Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/04/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero RG 3287/2023 avente ad oggetto “divisione di beni caduti in successione" e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Salvatore, con studio in Potenza, ed ivi Parte 1
elettivamente domiciliato, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E CP 1 rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Robortaccio, con studio in Potenza, ed ivi elettivamente domiciliato, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
nonchè
rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Robortaccio, con studio in Potenza Controparte_2 ed ivi elettivamente domiciliato, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
'dopo avere infruttuosamente proposto Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte 1
domanda di mediazione, conveniva in giudizio CP 1 e Controparte_3 per l'accertamento della natura abusiva dell'immobile al medesimo pervenuto per atto di divisione dell'11.5.2020, distinto in catasto fabbricati del Comune di Pignola, foglio 5 particella 1014 subalterno 3 e subalterno 4 e, per l'effetto, per la declaratoria della nullità dell'atto di divisione dell'11.5.2020 tra l'attore ed i convenuti stipulato con atto del notaio di Potenza repertorio 39626 - raccolta n. 19718 Persona 1
registrato in Potenza il 21.5.2020 al numero 1537/IT e trascritto il 21.5.2020 ai nn. 5411/4524, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.
A fondamento della domanda, l'attore allegava: che egli, unitamente ai fratelli odierni convenuti, aveva proceduto alla divisione della comunione ereditaria dei defunti genitori con atto per notaio
5, particelle n. 1014 sub 7, (natura A 3 abitazione di tipo economico) 1014 sub 6 ( natura C2 magazzini e locali di deposito), nn. 1173 e 1172 (entrambi natura terreno), n. 1014 sub 5 e n. 1014 sub 4 ( entrambi natura corte o resede), n. 1014 sub 3 ( natura abitazione di tipo economico), n. 1171 (natura terreno); che detti beni erano pervenuti ai defunti genitori in forza di atto di compravendita per notaio
Persona 2 del 16.11.1987 rep. 92725; all'attore, in forza della divisione del 2020, era stata assegnata la quota costituita dal fabbricato sito nel Comune di Pignola in catasto al foglio 5 p.lla 1014 sub 3 della superficie catastale di mq.95, corte pertinenziale in proprietà esclusiva e riportata in catasto al foglio 5 p.lla 1014 sub 4, nonché terreno di cui al foglio 5 p.lla 1172; che nell'anno 2022, in occasione della programmazione di interventi di ristrutturazione edilizia, rivoltosi ad un professionista, egli aveva appreso che il fabbricato pervenutogli per successione era abusivo e doveva essere abbattuto;
che i genitori avevano acquistato, nel 1987, il terreno sul quale insisteva un fabbricato rurale della superficie di circa mq.30, per il quale era stata rilasciata concessione edilizia del 1985 per l'adeguamento e l'ampliamento del fabbricato;
che, al 1987, data di acquisto, non era non era ancora iniziata l'attività assentita, come evincibile dal corpo dell'atto di compravendita;
che il dante causa dei genitori aveva presentato, nel 1984, presso il Comune di Pignola, un progetto approvato con concessione edilizia del 22.5.1985 per la sanatoria delle opere abusivamente costruite e che il progetto prevedeva anche un ampliamento dell'esistente; che i lavori iniziavano nel 1986 ed erano poi sospesi, sino all'acquisto da parte dei suoi genitori, nel 1987; che l'immobile assegnato pertanto avrebbe dovuto essere abbattuto per fare posto alla nuova costruzione, questa mai realizzata, con la conseguenza della nullità dell'atto di divisione dell'11.5.2020 per il carattere abusivo dell'immobile censito in catasto al foglio 5 particella 1014 subalterni 3 e 4.
Si costituivano in giudizio i convenuti, che contestavano in ogni punto la ricostruzione fattuale e giuridica di cui all'atto introduttivo, eccependo che essa era anche in contrasto con il dato documentale prodotto in giudizio dall'attore stesso, e domandavano il rigetto della domanda e la condanna del primo al risarcimento del danno da lite temeraria, giusta art. 96 c.p.c.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale domandata dall'attore e, all'udienza del 12.3.2025, era riservata in decisione, giusta artt. 281 quinquies c.p.c. ed art. 189 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
Dalla lettura dell'atto di compravendita per notaio Persona 2 del 16.11.1987, stipulato tra i genitori delle parti in causa, Controparte_5 acquirenti e CP 6 CP_4 ed
è dato di evincere i seguenti dati fattuali:
[...] e Controparte_7 l'oggetto della compravendita era un terreno agricolo sito in agro di Pignola delle superficie di mq.
3.409 sul quale insisteva un fabbricato di circa 30 mq., per il quale il Comune di Pignola aveva rilasciato concessione per adeguamento ed ampliamento l'11.5.1985; che alla data dell' atto l'intervento edilizio assentito non “era ancora iniziato";
che all'atto era allegato il certificato di destinazione urbanistica;
66che in venditori dichiaravano in atti " che non era mutata la destinazione urbanistica dello stesso terreno" e che il fabbricato “ora diruto" era stato costruito anteriormente all' 1.9.1967, ammoniti dal notaio ai sensi della L.
4.1.1968 n. 15.
