Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini,
all'udienza del 6 marzo 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3449/2022 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Curcio Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1 - Agenzia Generale di Frattamaggiore di NO LE e VI
MP snc, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Federica Gentile
RESISTENTE
Avente ad oggetto: indennità di fine rapporto di subagenzia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 giugno 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto
Locale per il Comune di Scisciano dalla INA - Istituto Nazionale delle Assicurazioni - Agenzia
Generale di Nola, a mezzo della quale gli è stato conferito l'incarico di "procurare affari per i Rami
VITA e Danni per conto esclusivo di questa D'Italia", Parte_2
soggiacendo al CCNL del 19.12.41 (cfr. doc. 1 Lettera di Nomina del 1994 in atti allegato); - che in data 1.3.1996, la medesima Società (INA Agenzia Generale di Nola) ha "esteso" il predetto incarico con una lettera di nomina ex novo, prevedendo che il ricorrente svolgesse l'incarico di Sub-Agente professionista per i Comuni di Saviano e Scisciano (cfr. doc. 2 Lettera di nomina in atti allegato); che, pertanto, il ricorrente, iscritto nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) con matricola n. E000123677 ha prestato la propria attività lavorativa come SubAgente principale al fine di promuovere, conservare e sviluppare gli affari di assicurazioni per conto della Agenzia Generale
INA SS di Nola;
che l'incarico de quo, conferito a tempo indeterminato, aveva precipuamente ad oggetto la "produzione di affari di assicurazione vita e danni per ns. conto, nei rami esercitati dall'INA SS, nonché nell'incasso, nella sorveglianza, nella conservazione, nello sviluppo e nella amministrazione del portafoglio. La sua attività sarà svolta in regime di totale autonomia senza vincolo alcuno di subordinazione attiva o passiva"; che tale incarico è stato regolato (da contratto del
1996) dall'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra Agenti e Subagenti INA SS del
27.11.86 e successive modificazioni intervenute nel tempo;
che, a seguito di tale nomina, per lo svolgimento dell'incarico affidato, il ricorrente come peraltro espressamente previsto nella lettera di incarico - ha fissato la sede della propria Sub-Agenzia in Saviano alla Via Strocchia n. 40, che gestiva ed amministrava ESCLUSIVAMENTE in favore degli affari della INA SS,
ESPLETANDO IL PROPRIO INCARICO IN MONOCOMMITTENZA ed assumendo a suo carico l'onere delle spese necessarie per lo svolgimento della sua attività (infra multis, spese postali, utenze telefoniche, affitto locali...); che il regime economico tra le parti era regolato secondo il sistema A
PROVVIGIONI, cioè con compensi predeterminati, in percentuale, sugli incassi effettuati, in funzione essenzialmente dei risultati produttivi, per tutti i contratti conclusi e gestiti attraverso il suo operato;
che il pagamento delle provvigioni, in base a quanto disciplinato nella lettera di nomina, avveniva nel seguente modo: il Sig. Pt_1, una volta ricevute le somme dai propri clienti, provvedeva a trasmettere gli incassi all'Agenzia. Quest'ultima, ricevuti gli incassi e conteggiate le relative provvigioni maturate dall'agente, provvede a versarle allo stesso;
che, a tal fine, il ricorrente si è sempre preoccupato di trasmettere tutti i propri incassi all'Agenzia Generale, ricevendo dalla stessa le somme spettanti a titolo di provvigioni calcolate secondo le percentuali indicate proprio nel contratto inizialmente sottoscritto;
che, in data 15.03.2005, 1' Controparte_2
[...] ha comunicato al ricorrente la soppressione dell'Agenzia Generale di Nola con il consequenziale trasferimento della sede presso l'Agenzia Generale di Frattamaggiore;
che, in particolare, si legge nella missiva recapitata al Sig. Pt_1 “la presente per informarla che le compagnie Ina SP ed SS SP sono pervenute nella decisione di sopprimere l'Agenzia
Generale di Nola con effetto dal 15 marzo 2005, con conseguente trasferimento del territorio e del portafoglio all'Agenzia Generale di Frattamaggiore, il cui mandato resta affidato alla Società LBC
Assicurazioni Sas di Lucca Gianfranco e Co. Conseguentemente, vi comunichiamo la prosecuzione nei confronti della subentrante gestione del rapporto di cui alla vigente lettera di incarico rilasciata dall'Agenzia Generale di Nola" (cfr. doc. 3); che, dunque, a far data dal 1.9.1994, il ricorrente ha stabilmente assunto l'incarico di promuovere, in favore delle Agenzie CP_3 (ad oggi
[...]
), territorialmente competenti, la conclusione di contratti per i rami Controparte_4
e per i comuni via via assegnati, per il periodo intercorrente dal 01.09.1994 al 15.03.2005; che, invero,
a seguito della soppressione dell'Agenzia Generale di Nola, la competenza territoriale della predetta sede veniva trasferita all'Agenzia Generale di Frattamaggiore, in favore della quale il ricorrente, a decorrere dal 15.03.2005, ha continuato a svolgere la propria attività sempre senza soluzione di continuità; che, in particolare, il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa per [...]
Agenzia di Frattamaggiore Controparte_5
(P.IVA P.IVA_1 ) dal 15.3.2005 al 13.11.2012, data a partire dalla quale il Mandato Generale di
Agenzia è stato assunto dalla odierna convenuta;
che, a far data dal 13 novembre 2012, il Sig. Pt_1 ha prestato la propria attività lavorativa per la odierna parte resistente sempre con un rapporto di agenzia che è proseguito senza soluzione di continuità (come peraltro riconosciuto dalla medesima convenuta che, nel conferire le provvigioni del mese di novembre 2012, riconosce al ricorrente la
"continuità" del rapporto di lavoro (cfr. doc. 4 competenze provigionali 2012); che nell'esecuzione del contratto de quo, il ricorrente non ha mai posto in essere alcun inadempimento delle obbligazioni contrattuali dal medesimo assunte;
che, tuttavia, improvvisamente ed in maniera del tutto inaspettata, in data 24.06.2015, il rapporto di lavoro tra il Sig. Pt_1 e la odierna parte resistente si è bruscamente interrotto: infatti, la odierna resistente ha inteso unilateralmente revocare il mandato di Sub-agente in corso con il ricorrente per giusta causa (cfr. lettera di revoca del mandato di subagenzia del
24.6.2015); che, in ogni caso, la sede dell'Agenzia del ricorrente, ove il medesimo svolgeva la propria attività lavorativa per lo espletamento dell'incarico affidatogli, è sempre stata in Saviano alla Via
Strocchia n. 40; che, relativamente al compenso ex lege spettante per l'Attività di Agenzia (nella specie, sub agente professionista), il ricorrente ha sempre percepito le provvigioni pattuite e fatturate mensilmente dal ricorrente nei confronti delle datrici di lavoro, secondo il medesimo modus operandi innanzi descritto (cfr. doc. n. 5 fatture in atti versate); che, tuttavia, alla cessazione del suindicato contratto di Agenzia, il Sig. Parte_1 nonostante reiterate richieste (cfr. doc. n. 6 lettere di
, messa in mora), non ha ottenuto il pagamento delle indennità ex lege maturate e spettanti e, nello specifico:
- indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c. (atteso che il rapporto di lavoro si è interrotto a seguito di comminato licenziamento per giusta causa);
- indennità dovuta al termine del rapporto lavorativo per aver procurato nuovi clienti al preponente o per aver sensibilmente sviluppato gli affari dello stesso con i clienti esistenti, dai quali riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti ex art. 1751 c.c., oltre a quelle previste dagli art. 15, 16, 23, 29,30, 31 e 32 dall"" Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti dell' Controparte_5 del 1986";
che, pertanto, ad oggi, il ricorrente è creditore, nei confronti della convenuta Società, dell'indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c., dell'indennità dovuta al termine del rapporto lavorativo per aver procurato nuovi clienti al preponente o per aver sensibilmente sviluppato gli affari dello stesso con i clienti esistenti, dai quali riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti ex art. 1751 c.c., oltre a quelle previste dagli art. 15, 16, 23, 28, 29, 30, 31 e 32 dall' "Accordo Nazionale perla disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti dell' Controparte_5 del 1986", così come risultante dall'elaborato contabile allegato al ricorso.
Su tali premesse, ha chiesto accertare e dichiarare che il ricorrente ha stabilmente assunto, a tempo indeterminato, in continuità, per il periodo intercorrente dal 01.09.1994 al 24.06.2015, l'incarico di promuovere, in favore delle Agenzie CP_3 (ad oggi Controparte_6
Agenzia di NO territorialmente competenti (da ultimo Controparte_4
LE e VI MP S.n.c., in epigrafe identificata), la conclusione di contratti per i rami e per i comuni di Saviano e Scisciano;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, nella previsione di applicazione dell'Accordo del 1986 al caso di specie, al riconoscimento di tutte le indennità previste dagli art. 15, 16, 23, 28, 29, 30, 31 e 32 dello "Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti dell'INA - CP_7 ", analiticamente riportata in atti, il tutto per la somma complessiva pari ad € 62.881,00, ovvero nella misura minore o maggiore che il Giudice dovesse ritenere giusta, il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali dalle singole maturazioni del diritto al soddisfo, come da conteggi effettuati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
in via gradata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione in suo favore delle indennità previste dall'art. 1750 c.c. e dall' art. 1751 c.c., attesa la cessazione del rapporto di lavoro, per le causali segnatamente riportate in narrativa, e per lo effetto condannare la convenuta
Società al pagamento della somma complessivamente calcolata e pari ad € 61.825,00; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione. Parte resistente, nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva con riferimento al periodo antecedente al 13 novembre 2012, data a partire dalla quale il ricorrente ha iniziato a prestare attività lavorativa in favore della resistente, la tardività del deposito dei documenti prodotti in giudizio, e nel merito, l'infondatezza della domanda, essendo il rapporto di subagenzia cessato in data 24 giugno 2015 per causa imputabile al subagente. Ha, altresì, spiegato domanda riconvenzionale per i danni asseritamente subiti e quantificati in euro 66.000,00, derivanti dalla condotta infedele del ricorrente, il quale avrebbe posto in essere il cd. svuotamento di portafoglio, indirizzando la clientela verso altra compagnia assicuratrice.
Ritenuta superflua la prova testimoniale articolata, acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Al riguardo, in via preliminare, va detto che parte resistente, costituendosi ritualmente in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle doglianze rivendicate dal ricorrente per il periodo antecedente all'acquisizione del mandato di Agenzia e ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa della società L.B.C. Assicurazioni sas Parte_3 [...]
Controparte_8 . Il Giudicante ha ritenuto di respingere la richiesta di chiamata in causa del terzo, in quanto parte ricorrente non ha rivendicato indennità o provvigioni maturate nel corso dei rapporti di subagenzia intercorsi con le precedenti mandatarie, bensì indennità ricollegabili esclusivamente alla cessazione del rapporto di subagenzia. Tuttavia, stabilire se il mutamento della persona dell'agente abbia comportato una vicenda successoria inquadrabile nell'art. 2112 c.c. appare rilevante al solo fine di determinare l'anzianità di gestione del subagente rilevante al fine di determinare l'ammontare di alcune indennità collegate alla cessazione del rapporto.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve escludersi, in linea generale, l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. con riferimento al rapporto di agenzia e subagenzia, cui sarebbe al più applicabile, sempre che ne ricorrano i presupposti (nel caso, peraltro nemmeno invocati), l'art. 2560 c.c. relativo alla aziende. successione di
In ogni caso, anche a voler ritenere astrattamente applicabile la norma dell'art. 2112 c.c., vanno comunque ricordate le condizioni che ne circoscrivono l'applicazione: infatti,
può ravvisarsi in astratto una cessione di un complesso di beni organizzati e la fattispecie del trasferimento di azienda, in tutti i casi in cui si verifica la sostituzione della persona del titolare, quale sia il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attua, ma resta in ogni caso ferma del complesso dell'impresa. l'organizzazione dei beni destinati all'esercizio
Tale principio può operare anche con riferimento all'attività organizzata dall'agente di assicurazioni in gestione libera, nel caso in cui si abbia la retrocessione dell'azienda al preponente ed il successivo trasferimento di essa, da parte di quest'ultimo, al nuovo agente, sempre che l'entità economica conservi la propria identità e la gestione dell'azienda venga proseguita senza interruzione dal nuovo titolare lo stesso personale impiegato prima del trasferimento: con in questa ipotesi, infatti, il nuovo agente, tramite la preponente, subentra nella gestione del portafoglio dell'agenzia e nell'organizzazione dei mezzi materiali e personali predisposti dall'agente cessante
(Cass. Sent. n. 17063/2015). Nel caso in esame, tuttavia, non è stato allegato alcun subentro, da parte della resistente, nei beni strumentali e nei locali del precedente agente, ne' l'utilizzo del personale già in forza allo stesso. Non è stato, inoltre, prodotto alcun contratto che faccia riferimento, anche implicito, al precedente rapporto di subagenzia, per cui non può ritenersi integrata l'ipotesi dell'unicità del rapporto di subagenzia proseguito, senza soluzione di continuità, per conto delle diverse società dedotte in ricorso e, da ultimo, con la parte resistente.
Nel merito, va rilevato quanto segue.
Va premesso che il contratto di subagenzia è un subcontratto funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia ed è quindi regolato, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento predetto, dalla disciplina di quest'ultimo, dal quale si distingue in quanto il subagente promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell'agente e non anche di un'impresa assicuratrice, di cui, pertanto, non ha il potere rappresentativo, salvo espressa attribuzione da parte della stessa (Cass., n. 15645/2017).
Parte ricorrente ha chiesto in primo luogo, il pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato, in considerazione delle analogie strutturali tra i rapporti di agenzia e quelli di lavoro subordinato e dell'assenza di una specifica regolamentazione per i primi, l'applicabilità analogica a questi dell'art. 2119 c.c. relativamente agli istituti del recesso per giusta causa, dell'una e dell'altra parte, del preavviso e della connessa indennità sostitutiva.
Da tale analogia discende l'applicabilità, sia pure con i dovuti adattamenti derivanti dalla peculiarità del contratto di agenzia, dei principi essenziali al riguardo elaborati dalla giurisprudenza. In particolare, per quanto attiene all'immediatezza della contestazione del recesso senza preavviso per giusta causa, va anzitutto evidenziato che il particolare rigore formale e cronologico caratterizzante tale ipotesi di risoluzione del rapporto opera solo in relazione a quella posta in essere dal datore di lavoro o preponente, sicché, ove a recedere sia il lavoratore (o preposto), può tenersi conto anche di ragioni non esposte nella relativa comunicazione o, addirittura, successive (v. Cass. sez. lav.
5.2.93 n. 1434, e 20.4.99 n. 3898), senza alcun pregiudizio, non solo ai fini della legittimità del recesso, ma anche della spettanza della relativa indennità (Cass., n. 23455/2004). Pertanto, ove l'agente versi in una situazione di grave inadempimento ai suoi obblighi che integri gli estremi della giusta causa, il preponente può recedere in tronco dal rapporto senza l'obbligo di corrispondere l'indennità di mancato preavviso. Nel caso in esame, come si evince dagli stessi documenti depositati da parte ricorrente (cfr, in particolare, doc n. 6 parte ricorrente), la cessazione del rapporto è avvenuto su iniziativa della resistente per giusta causa addebitabile al ricorrente. Quest'ultimo, nel ricorso, non ha in alcun modo posto in discussione ovvero impugnato la giusta causa di recesso, né ha chiesto dichiararsi la illegittimità della risoluzione unilaterale del contratto per insussistenza della giusta causa di recesso, con la conseguenza che quest'ultimo resta cristallizzato nella comunicazione con la quale la resistente ha risolto unilateralmente il vincolo contrattuale. Ne deriva che, essendo il rapporto di subagenzia cessato per giusta causa imputabile al subagente, non è dovuta alcuna indennità sostituiva del preavviso.
Analogamente, per quanto concerne la domanda di pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, va detto che l'art. 1751, 1° comma, c.c. prevede che all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
• l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Perché sussista il primo requisito è necessario, da un lato, verificare se l'agente abbia o meno procurato nuovi clienti o se i clienti già acquisiti dal preponente, siano stati, per opera dell'agente, sviluppati sensibilmente», in misura superiore, cioè, ad una crescita fisiologica derivante da un normale incremento delle condizioni del mercato o dal settore in cui l'agente operi. In altre parole, lo sviluppo delle relazioni commerciali con un cliente preesistente deve essere così rilevante da poter considerare tale ampliamento economicamente equivalente all'acquisizione di un nuovo cliente.
Dall'altro lato, occorre che tali clienti (nuovi o sviluppati), e solo questi, continuino a concludere affari con il preponente anche dopo la cessazione del rapporto con l'agente. È necessario, quindi, che il valore prodotto dall'agente rimanga, in futuro, al preponente, dopo la cessazione del rapporto, essendo irrilevante che durante il rapporto l'agente abbia aumentato il fatturato sviluppando, anche considerevolmente, gli affari del preponente: il vantaggio che il preponente ha ricevuto durante il rapporto, infatti, è stato già compensato dalle provvigioni pagate. È determinante, infine, che il valore prodotto dall'agente sia stabile, dovendo permanere anche dopo la cessazione del rapporto, e rilevante.
Qualora si realizzi tale prima condizione, occorre, inoltre, che il pagamento di tale indennità «sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti». Si tratta, quindi, di valutare la perdita subita dall'agente in termini provvigionali con riferimento alla clientela nuova o sostanzialmente sviluppata.
L'indennità non è dovuta - oltre che nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui al 1° comma dell'art. 1751 c.c.-, altresì nei casi di recesso del preponente per un inadempimento imputabile all'agente, che per la sua gravità non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, nonché in caso di recesso dell'agente o cessione, da parte dell'agente, del proprio contratto ad un terzo, salvo il caso in cui il recesso dell'agente sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività. Nel caso in esame, costituisce circostanza risultante per tabulas che la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per recesso per giusta causa imputabile all'agente, per cui anche questa indennità non è dovuta. Né appare fondata la domanda di condanna al pagamento delle indennità di cui agli artt. 15, 16, 23, 28, 29, 31 e 32 dell'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti dell'INA ASSITALIA del 1986" come richiesto in ricorso. Al riguardo, come giustamente rilevato da parte resistente, si applica al caso in esame l'art. 21 dell'Accordo "Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti dell'Ina SS del
1986, rubricato per l'appunto "Recesso per giusta causa” ove, dettagliatamente, si specifica che in caso di scioglimento del contratto di subagenzia per recesso dell'Agente Generale o del
Subagente per giusta causa:1) non è dovuto alcun preavviso 2) se recedente è l'Agente Generale, al Subagente spettano le indennità di risoluzione di cui agli art. 31 a 36.
Dunque, in caso di recesso per giusta causa del preponente, non sono dovute le indennità di cui agli artt. 15,16,23,28,29,30, ma quelle di cui agli artt. da 31 a 36.
Per quanto concerne le indennità di cui agli artt. 31 e 32 richieste in ricorso, le stesse, come si legge nell'accordo nazionale prodotto da parte ricorrente, sono determinate sulla base della media delle percentuali delle provvigioni maturate rispettivamente nei rami di cui all'art. 28 del medesimo Accordo e nel ramo vita. Tuttavia, parte ricorrente ha prodotto tardivamente, in quanto successivamente al deposito del ricorso, le provvigioni maturate nel corso del rapporto di subagenzia, per cui deve ritenersi decaduto dalla relativa produzione. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale “Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale, sicché, il giudice ne può ammettere la produzione, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e, in appello, ai sensi dell'art.437 c.p.c., secondo una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità, ove ritenga tali mezzi di prova comunque ammissibili, perché rilevanti e indispensabili ai fini del decidere". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse consentito la produzione, nel corso del giudizio, dell'istanza di fallimento, posto che la questione dell'infrannualità del credito, per il pagamento del TFR e delle ultime mensilità al Fondo di Garanzia, era sorta solo con la memoria difensiva dell'Istituto)
(Sez. L, Sentenza n. 14820 del 15/07/2015).
Nel caso in esame, la tardiva produzione in giudizio delle provvigioni maturate, non può ritenersi giustificata né dal tempo della formazione dei documenti, trattandosi ovviamente di documenti formati anteriormente alla costituzione in giudizio, né dall'evolversi della vicenda processuale ed, in particolare, dalla costituzione del convenuto, trattandosi di documenti idonei a fornire la prova del diritto alla corresponsione delle indennità richieste, per cui la loro tardiva produzione non può che comportare la decadenza dal diritto alla relativa produzione.
Inoltre e per completezza motivazionale, va precisato che la tardiva produzione non può essere giustificata dalla incapienza della busta telematica, come dedotto dal difensore di parte ricorrente all'udienza del 31 gennaio 2024. Premesso che tale circostanza è stata solo dedotta e non provata, va detto che in ogni caso l'art. 51, co. 2, lett. a) e b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dispone che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza". Dunque, anche nel caso in cui il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante invii di più messaggi di posta elettronica certificata che, tuttavia, per essere tempestivi, devono avvenire entro la fine del giorno di scadenza che, nel caso in esame, non può che coincidere con il giorno in cui
è stato depositato il ricorso. Alla luce di tali considerazioni, dovendo considerarsi tardivo il deposito della documentazione attestante le provvigioni maturate nel corso del rapporto di subagenzia, la domanda non può che essere respinta.
Resta da analizzare la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente e avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla condotta inadempiente del ricorrente, il quale avrebbe indirizzato la clientela del ramo rc auto presso altre compagnie assicuratrici, ponendo in essere il cd svuotamento del portafoglio. La domanda, così come formulata, non può che essere respinta. Ed invero, la stessa risulta estremamente generica in quanto nulla ha dedotto la parte né con riferimento a quali sarebbero stati i clienti indirizzati verso altre compagnie assicuratrici, nè quali sarebbero state le compagnie assicuratrici con le quali sarebbero stati conclusi i nuovi contratti di assicurazione, né quale sarebbe stato il danno asseritamente subito, del quale non è stata in alcun modo fornita la prova.
Conseguentemente, anche la prova testimoniale articolata si è rivelata inammissibile, per la estrema genericità dei fatti storici sulla quale avrebbe dovuto vertere.
Anche la domanda riconvenzionale, dunque, non può che essere respinta.
L'esito globale della lite giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) compensa le spese.
4) Si comunichi
Nola, lì 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini