del ter- mine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
( ), con l'Avv.to MI- Parte_1 C.F._1
LANO DIEGO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
), con l'Avv.to GIAN- CP_1 C.F._2
NELLI SANDRA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Tribunale Parte_1
riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matri- monio religioso celebrato in data 20/11/1971. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli il 13/05/1974 e il Per_1 Per_2
27/06/1977, entrambi economicamente autosufficienti.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedi- mento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il
09/12/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente . CP_1
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le con- dizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è
2 riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'arti- colo 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del Tri- bunale di Bari n. 636/2022 del 16/02/2022, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presi- dente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia au- tentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le
3 parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 13005/2024 introdotto con ricorso del 09/12/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_2
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Altamura (BA) in data 20/11/1971 tra Parte_2
(ALTAMURA (BA), 02/01/1950) e
[...] CP_1
(ALTAMURA (BA), 09/01/1956) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 329, parte II, serie
A, anno 1971;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come spe- cificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata tele- maticamente in data 06/06/2025;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
4 civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5