Tes_1Peraltro e sul punto, il teste ing. dipendente del Parte_2 e responsabile dell'ufficio tecnico, escusso all'udienza 2.7.2024, dichiarava che il fabbricato preesistente ( il teste si riferisce al fabbricato esistente alla data della compravendita del 1987) era stato costruito prima del
1967; che per tale lotto erano stati presentati diverse istanze di rilascio di titoli edilizi, tra i quali il permesso di costruire n. 14/1989 ( data cioè successiva alla compravendita) che prevedeva nel lotto la costruzione di un altro fabbricato ex novo;
il vecchio fabbricato non era stato abbattuto ma era stato costruito il nuovo fabbricato;
la sanatoria per esso non poteva essere esclusa previa presentazione di un progetto da parte di un professionista ed analisi “della normativa odierna".
Risulta pertanto acclarato, ma la circostanza risulta anche dalla dichiarazione dei venditori inserita nell'atto notarile, che la costruzione del fabbricato fosse anteriore rispetto all' 1.9.1967.
Il dato ha carattere dirimente.
In diritto, ed in via generale, l'art. 46 del DPR 380/2001 prevede che: "1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo
1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
L'art. 40 comma 2 della L. 47/1985, norma invocata a fondamento dell'azione di nullità proposta dall'attore, a sua volta, testualmente prevede che: "Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione cui al sesto comma dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo
Il medesimo articolo, inoltre, prevede che: "Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purchè le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
Nella odierna controversia risulta, come innanzi evidenziato, che la costruzione dell'immobile fosse anteriore al settembre 1967, giusta dichiarazione dei venditore in atti, e che vi fosse una concessione edilizia rilasciata ai venditori nel 1985 per il suo ampliamento e la sua ristrutturazione.
Per inquadrare con precisione la portata del sistema normativo sopra descritto e la rilevanza della datazione della costruzione in epoca anteriore all'1.9.1967, si ritiene opportuno riportare alcuni passaggi argomentativi di un recente precedente della Corte di Cassazione dal quale non vi è ragione di discostarsi. 66Si legge nella parte argomentativa: “...con la sentenza n. 8230/2019 “ che è poi il precedente di legittimità menzionato dall'attore nel proprio atto introduttivo “il massimo organo nomofilattico ha fissato i seguenti principi di diritto, rilevanti ai fini della soluzione della presente controversia:
-la nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come "testuale", con tale espressione intendendosi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle disposizioni che la prevedono ed è volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile; titolo che, tuttavia, deve esistere realmente ed essere riferibile proprio a quell'immobile;
-ove nell'atto sia presente la dichiarazione degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido, a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione al titolo menzionato.
Sulla scia del richiamato arresto delle Sezioni Unite, questa Corte ha in seguito precisato che le suenunciate regulae juris devono ritenersi applicabili anche nell'ipotesi di costruzione iniziata anteriormente al 1 settembre 1967, rispetto alla quale la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, prevede, in luogo dell'indicazione degli estremi della concessione, la dichiarazione rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo attestante la sussistenza del presupposto cronologico stabilito dalla legge. In questo caso, la nullità comminata dalla legge sul condono edilizio può dirsi esistente soltanto se la dichiarazione non risulti riferibile all'immobile oggetto dell'atto traslativo ovvero se quanto dichiarato nell'atto (e cioè che l'opera è "iniziata" in data anteriore al 1 settembre 1967) non corrisponda alla realtà.
In linea con l'indirizzo giurisprudenziale segnalato, deve qui ribadirsi che, ai fini della validità del negozio traslativo, è richiesta soltanto la corrispondenza della dichiarazione della parte alienante - resa contestualmente alla stipula dell'atto o recuperata successivamente mediante il procedimento di conferma previsto dal comma 3 dello stesso articolo, rispettivamente, a un titolo edilizio realmente rilasciato dall'autorità competente e recante gli estremi indicati o all'elemento cronologico della data di inizio delle opere.....”. (cfr. Cass. n. 23394/2023 espressione di indirizzo consolidato)
Ed allora, accertata la sussistenza della dichiarazione e considerato che effettivamente è stato anche confermato dal teste escusso, ingegnere presso il Comune di Pignola, che la realizzazione dell'immobile asseritamente abusivo era anteriore all'anno 1967, non resta che rigettare la domanda dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'attore ed in favore di ciascun convenuto, difeso da diverso professionista. (sul tema Cass. 8561/2023 parte motiva e conforme Cass. n. 663/2019)
Esse sono liquidate, per ciascun convenuto, in € 5.500,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
I compensi sono determinati facendo applicazione dei seguenti criteri: natura della causa, valore della stessa (quarto scaglione), attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), riferimento ai valori tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 in somma pari, sostanzialmente, alla media tra minimi e medi di tariffa.
Relativamente al convenuto Controparte_2 ammesso a patrocinio a spese dello Stato ne va disposto il pagamento in favore dell'Erario.
Va invece rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione: della carenza di allegazioni specifiche a sostegno degli elementi soggettivi ed oggettivi della fattispecie;
della non sufficienza ai fini di che trattasi dell'avere la parte proposto una tesi giuridica rivelatasi infondata;
nella impossibilità di ravvisare in concreto una forma di abuso del processo tenuto conto anche di quanto rappresentato alla parte dal tecnico cui sostiene di essersi rivolto.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Parte 1 nei confronti di e Controparte_2 ogni altra domanda, eccezione e CP 1
deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di ciascun convenuto, che liquida in € 5.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge per ciascuno di essi;
3) Dispone, relativamente alla parte convenuta Controparte_2 che le spese processuali siano liquidate in favore dell'Erario;
4) Rigetta la domanda di condanna dell'attore proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Potenza, 13.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro