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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 22/01/2025, alle ore 10:18, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 10343/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Raimondo CAMMALLERI per parte ricorrente e l'Avv. Enrica
COLAJANNI, in sostituzione degli Avv. Stefania SOTGIA e Alessandro DOA, per l CP_2
L'Avv. Cammalleri chiede che la causa venga posta in decisione e rappresenta di avere presentato istanza per la liquidazione delle spese a carico dell'Erario.
L'Avv. Colajanni si riporta alla memoria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 14.40 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
10343 R.G.L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raimondo Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in CAMMALLERI, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Giovanni
______________________ per ___________________ Pacini 5;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dagli Avv. Stefania SOTGIA e
[...]
Alessandro DOA, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in Cagliari, Via Delitala 2.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 22/01/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/12/2022, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_2
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno
mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (3/06/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_2
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
l c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
21/08/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 22/01/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è affetta Parte_1
da: “ipertensione arteriosa in lieve valvulopatica, poliartropatia a lieve incidenza funzionale,
meningioma temporo-polare destro già trattato chirurgicamente e nevrosi ansiosa” e ha osservato che, per tali patologie, applicando la formula “a scalare di Balthazard” (essendo affezioni non
concorrenti), si perviene ad una valutazione globale dell'invalidità nella misura del 67 %, a decorrere
dalla data di presentazione della domanda amministrativa (3/06/2021).
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 22/01/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 22/01/2025, alle ore 10:18, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. CP_1
L. 10343/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Raimondo CAMMALLERI per parte ricorrente e l'Avv. Enrica
COLAJANNI, in sostituzione degli Avv. Stefania SOTGIA e Alessandro DOA, per l CP_2
L'Avv. Cammalleri chiede che la causa venga posta in decisione e rappresenta di avere presentato istanza per la liquidazione delle spese a carico dell'Erario.
L'Avv. Colajanni si riporta alla memoria.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 14.40 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
10343 R.G.L. 2023, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raimondo Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in CAMMALLERI, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via Giovanni
______________________ per ___________________ Pacini 5;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_3
rappresentato e difeso dagli Avv. Stefania SOTGIA e
[...]
Alessandro DOA, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in Cagliari, Via Delitala 2.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 22/01/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_2 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/12/2022, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_2
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno
mensile di assistenza, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (3/06/2021).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_2
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
l c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
21/08/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_2
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 22/01/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è affetta Parte_1
da: “ipertensione arteriosa in lieve valvulopatica, poliartropatia a lieve incidenza funzionale,
meningioma temporo-polare destro già trattato chirurgicamente e nevrosi ansiosa” e ha osservato che, per tali patologie, applicando la formula “a scalare di Balthazard” (essendo affezioni non
concorrenti), si perviene ad una valutazione globale dell'invalidità nella misura del 67 %, a decorrere
dalla data di presentazione della domanda amministrativa (3/06/2021).
Il c.t.u. ha, pertanto, escluso che parte ricorrente possegga i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 22/01/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)