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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/05/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 12.03.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1006/2024 R.G., avente ad oggetto “pensione di inabilità”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Basile del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 19.04.2024 ha Parte_1 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., promosso ad impugnazione del verbale dell'08.05.2023, a mezzo del quale la Commissione Medica ne aveva riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67%, inidonea a fondare il rivendicato diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12, comma 1, L. n. 118/1971, e la condizione portatore di handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma primo, L. n. 104/1992; il nominato ausiliario ne aveva infatti stimato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 79%, giudizio che il ricorrente ha contestato per erronea valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie attestate dall'esibita documentazione sanitaria, avuto riguardo ai criteri tabellari e agli indici di riferimento di cui al
D.M. 05.02.1992. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio.
Disposta e acquisita C.T.U. volta ad accertare la ricorrenza dei richiamati requisiti sanitari e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 12.03.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente respinta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni sostanzialmente conformi, ai fini che occupano, a quelle formulate dal precedente C.T.U. Premesso che il ricorrente è affetto da “diabete mellito in terapia insulinica, complicato da cardiopatia ischemica post-IMA rivascolarizzata mediante By-Pass Ao-coronarico, in portatore di calcolosi della colecisti”, patologie alle quali ha partitamente assegnato le percentuali di invalidità del 60%, del 65% e del 21%, l'ausiliario ha infatti esposto che, previa applicazione della formula riduzionistica, “le suesposte malattie hanno determinato un'invalidità dello 89% dal 21/10/2022, data di presentazione allo della domanda d'invalidità, in quanto già a quella data le malattie CP_2 erano presenti e documentate. Le malattie identificate consentono di riconoscere il Sig. Parte_1
come “Portatore di Handicap (comma 1, art.3) Legge n.104/92” - (Minorazioni che
[...] determinano uno svantaggio sociale e relazionale)”, concludendo che “le malattie identificate e valutate non consentono di ritenere il Sig. invalido al 100% e di riconoscerlo Parte_1 portatore di Handicap grave (comma 3, art.3) Legge n.104/92” (cfr. relazione depositata l'08.02.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Ritenuta condivisibile e adeguatamente motivata la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio, deve concludersi che non è in possesso del Parte_1 requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della reclamata prestazione.
Attesa la formulata dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
vanno per contro poste a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1006/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che non in possesso del requisito sanitario richiesto per il Parte_1 riconoscimento della reclamata prestazione;
dichiara irripetibili le spese e pone a carico dell'ISTITUTO le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 21 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 12.03.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1006/2024 R.G., avente ad oggetto “pensione di inabilità”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Basile del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 19.04.2024 ha Parte_1 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., promosso ad impugnazione del verbale dell'08.05.2023, a mezzo del quale la Commissione Medica ne aveva riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67%, inidonea a fondare il rivendicato diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12, comma 1, L. n. 118/1971, e la condizione portatore di handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma primo, L. n. 104/1992; il nominato ausiliario ne aveva infatti stimato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 79%, giudizio che il ricorrente ha contestato per erronea valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie attestate dall'esibita documentazione sanitaria, avuto riguardo ai criteri tabellari e agli indici di riferimento di cui al
D.M. 05.02.1992. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio.
Disposta e acquisita C.T.U. volta ad accertare la ricorrenza dei richiamati requisiti sanitari e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 12.03.2025.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente respinta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni sostanzialmente conformi, ai fini che occupano, a quelle formulate dal precedente C.T.U. Premesso che il ricorrente è affetto da “diabete mellito in terapia insulinica, complicato da cardiopatia ischemica post-IMA rivascolarizzata mediante By-Pass Ao-coronarico, in portatore di calcolosi della colecisti”, patologie alle quali ha partitamente assegnato le percentuali di invalidità del 60%, del 65% e del 21%, l'ausiliario ha infatti esposto che, previa applicazione della formula riduzionistica, “le suesposte malattie hanno determinato un'invalidità dello 89% dal 21/10/2022, data di presentazione allo della domanda d'invalidità, in quanto già a quella data le malattie CP_2 erano presenti e documentate. Le malattie identificate consentono di riconoscere il Sig. Parte_1
come “Portatore di Handicap (comma 1, art.3) Legge n.104/92” - (Minorazioni che
[...] determinano uno svantaggio sociale e relazionale)”, concludendo che “le malattie identificate e valutate non consentono di ritenere il Sig. invalido al 100% e di riconoscerlo Parte_1 portatore di Handicap grave (comma 3, art.3) Legge n.104/92” (cfr. relazione depositata l'08.02.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Ritenuta condivisibile e adeguatamente motivata la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio, deve concludersi che non è in possesso del Parte_1 requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della reclamata prestazione.
Attesa la formulata dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
vanno per contro poste a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1006/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che non in possesso del requisito sanitario richiesto per il Parte_1 riconoscimento della reclamata prestazione;
dichiara irripetibili le spese e pone a carico dell'ISTITUTO le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 21 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella