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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2672/2023 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4284 del 5.12.2022), vertente tra
, c.f. in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1 C.F._1
la responsabilità sul minore , c.f. , nonché Persona_1 C.F._2 Pt_2
, c.f. e , c.f. , rappre-
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4
sentati e difesi dall'avv. Gerardo Moriello, c.f. , giusta procura in atti;
C.F._5
appellanti e
, in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione Controparte_1
e liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempo- re, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Gagliardi, c.f. giusta procura C.F._6
in atti;
appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.03.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 4.03.2025 la causa è stata assegnata alla decisio- ne del collegio, il quale osserva quanto segue.
1 La vicenda processuale
1. , in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità sui mino- Parte_1
ri , e , convenne in giudizio, innanzi al Tribu- Persona_1 CP_2 Parte_3
nale di Napoli Nord, la , in qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, al fine di sentirla con- dannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti a causa del sinistro stradale occorso al loro congiunto (rispettivamente marito e pa- Controparte_3
dre degli attori), il quale, in data 6.10.2019, alle ore 2:00 circa, mentre si trovava a percorre- re a bordo del proprio ciclomotore tg. DF49335 la via Cupa Cesa in Succivo, per evitare l'im- patto con un altro ciclomotore rimasto sconosciuto, eseguì una manovra che ne determinò
l'urto contro un muro di cinta di un'abitazione e, nonostante l'uso del casco, morì sul colpo.
Dedussero, inoltre, che il veicolo pirata si allontanò repentinamente senza prestare alcun soccorso.
Si costituì la che, evidenziata la genericità della ricostruzione della dina- Controparte_1
mica da parte degli attori, eccepì l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per non avere gli attori dimostrato di aver adempiuto alle condizioni di ammissibilità e procedibilità previste ex lege, nonché per non aver dimostrato la propria legittimazione attiva. Dedusse
l'infondatezza della domanda, osservando che parte attrice non aveva documentato in alcun modo il sinistro, non aveva prodotto fotografie né il verbale di eventuali autorità giunte sul luogo, né aveva indicato il nominativo di eventuali testimoni. Evidenziò che un soggetto che intenda procedere con la richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia è onerato di fornire la prova sia che il sinistro è stato causato da un veicolo non identificato, sia che la mancata identificazione è dipesa da una sua incolpevole impossibilità. Nel caso in esame, invece, non poteva ritenersi incolpevole l'impossibilità di identificare il responsabile del sinistro, posto che gli attori avevano omesso di sporgere denuncia-querela contro ignoti.
impugnò nel quantum la domanda di parte attrice in quanto estremamente gene- CP_1
rica e non adeguatamente motivata nell'atto di citazione. Sottolineò che il danno che avreb- be potuto essere riconosciuto agli attori era solo quello jure proprio e che comunque questo doveva essere oggetto di prova specifica.
In subordine, evidenziò la corresponsabilità di ai sensi degli CP_1 Controparte_3
artt. 2054 e 1227 c.c..
Alla luce di quanto esposto, così concluse: “In via preliminare, rigettare la doman- CP_1
2 da avversaria, in quanto inammissibile e/o improcedibile, per i motivi indicati in atti. In via definitiva e nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in di- ritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata. In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguen- temente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ri- durre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio (…)”.
2. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 5.12.2022 n. 4284, rigettò integralmente le domande, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
In motivazione osservò che:
- gli attori non avevano prodotto alcuna pregnante documentazione da cui potersi evincere da un lato le lesioni effettivamente patite dal loro congiunto in occasione del sinistro e l'ef- fettiva riconducibilità causale del decesso a tali lesione;
dall'altro lato, di aver utilizzato la dovuta diligenza prevista in tali casi per invocare la responsabilità risarcitoria della convenu- ta compagnia assicurativa in qualità di impresa designata alla gestione e liquidazione dei si- nistri a carico del FGVS;
- i suddetti fondamentali elementi istruttori non potevano trarsi dalla prova testimoniale;
- non figurava agli atti alcuna documentazione medica;
- alcun potere acquisitivo avrebbe mai potuto attivare il Tribunale in relazione alla documen- tazione mancante;
- la mancanza agli atti della denuncia costituiva elemento da valutarsi unitamente agli ele- menti di prova al fine di apprezzare la complessiva attendibilità dei fatti allegati;
- le suddette circostanze non consentivano di ritenere in alcun modo assolto l'onere di dili- genza a carico sugli istanti al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla convenuta;
- la prova dichiarativa articolata da parte attrice non avrebbe mai potuto far ritenere com- piutamente dimostrati tutti i restanti elementi costitutivi della domanda.
3. , in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità sul mino- Parte_1
re , nonché i maggiorenni e , hanno propo- Persona_1 CP_2 Parte_3
sto appello chiedendo di:
“1) (…); 2) (…) in riforma della Sentenza n. 4284/2022 emessa dal Tribunale Civile di Napoli
Nord (…), annullare con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, il quale tornerà ad esaminare il
3 gravame proposto dagli odierni appellanti. 3) (…) ammettere le prove così come richieste ed articolate nelle concesse memorie istruttorie ex art. 183 II comma cpc;
3) vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”.
4. Costituitasi in giudizio, la ha così concluso: “1. In via preliminare, gradatamente: CP_1
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt.
342 c.p.c. – dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - (…);
2. Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare che l'ap- pello proposto dai Sig.ri e , in qualità di Parte_4 CP_2 Parte_5
prossimi congiunti del Sig. è infondato in fatto e in diritto per i motivi Controparte_3
esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione proposta e confermare inte- gralmente la sentenza di I grado (…);
3. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipo- tesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa contenendo il risar- cimento nei limiti di quanto accertato;
4. In via istruttoria: - non ammettere la prova testi- moniale richiesta da controparte (…);
5. In via istruttoria, in subordine: - nella denegata e non temuta ipotesti di ammissione della prova testimoniale articolata da controparte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i medesimi testi degli attori, sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte e sui seguenti capitoli di prova: (…)”.
Ragioni della decisione
5. Con unico motivo di gravame, gli appellanti lamentano la “violazione dell'art. 2697 c.c. e conseguenziale nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132 n. 4,
115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost”. In particolare, essi impugnano la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale, non avendo ammesso la prova testimoniale articolata nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., avrebbe violato il loro diritto di difesa.
L'appello è infondato. La controversia ha ad oggetto la domanda proposta dalla moglie e dai figli di , deceduto – secondo la prospettazione di parte attrice – in oc- Controparte_3
casione di un incidente stradale provocato dalla presenza di un motociclo non identificato che, tagliando la strada al defunto , impose a quest'ultimo l'esecuzione di una ma- CP_3
novra che poi ne causò la morte immediata.
Il caso in esame va ricondotto nell'alveo dell'art. 283, comma 1, lett a), d.lgs. 209/2005. La
4 suddetta norma stabilisce che il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i dan- ni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, quando il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato. In tal caso, in punto di diritto, si osserva che grava sul danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno e, quindi, dimostrare le modalità del sinistro, la sua attribuibili- tà alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, infine, che questo non sia stato identificato (cfr. Cass. ord. 10540/2023; Cass. 4213/2024;
Cass. 5892/2016).
Se anche al danneggiato non viene richiesta una particolare diligenza, né si domanda che egli fornisca elementi probatori di particolare pregnanza, nondimeno il materiale dimostrati- vo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, ciò in quanto l'impresa desi- gnata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa di- namica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente (Cass. 35605/2021).
Ciò presupposto, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente rigettato la do- manda per assenza di prova, ritenendo che i “fondamentali elementi istruttori, di natura prettamente documentale, [non] avrebbero potuto trarsi dalla articolata prova testimoniale, la quale se pure avesse confermato gli elementi fattuali dell'evento storico dedotto in lite, giammai avrebbe potuto fornire adeguati riscontri probatori rispetto alle suddette circostan- za di natura prettamente tecnica e documentale”.
Infatti, analizzando il materiale acquisito agli atti, si evince che parte attrice, a fondamento delle proprie pretese, ha prodotto esclusivamente la lettera di messa in mora inviata alla compagnia assicuratrice convenuta in giudizio e un certificato storico di famiglia (v. allegati alla memoria ex art. 183, co.6, n. 2, c.p.c. di parte attrice in primo grado).
Alla luce di una dinamica così grave, appare sospetta, oltre che chiaramente insufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento danni, l'assenza della prova di tutti quegli elementi che avrebbero dovuto consentire al Tribunale adito in primo grado e a que- sta Corte oggi di accertare gli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dai pros- simi congiunti del de cuius.
In particolare:
- nella descrizione della dinamica manca qualsivoglia specifica indicazione della tipologia, marca e modello del ciclomotore su cui viaggiava il defunto;
Controparte_3
5 - nell'atto di citazione, così come già nella missiva inviata all'impresa assicuratrice, manca l'indicazione dei nominativi dei testimoni poi identificati sempre e solo nella memoria istrut- toria, senza peraltro specificarne la qualità;
- non vi è traccia né del verbale dei Carabinieri, né di alcuna documentazione medica, seb- bene gli stessi attori abbiano riferito nell'atto di citazione e nella missiva del sopraggiungere, sul luogo del sinistro, sia del 118, sia dei Carabinieri;
- assenza di materiale fotografico che, ritraendo il ciclomotore del defunto Parte_6
[.
, avrebbe fornito importanti elementi sulla dinamica dell'incidente attraverso la localizza- zione dei danni riportati dal mezzo;
- omessa produzione della denuncia-querela presentata dagli attori all'autorità giudiziaria ed eventuale prosecuzione delle indagini.
È evidente, venendo al motivo di appello, che le sole prove testimoniali articolate dagli at- tori nelle memorie ex art. 183 c.p.c., in assenza di un adeguato riscontro documentale, non sarebbero state sufficienti a supportare un giudizio di responsabilità avverso un veicolo ri- masto sconosciuto;
giudizio che, si ricorda, deve essere istruito con particolare rigore, tenuto conto dell'impossibilità di difesa da parte della compagnia di assicurazioni.
I risultati probatori a cui la prova testimoniale era diretta non solo non sarebbero stati utili a dimostrare i fatti costitutivi della domanda (il sinistro, il danno e il nesso di causalità tra la condotta di guida del conducente ignoto e i danni stessi), ma, considerato che non sarebbe- ro stati adeguatamente suffragati da altre evidenze istruttore, non avrebbero avuto caratte- re dirimente per l'accoglimento della domanda.
Va aggiunto che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il vizio di moti- vazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denun- ciato per cassazione solo nel caso in cui esso abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno de- terminato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a tro- varsi priva di fondamento (cfr. Cass. ord. 16435/2021, che richiama, tra le altre, ordinanze nn. 5654/2019, 27415/2018, 16214/2019).
Nel caso in esame, l'inadeguatezza della prova testimoniale è evidente in quanto il suo esi- to non avrebbe potuto fornire, con grado di certezza, il necessario riscontro probatorio di
6 tutti quegli elementi di natura tecnica e documentale (dinamica, lesioni subite dal centauro e riconducibilità eziologica del decesso di alle suddette lesioni) riguardanti aspetti CP_3
decisivi della controversia ed elementi costitutivi della domanda.
6. A fronte della contestazione del fatto storico da parte della compagnia convenuta, que- sta Corte ritiene dunque che non risulta adeguatamente provato il sinistro stradale e tanto meno la sua dinamica. Sicché l'appello deve essere respinto.
7. Spese del presente grado secondo soccombenza.
8. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
sul minore – e , nei confronti di Persona_1 CP_2 Parte_3 CP_4
, in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione
[...]
dei sinistri a carico del FGVS, avverso la sentenza 5.12.2022 n. 4284 del Tribunale di Napoli
Nord, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore di , delle spese del pre- Controparte_1
sente grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
7
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2672/2023 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4284 del 5.12.2022), vertente tra
, c.f. in proprio e nella qualità di genitore esercente Parte_1 C.F._1
la responsabilità sul minore , c.f. , nonché Persona_1 C.F._2 Pt_2
, c.f. e , c.f. , rappre-
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4
sentati e difesi dall'avv. Gerardo Moriello, c.f. , giusta procura in atti;
C.F._5
appellanti e
, in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione Controparte_1
e liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempo- re, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Gagliardi, c.f. giusta procura C.F._6
in atti;
appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.03.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 4.03.2025 la causa è stata assegnata alla decisio- ne del collegio, il quale osserva quanto segue.
1 La vicenda processuale
1. , in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità sui mino- Parte_1
ri , e , convenne in giudizio, innanzi al Tribu- Persona_1 CP_2 Parte_3
nale di Napoli Nord, la , in qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, al fine di sentirla con- dannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti a causa del sinistro stradale occorso al loro congiunto (rispettivamente marito e pa- Controparte_3
dre degli attori), il quale, in data 6.10.2019, alle ore 2:00 circa, mentre si trovava a percorre- re a bordo del proprio ciclomotore tg. DF49335 la via Cupa Cesa in Succivo, per evitare l'im- patto con un altro ciclomotore rimasto sconosciuto, eseguì una manovra che ne determinò
l'urto contro un muro di cinta di un'abitazione e, nonostante l'uso del casco, morì sul colpo.
Dedussero, inoltre, che il veicolo pirata si allontanò repentinamente senza prestare alcun soccorso.
Si costituì la che, evidenziata la genericità della ricostruzione della dina- Controparte_1
mica da parte degli attori, eccepì l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per non avere gli attori dimostrato di aver adempiuto alle condizioni di ammissibilità e procedibilità previste ex lege, nonché per non aver dimostrato la propria legittimazione attiva. Dedusse
l'infondatezza della domanda, osservando che parte attrice non aveva documentato in alcun modo il sinistro, non aveva prodotto fotografie né il verbale di eventuali autorità giunte sul luogo, né aveva indicato il nominativo di eventuali testimoni. Evidenziò che un soggetto che intenda procedere con la richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia è onerato di fornire la prova sia che il sinistro è stato causato da un veicolo non identificato, sia che la mancata identificazione è dipesa da una sua incolpevole impossibilità. Nel caso in esame, invece, non poteva ritenersi incolpevole l'impossibilità di identificare il responsabile del sinistro, posto che gli attori avevano omesso di sporgere denuncia-querela contro ignoti.
impugnò nel quantum la domanda di parte attrice in quanto estremamente gene- CP_1
rica e non adeguatamente motivata nell'atto di citazione. Sottolineò che il danno che avreb- be potuto essere riconosciuto agli attori era solo quello jure proprio e che comunque questo doveva essere oggetto di prova specifica.
In subordine, evidenziò la corresponsabilità di ai sensi degli CP_1 Controparte_3
artt. 2054 e 1227 c.c..
Alla luce di quanto esposto, così concluse: “In via preliminare, rigettare la doman- CP_1
2 da avversaria, in quanto inammissibile e/o improcedibile, per i motivi indicati in atti. In via definitiva e nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in di- ritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata. In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguen- temente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ri- durre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio (…)”.
2. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 5.12.2022 n. 4284, rigettò integralmente le domande, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
In motivazione osservò che:
- gli attori non avevano prodotto alcuna pregnante documentazione da cui potersi evincere da un lato le lesioni effettivamente patite dal loro congiunto in occasione del sinistro e l'ef- fettiva riconducibilità causale del decesso a tali lesione;
dall'altro lato, di aver utilizzato la dovuta diligenza prevista in tali casi per invocare la responsabilità risarcitoria della convenu- ta compagnia assicurativa in qualità di impresa designata alla gestione e liquidazione dei si- nistri a carico del FGVS;
- i suddetti fondamentali elementi istruttori non potevano trarsi dalla prova testimoniale;
- non figurava agli atti alcuna documentazione medica;
- alcun potere acquisitivo avrebbe mai potuto attivare il Tribunale in relazione alla documen- tazione mancante;
- la mancanza agli atti della denuncia costituiva elemento da valutarsi unitamente agli ele- menti di prova al fine di apprezzare la complessiva attendibilità dei fatti allegati;
- le suddette circostanze non consentivano di ritenere in alcun modo assolto l'onere di dili- genza a carico sugli istanti al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla convenuta;
- la prova dichiarativa articolata da parte attrice non avrebbe mai potuto far ritenere com- piutamente dimostrati tutti i restanti elementi costitutivi della domanda.
3. , in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità sul mino- Parte_1
re , nonché i maggiorenni e , hanno propo- Persona_1 CP_2 Parte_3
sto appello chiedendo di:
“1) (…); 2) (…) in riforma della Sentenza n. 4284/2022 emessa dal Tribunale Civile di Napoli
Nord (…), annullare con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, il quale tornerà ad esaminare il
3 gravame proposto dagli odierni appellanti. 3) (…) ammettere le prove così come richieste ed articolate nelle concesse memorie istruttorie ex art. 183 II comma cpc;
3) vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”.
4. Costituitasi in giudizio, la ha così concluso: “1. In via preliminare, gradatamente: CP_1
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt.
342 c.p.c. – dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - (…);
2. Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare che l'ap- pello proposto dai Sig.ri e , in qualità di Parte_4 CP_2 Parte_5
prossimi congiunti del Sig. è infondato in fatto e in diritto per i motivi Controparte_3
esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione proposta e confermare inte- gralmente la sentenza di I grado (…);
3. Nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipo- tesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa contenendo il risar- cimento nei limiti di quanto accertato;
4. In via istruttoria: - non ammettere la prova testi- moniale richiesta da controparte (…);
5. In via istruttoria, in subordine: - nella denegata e non temuta ipotesti di ammissione della prova testimoniale articolata da controparte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i medesimi testi degli attori, sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte e sui seguenti capitoli di prova: (…)”.
Ragioni della decisione
5. Con unico motivo di gravame, gli appellanti lamentano la “violazione dell'art. 2697 c.c. e conseguenziale nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132 n. 4,
115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost”. In particolare, essi impugnano la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale, non avendo ammesso la prova testimoniale articolata nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., avrebbe violato il loro diritto di difesa.
L'appello è infondato. La controversia ha ad oggetto la domanda proposta dalla moglie e dai figli di , deceduto – secondo la prospettazione di parte attrice – in oc- Controparte_3
casione di un incidente stradale provocato dalla presenza di un motociclo non identificato che, tagliando la strada al defunto , impose a quest'ultimo l'esecuzione di una ma- CP_3
novra che poi ne causò la morte immediata.
Il caso in esame va ricondotto nell'alveo dell'art. 283, comma 1, lett a), d.lgs. 209/2005. La
4 suddetta norma stabilisce che il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i dan- ni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, quando il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato. In tal caso, in punto di diritto, si osserva che grava sul danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno e, quindi, dimostrare le modalità del sinistro, la sua attribuibili- tà alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, infine, che questo non sia stato identificato (cfr. Cass. ord. 10540/2023; Cass. 4213/2024;
Cass. 5892/2016).
Se anche al danneggiato non viene richiesta una particolare diligenza, né si domanda che egli fornisca elementi probatori di particolare pregnanza, nondimeno il materiale dimostrati- vo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, ciò in quanto l'impresa desi- gnata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa di- namica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente (Cass. 35605/2021).
Ciò presupposto, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente rigettato la do- manda per assenza di prova, ritenendo che i “fondamentali elementi istruttori, di natura prettamente documentale, [non] avrebbero potuto trarsi dalla articolata prova testimoniale, la quale se pure avesse confermato gli elementi fattuali dell'evento storico dedotto in lite, giammai avrebbe potuto fornire adeguati riscontri probatori rispetto alle suddette circostan- za di natura prettamente tecnica e documentale”.
Infatti, analizzando il materiale acquisito agli atti, si evince che parte attrice, a fondamento delle proprie pretese, ha prodotto esclusivamente la lettera di messa in mora inviata alla compagnia assicuratrice convenuta in giudizio e un certificato storico di famiglia (v. allegati alla memoria ex art. 183, co.6, n. 2, c.p.c. di parte attrice in primo grado).
Alla luce di una dinamica così grave, appare sospetta, oltre che chiaramente insufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento danni, l'assenza della prova di tutti quegli elementi che avrebbero dovuto consentire al Tribunale adito in primo grado e a que- sta Corte oggi di accertare gli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dai pros- simi congiunti del de cuius.
In particolare:
- nella descrizione della dinamica manca qualsivoglia specifica indicazione della tipologia, marca e modello del ciclomotore su cui viaggiava il defunto;
Controparte_3
5 - nell'atto di citazione, così come già nella missiva inviata all'impresa assicuratrice, manca l'indicazione dei nominativi dei testimoni poi identificati sempre e solo nella memoria istrut- toria, senza peraltro specificarne la qualità;
- non vi è traccia né del verbale dei Carabinieri, né di alcuna documentazione medica, seb- bene gli stessi attori abbiano riferito nell'atto di citazione e nella missiva del sopraggiungere, sul luogo del sinistro, sia del 118, sia dei Carabinieri;
- assenza di materiale fotografico che, ritraendo il ciclomotore del defunto Parte_6
[.
, avrebbe fornito importanti elementi sulla dinamica dell'incidente attraverso la localizza- zione dei danni riportati dal mezzo;
- omessa produzione della denuncia-querela presentata dagli attori all'autorità giudiziaria ed eventuale prosecuzione delle indagini.
È evidente, venendo al motivo di appello, che le sole prove testimoniali articolate dagli at- tori nelle memorie ex art. 183 c.p.c., in assenza di un adeguato riscontro documentale, non sarebbero state sufficienti a supportare un giudizio di responsabilità avverso un veicolo ri- masto sconosciuto;
giudizio che, si ricorda, deve essere istruito con particolare rigore, tenuto conto dell'impossibilità di difesa da parte della compagnia di assicurazioni.
I risultati probatori a cui la prova testimoniale era diretta non solo non sarebbero stati utili a dimostrare i fatti costitutivi della domanda (il sinistro, il danno e il nesso di causalità tra la condotta di guida del conducente ignoto e i danni stessi), ma, considerato che non sarebbe- ro stati adeguatamente suffragati da altre evidenze istruttore, non avrebbero avuto caratte- re dirimente per l'accoglimento della domanda.
Va aggiunto che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il vizio di moti- vazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denun- ciato per cassazione solo nel caso in cui esso abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno de- terminato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a tro- varsi priva di fondamento (cfr. Cass. ord. 16435/2021, che richiama, tra le altre, ordinanze nn. 5654/2019, 27415/2018, 16214/2019).
Nel caso in esame, l'inadeguatezza della prova testimoniale è evidente in quanto il suo esi- to non avrebbe potuto fornire, con grado di certezza, il necessario riscontro probatorio di
6 tutti quegli elementi di natura tecnica e documentale (dinamica, lesioni subite dal centauro e riconducibilità eziologica del decesso di alle suddette lesioni) riguardanti aspetti CP_3
decisivi della controversia ed elementi costitutivi della domanda.
6. A fronte della contestazione del fatto storico da parte della compagnia convenuta, que- sta Corte ritiene dunque che non risulta adeguatamente provato il sinistro stradale e tanto meno la sua dinamica. Sicché l'appello deve essere respinto.
7. Spese del presente grado secondo soccombenza.
8. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
sul minore – e , nei confronti di Persona_1 CP_2 Parte_3 CP_4
, in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione
[...]
dei sinistri a carico del FGVS, avverso la sentenza 5.12.2022 n. 4284 del Tribunale di Napoli
Nord, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti alla rifusione, in favore di , delle spese del pre- Controparte_1
sente grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi ed € 750,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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