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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1162\2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA AL Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa TA TO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1162 \2025 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 465/2025 del 4.3.2025 pubbl. il 5.3.2025
DA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e per essa quale mandataria con il patrocinio dell'avv. Gaetano Parte_2
Bovenzi, come da procura acclusa all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Passerini n. 7, Monza – Email_1 appellante
contro
:
(C.F. ) e ( ), con CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Anna Paola Manfredi, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima, in Via Rusconi n. 27, Como –
Email_2 appellati
Oggetto: fideiussione
*
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia codesta Ill.ma Corte disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, richiamata ogni eccezione e istanza anche di carattere istruttorio formulata nel primo grado di giudizio, in riforma della sentenza per i motivi dedotti nel presente atto, così giudicare:
NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 465/2025 pubblicata il 05/03/2025, RG 2810/2023, repert. 887/2025 del 05/03/2025 emessa dal Tribunale di Monza, dott.ssa Chiara Binetti nell'ambito del procedimento civile RG
2810/2023 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 176/2023 del 19/1/2023 RG 10323/2022 emesso dal
Tribunale di Monza, notificata il 13.3.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE respingere l'avversa opposizione e tutte le domande azionate dagli attori/ opponenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 176/2023 RG 10323/2022 emesso dal Tribunale di Monza nei confronti di ( ) residente a [...] e CP_1 C.F._3 CP_2
( ) residente a [...]
[...] C.F._2
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di rifiuto della domanda in via principale, condannare i Sigg.ri CP_1
( ) residente a [...] e
[...] C.F._3 CP_2
( ) residente a [...] al pagamento in favore C.F._2 della società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 dell'importo di € 184.500,18, ovvero della diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo effettivo”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e del procedimento monitorio, oltre alla rifusione integrale delle spese”.
-Per gli appellati e CP_1 CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello così giudicare pagina 2 di 8 In via principale e nel merito: disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e tutte le statuizioni contenute nella sentenza n.465/2025 pubblicata in data 05.03.2025, R.G.
2810/2023, rep. 887/2025 del 05.03.2025 emessa dal Tribunale di Monza, dott.ssa Chiara Binetti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze oltre al rimborso delle spese generali, Cpa e Iva come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio
a impugnato la sentenza n. 465/2025 del Tribunale di Parte_1
Monza, che ha così disposto:
“1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la convenuta opposta a rifondere agli attori opponenti le spese di lite, liquidate in euro
7.052,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge”.
B. Il giudizio di primo grado
a seguire semplicemente “ ”) ha ottenuto dal Tribunale di Monza Parte_3 Pt_3 decreto ingiuntivo nei confronti di ed per la somma di euro CP_1 CP_2
184.500,18 oltre interessi e spese della procedura, in ragione della fideiussione omnibus sottoscritta da questi ultimi in data 11.2.2005 a favore di per garantire le Controparte_3
Cont obbligazioni derivanti da un mutuo fondiario stipulato da (a seguire “ ). Controparte_4
Sul punto, ha rilevato: Pt_3
Cont che in data 3.3.17 aveva comunicato al debitore e ai garanti Controparte_3
e a revoca del finanziamento;
CP_1 CP_2 che in data 29.12.17 era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Monza;
CP_6 che in data 9.1.18 aveva comunicato ai fideiussori la messa in mora Controparte_3
e la revoca delle posizioni debitorie ammontanti ad euro 292.705,30; che in data 23.12.21 aveva ceduto in blocco a una serie di Controparte_3 Pt_3
Cont crediti pecuniari, tra i quali il credito verso e i sono opposti al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca. Hanno CP_1 CP_2 contestato la carenza di legittimazione sostanziale di nonché la nullità parziale del contratto di Pt_3 fideiussione sottoscritto dagli stessi per violazione dell'art. 2 L. 287/1990. pagina 3 di 8 Sotto quest'ultimo profilo, gli opponenti hanno sostenuto che la clausola della fideiussione con la quale
è stata prevista una deroga alla disciplina legislativa contenuta nell'art. 1957 c.c. (art. 6 del doc. 6 fasc. monitorio) sarebbe nulla, in quanto conforme ad un modello di fideiussione predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ritenuto contrastante con la normativa a tutela della concorrenza con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Trattasi della seguente clausola: “I diritti derivanti al banco dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Hanno quindi ritenuto che dalla nullità della clausola in oggetto consegua l'applicazione della norma codicistica e che la creditrice, non avendo proposto le sue istanze nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., sia pertanto decaduta dal diritto di ottenere il pagamento.
regolarmente costituitasi, ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Pt_3 ingiuntivo.
Si è successivamente costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Parte_1
e per essa, quale mandataria, (a seguire semplicemente “ ”),
[...] Pt_2 Parte_1 dando atto di aver incorporato in data 29.12.23. Pt_3
C. La sentenza del Tribunale
Il primo giudice ha in primo luogo ritenuto provata la titolarità del credito oggetto di giudizio da parte di , in ragione della produzione del contratto di cessione e dell'estratto della Gazzetta Parte_1
Ufficiale.
Ha poi considerato fondata l'eccezione di nullità parziale della fideiussione sollevata dagli opponenti in relazione al disposto di cui all'art. 6 del contratto, che ha derogato alla disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c.
Sul punto, il Tribunale ha rilevato:
- che il contratto di fideiussione omnibus, contenente tutte e tre le clausole oggetto di indagine da parte della Banca d'Italia, risale al 2005, ed è quindi stato stipulato nel periodo temporale oggetto dell'istruttoria condotta dall'Autorità al fine di individuare i profili anticoncorrenziali (ossia l'arco temporale compreso tra il 2002-2005);
- che gli opponenti hanno assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante, in quanto “hanno impugnato e contestato la fideiussione in atti (doc.7) e hanno depositato: doc. 5) il provvedimento
Banca d'Italia n. 55 del 2.05.2005 e, doc. 6) lo schema ABI 2003”; pagina 4 di 8 - che non ha offerto la prova contraria in merito all'assenza di una intesa illecita. Parte_1
Il primo giudice, dichiarata la nullità della suddetta clausola n. 6, ha quindi ritenuto applicabile la disciplina codicistica di cui all'art. 1957 c.c., la quale prevede che i fideiussori rimangano obbligati pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi.
In punto di fatto, il Tribunale ha rilevato che in data 3.3.2017 la creditrice originaria aveva intimato al debitore principale e ai fideiussori la revoca dei fidi e il recesso dal contratto di conto corrente, e che da tale momento decorreva il termine semestrale della creditrice per proporre istanze contro il debitore principale (dichiarato poi fallito con sentenza del 28.12.2017). Ha quindi ritenuto, non avendo l'opposta successivamente agito nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale, che questa sia decaduta dai suoi diritti nei confronti dei garanti.
Per tali ragioni ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
D. I motivi di appello
L'appellante ha formulato due motivi di appello.
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale ex art. 1419 c.c. della clausola della fideiussione che deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. senza aver prima verificato la qualifica di consumatore in capo ai garanti.
Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza:
- nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di estendere la nullità della singola clausola all'intero contratto;
-nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova in ordine all'illiceità, sotto il profilo anticoncorrenziale ex art. 2 L 287/1990, della clausola n. 6 conforme al modello ABI;
-nella parte in cui ha ritenuto la creditrice decaduta, quanto alla pretesa fatta valere, nei confronti dei garanti. Sul punto ha osservato infatti che “la risoluzione contrattuale è conseguente all'apertura della procedura concorsuale, come riferito ai fideiussori con missiva del 9.1.2018 a cui seguiva la messa a sofferenza nel marzo 2018”.
E. La posizione degli appellati
Parte appellata ha insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato, con riferimento ad entrambi i motivi di gravame. Ha riproposto le motivazioni espresse nella sentenza ed eccepito, con specifico riferimento al primo motivo di gravame, che il riferimento alla qualifica di consumatori dei garanti costituisce un'allegazione nuova e in quanto tale inammissibile. pagina 5 di 8
F. Il giudizio di secondo grado
All'esito della prima udienza, l'8.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e il Consigliere istruttore ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 5.11.2025, previa concessione del termine per il deposito delle note conclusive.
All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e debba essere accolto per le seguenti ragioni.
1. Con il primo motivo l'appellante censura la declaratoria di nullità dell'art. 6 del contratto, che deroga al disposto di cui all' art. 1957 c.c., in assenza di un previo accertamento sulla qualifica di consumatore di Parte_4
Sul punto, si deve rilevare la novità dell'allegazione svolta dall'appellante circa la natura di consumatori degli appellati, e la conseguenziale inammissibilità della stessa.
Il primo giudice non ha dichiarato la nullità della clausola suddetta per violazione della disciplina consumeristica, né avrebbe potuto, dal momento che la natura di consumatore dei garanti non è stata allegata nel giudizio di primo grado, né era desumibile aliunde.
Diversamente, il Tribunale ha accertato la nullità della previsione pattizia di cui all'art. 6 perché in contrasto con la disciplina antitrust, e non in ragione della natura vessatoria della stessa sulla base della normativa consumeristica.
Il primo motivo è quindi infondato.
2. Quanto al secondo motivo, esso è fondato nella parte in cui l'appellante sostiene che la creditrice, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Sul punto occorre in primo luogo precisare che il primo il giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha esplicitamente escluso che la nullità della singola clausola si ripercuota sull'intero contratto di fideiussione, venendo in considerazione un'ipotesi di nullità parziale, riferibile alla sola clausola n. 6 del contratto.
Riguardo alla sussistenza dell'illiceità anticoncorrenziale ex art. 2 L. 287/1990 della clausola suddetta, in quanto conforme al modello ABI, e alla nullità della stessa, si deve osservare in modo assorbente che, pur a seguito della dichiarata nullità della clausola n.
6 - con conseguenziale reviviscenza della disciplina legale, e quindi del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. - e dunque a prescindere da ogni questione in punto di nullità dell'art. 6, comunque il creditore ha proposto le sue istanze pagina 6 di 8 tempestivamente nei confronti dei debitore e dei garanti e quindi non è incorso nella decadenza semestrale contemplata dalla norma.
Più precisamente, si rileva, in punto di fatto, che la Banca creditrice ha chiesto l'immediato pagamento e comunicato il recesso (revoca dei fidi) dal contratto al debitore e ai garanti con missiva in data
3.3.2017 (doc. 9 fascicolo monitorio).
È stato poi dichiarato il Fallimento del debitore principale, avvenuto il 28.12.2017, e la Banca si è insinuata al passivo in data 4.4.2018, come peraltro si ricava dalla missiva inviata dal creditore ai fideiussori in data 9.1.2018 (doc. 10 fascicolo monitorio).
Ciò premesso, in punto di diritto si osserva innanzitutto che il tenore complessivo della garanzia prestata dagli odierni appellati (doc. 6 fascicolo monitorio) depone per la qualificazione della stessa come garanzia a prima richiesta.
L'art. 7 stabilisce, infatti, che il fideiussore “è tenuto a pagare immediatamente al a semplice CP_3 richiesta scritta” e l'art. 8 prevede che la fideiussione garantirà l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla Banca anche nel caso in cui i contratti da cui sorgono le obbligazioni garantite siano dichiarati invalidi.
Secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione, al quale aderisce anche questa Corte
d'Appello, la natura di garanzia a prima richiesta della fideiussione consente di ritenere osservato il termine decadenziale di cui all'art. 1957 cc anche se l'iniziativa è assunta mediante una richiesta stragiudiziale (da ultimo, Cass. 5179/2025, secondo cui: “in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”).
Conseguentemente, nel caso di specie risulta rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., dal momento che la banca creditrice ha inviato al debitore e ai garanti apposita comunicazione in data
3.3.2017, con la quale ha richiesto il pagamento contestualmente alla revoca dell'affidamento (che ha determinato l'esigibilità del credito e, quindi, la decorrenza del termine ex art. 1957 c.c.).
Pertanto, avendo il creditore proposto le sue istanze tempestivamente nei confronti dei debitore e dei garanti non è incorso nel termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Per tali ragioni l'appello deve essere accolto in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la pretesa azionata in via monitoria da nei confronti dei garanti, odierni appellati, Parte_1
è fondata.
pagina 7 di 8 e devono pertanto essere condannati al pagamento in solido a favore della parte CP_1 CP_2 appellante della somma di euro 184.500,18 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 3.3.2017 al saldo, come da domanda svolta con il ricorso per decreto ingiuntivo e ribadita in questa in sede.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico solidale di e CP_1 [...] per entrambi i gradi di giudizio e liquidate, come da dispositivo, a favore dell'appellante, CP_2 sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. r.g. 1162/2025, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 465/2025 del Tribunale di Monza, così dispone:
1) condanna e al pagamento in solido in favore di CP_1 CP_2
e per essa quale mandataria di euro Parte_1 Parte_2
184.500,18 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 3.3.2017 al saldo;
2) condanna e al pagamento in solido delle spese di lite a CP_1 CP_2 favore dell'appellante, liquidate per compensi in euro 8.433,00 per il primo grado di giudizio e in euro 9.991,00 per il presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura 15%.
Milano, 5.11.2025
Il consigliere est.
TA TO
Il Presidente
NA AL
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Spadaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA AL Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa TA TO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1162 \2025 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 465/2025 del 4.3.2025 pubbl. il 5.3.2025
DA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e per essa quale mandataria con il patrocinio dell'avv. Gaetano Parte_2
Bovenzi, come da procura acclusa all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Passerini n. 7, Monza – Email_1 appellante
contro
:
(C.F. ) e ( ), con CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Anna Paola Manfredi, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima, in Via Rusconi n. 27, Como –
Email_2 appellati
Oggetto: fideiussione
*
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia codesta Ill.ma Corte disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, richiamata ogni eccezione e istanza anche di carattere istruttorio formulata nel primo grado di giudizio, in riforma della sentenza per i motivi dedotti nel presente atto, così giudicare:
NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 465/2025 pubblicata il 05/03/2025, RG 2810/2023, repert. 887/2025 del 05/03/2025 emessa dal Tribunale di Monza, dott.ssa Chiara Binetti nell'ambito del procedimento civile RG
2810/2023 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 176/2023 del 19/1/2023 RG 10323/2022 emesso dal
Tribunale di Monza, notificata il 13.3.2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE respingere l'avversa opposizione e tutte le domande azionate dagli attori/ opponenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 176/2023 RG 10323/2022 emesso dal Tribunale di Monza nei confronti di ( ) residente a [...] e CP_1 C.F._3 CP_2
( ) residente a [...]
[...] C.F._2
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di rifiuto della domanda in via principale, condannare i Sigg.ri CP_1
( ) residente a [...] e
[...] C.F._3 CP_2
( ) residente a [...] al pagamento in favore C.F._2 della società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 dell'importo di € 184.500,18, ovvero della diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo effettivo”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e del procedimento monitorio, oltre alla rifusione integrale delle spese”.
-Per gli appellati e CP_1 CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello così giudicare pagina 2 di 8 In via principale e nel merito: disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e tutte le statuizioni contenute nella sentenza n.465/2025 pubblicata in data 05.03.2025, R.G.
2810/2023, rep. 887/2025 del 05.03.2025 emessa dal Tribunale di Monza, dott.ssa Chiara Binetti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze oltre al rimborso delle spese generali, Cpa e Iva come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio
a impugnato la sentenza n. 465/2025 del Tribunale di Parte_1
Monza, che ha così disposto:
“1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la convenuta opposta a rifondere agli attori opponenti le spese di lite, liquidate in euro
7.052,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge”.
B. Il giudizio di primo grado
a seguire semplicemente “ ”) ha ottenuto dal Tribunale di Monza Parte_3 Pt_3 decreto ingiuntivo nei confronti di ed per la somma di euro CP_1 CP_2
184.500,18 oltre interessi e spese della procedura, in ragione della fideiussione omnibus sottoscritta da questi ultimi in data 11.2.2005 a favore di per garantire le Controparte_3
Cont obbligazioni derivanti da un mutuo fondiario stipulato da (a seguire “ ). Controparte_4
Sul punto, ha rilevato: Pt_3
Cont che in data 3.3.17 aveva comunicato al debitore e ai garanti Controparte_3
e a revoca del finanziamento;
CP_1 CP_2 che in data 29.12.17 era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Monza;
CP_6 che in data 9.1.18 aveva comunicato ai fideiussori la messa in mora Controparte_3
e la revoca delle posizioni debitorie ammontanti ad euro 292.705,30; che in data 23.12.21 aveva ceduto in blocco a una serie di Controparte_3 Pt_3
Cont crediti pecuniari, tra i quali il credito verso e i sono opposti al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca. Hanno CP_1 CP_2 contestato la carenza di legittimazione sostanziale di nonché la nullità parziale del contratto di Pt_3 fideiussione sottoscritto dagli stessi per violazione dell'art. 2 L. 287/1990. pagina 3 di 8 Sotto quest'ultimo profilo, gli opponenti hanno sostenuto che la clausola della fideiussione con la quale
è stata prevista una deroga alla disciplina legislativa contenuta nell'art. 1957 c.c. (art. 6 del doc. 6 fasc. monitorio) sarebbe nulla, in quanto conforme ad un modello di fideiussione predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ritenuto contrastante con la normativa a tutela della concorrenza con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Trattasi della seguente clausola: “I diritti derivanti al banco dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuto ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Hanno quindi ritenuto che dalla nullità della clausola in oggetto consegua l'applicazione della norma codicistica e che la creditrice, non avendo proposto le sue istanze nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., sia pertanto decaduta dal diritto di ottenere il pagamento.
regolarmente costituitasi, ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Pt_3 ingiuntivo.
Si è successivamente costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Parte_1
e per essa, quale mandataria, (a seguire semplicemente “ ”),
[...] Pt_2 Parte_1 dando atto di aver incorporato in data 29.12.23. Pt_3
C. La sentenza del Tribunale
Il primo giudice ha in primo luogo ritenuto provata la titolarità del credito oggetto di giudizio da parte di , in ragione della produzione del contratto di cessione e dell'estratto della Gazzetta Parte_1
Ufficiale.
Ha poi considerato fondata l'eccezione di nullità parziale della fideiussione sollevata dagli opponenti in relazione al disposto di cui all'art. 6 del contratto, che ha derogato alla disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c.
Sul punto, il Tribunale ha rilevato:
- che il contratto di fideiussione omnibus, contenente tutte e tre le clausole oggetto di indagine da parte della Banca d'Italia, risale al 2005, ed è quindi stato stipulato nel periodo temporale oggetto dell'istruttoria condotta dall'Autorità al fine di individuare i profili anticoncorrenziali (ossia l'arco temporale compreso tra il 2002-2005);
- che gli opponenti hanno assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante, in quanto “hanno impugnato e contestato la fideiussione in atti (doc.7) e hanno depositato: doc. 5) il provvedimento
Banca d'Italia n. 55 del 2.05.2005 e, doc. 6) lo schema ABI 2003”; pagina 4 di 8 - che non ha offerto la prova contraria in merito all'assenza di una intesa illecita. Parte_1
Il primo giudice, dichiarata la nullità della suddetta clausola n. 6, ha quindi ritenuto applicabile la disciplina codicistica di cui all'art. 1957 c.c., la quale prevede che i fideiussori rimangano obbligati pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi.
In punto di fatto, il Tribunale ha rilevato che in data 3.3.2017 la creditrice originaria aveva intimato al debitore principale e ai fideiussori la revoca dei fidi e il recesso dal contratto di conto corrente, e che da tale momento decorreva il termine semestrale della creditrice per proporre istanze contro il debitore principale (dichiarato poi fallito con sentenza del 28.12.2017). Ha quindi ritenuto, non avendo l'opposta successivamente agito nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale, che questa sia decaduta dai suoi diritti nei confronti dei garanti.
Per tali ragioni ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
D. I motivi di appello
L'appellante ha formulato due motivi di appello.
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale ex art. 1419 c.c. della clausola della fideiussione che deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. senza aver prima verificato la qualifica di consumatore in capo ai garanti.
Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza:
- nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di estendere la nullità della singola clausola all'intero contratto;
-nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova in ordine all'illiceità, sotto il profilo anticoncorrenziale ex art. 2 L 287/1990, della clausola n. 6 conforme al modello ABI;
-nella parte in cui ha ritenuto la creditrice decaduta, quanto alla pretesa fatta valere, nei confronti dei garanti. Sul punto ha osservato infatti che “la risoluzione contrattuale è conseguente all'apertura della procedura concorsuale, come riferito ai fideiussori con missiva del 9.1.2018 a cui seguiva la messa a sofferenza nel marzo 2018”.
E. La posizione degli appellati
Parte appellata ha insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato, con riferimento ad entrambi i motivi di gravame. Ha riproposto le motivazioni espresse nella sentenza ed eccepito, con specifico riferimento al primo motivo di gravame, che il riferimento alla qualifica di consumatori dei garanti costituisce un'allegazione nuova e in quanto tale inammissibile. pagina 5 di 8
F. Il giudizio di secondo grado
All'esito della prima udienza, l'8.10.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e il Consigliere istruttore ha fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 5.11.2025, previa concessione del termine per il deposito delle note conclusive.
All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e debba essere accolto per le seguenti ragioni.
1. Con il primo motivo l'appellante censura la declaratoria di nullità dell'art. 6 del contratto, che deroga al disposto di cui all' art. 1957 c.c., in assenza di un previo accertamento sulla qualifica di consumatore di Parte_4
Sul punto, si deve rilevare la novità dell'allegazione svolta dall'appellante circa la natura di consumatori degli appellati, e la conseguenziale inammissibilità della stessa.
Il primo giudice non ha dichiarato la nullità della clausola suddetta per violazione della disciplina consumeristica, né avrebbe potuto, dal momento che la natura di consumatore dei garanti non è stata allegata nel giudizio di primo grado, né era desumibile aliunde.
Diversamente, il Tribunale ha accertato la nullità della previsione pattizia di cui all'art. 6 perché in contrasto con la disciplina antitrust, e non in ragione della natura vessatoria della stessa sulla base della normativa consumeristica.
Il primo motivo è quindi infondato.
2. Quanto al secondo motivo, esso è fondato nella parte in cui l'appellante sostiene che la creditrice, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Sul punto occorre in primo luogo precisare che il primo il giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha esplicitamente escluso che la nullità della singola clausola si ripercuota sull'intero contratto di fideiussione, venendo in considerazione un'ipotesi di nullità parziale, riferibile alla sola clausola n. 6 del contratto.
Riguardo alla sussistenza dell'illiceità anticoncorrenziale ex art. 2 L. 287/1990 della clausola suddetta, in quanto conforme al modello ABI, e alla nullità della stessa, si deve osservare in modo assorbente che, pur a seguito della dichiarata nullità della clausola n.
6 - con conseguenziale reviviscenza della disciplina legale, e quindi del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. - e dunque a prescindere da ogni questione in punto di nullità dell'art. 6, comunque il creditore ha proposto le sue istanze pagina 6 di 8 tempestivamente nei confronti dei debitore e dei garanti e quindi non è incorso nella decadenza semestrale contemplata dalla norma.
Più precisamente, si rileva, in punto di fatto, che la Banca creditrice ha chiesto l'immediato pagamento e comunicato il recesso (revoca dei fidi) dal contratto al debitore e ai garanti con missiva in data
3.3.2017 (doc. 9 fascicolo monitorio).
È stato poi dichiarato il Fallimento del debitore principale, avvenuto il 28.12.2017, e la Banca si è insinuata al passivo in data 4.4.2018, come peraltro si ricava dalla missiva inviata dal creditore ai fideiussori in data 9.1.2018 (doc. 10 fascicolo monitorio).
Ciò premesso, in punto di diritto si osserva innanzitutto che il tenore complessivo della garanzia prestata dagli odierni appellati (doc. 6 fascicolo monitorio) depone per la qualificazione della stessa come garanzia a prima richiesta.
L'art. 7 stabilisce, infatti, che il fideiussore “è tenuto a pagare immediatamente al a semplice CP_3 richiesta scritta” e l'art. 8 prevede che la fideiussione garantirà l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla Banca anche nel caso in cui i contratti da cui sorgono le obbligazioni garantite siano dichiarati invalidi.
Secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione, al quale aderisce anche questa Corte
d'Appello, la natura di garanzia a prima richiesta della fideiussione consente di ritenere osservato il termine decadenziale di cui all'art. 1957 cc anche se l'iniziativa è assunta mediante una richiesta stragiudiziale (da ultimo, Cass. 5179/2025, secondo cui: “in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”).
Conseguentemente, nel caso di specie risulta rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., dal momento che la banca creditrice ha inviato al debitore e ai garanti apposita comunicazione in data
3.3.2017, con la quale ha richiesto il pagamento contestualmente alla revoca dell'affidamento (che ha determinato l'esigibilità del credito e, quindi, la decorrenza del termine ex art. 1957 c.c.).
Pertanto, avendo il creditore proposto le sue istanze tempestivamente nei confronti dei debitore e dei garanti non è incorso nel termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Per tali ragioni l'appello deve essere accolto in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la pretesa azionata in via monitoria da nei confronti dei garanti, odierni appellati, Parte_1
è fondata.
pagina 7 di 8 e devono pertanto essere condannati al pagamento in solido a favore della parte CP_1 CP_2 appellante della somma di euro 184.500,18 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 3.3.2017 al saldo, come da domanda svolta con il ricorso per decreto ingiuntivo e ribadita in questa in sede.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico solidale di e CP_1 [...] per entrambi i gradi di giudizio e liquidate, come da dispositivo, a favore dell'appellante, CP_2 sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. r.g. 1162/2025, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 465/2025 del Tribunale di Monza, così dispone:
1) condanna e al pagamento in solido in favore di CP_1 CP_2
e per essa quale mandataria di euro Parte_1 Parte_2
184.500,18 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 3.3.2017 al saldo;
2) condanna e al pagamento in solido delle spese di lite a CP_1 CP_2 favore dell'appellante, liquidate per compensi in euro 8.433,00 per il primo grado di giudizio e in euro 9.991,00 per il presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura 15%.
Milano, 5.11.2025
Il consigliere est.
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Il Presidente
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Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Spadaro
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