Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Scioglimento S E N T E N Z A del matrimonio”. nella causa civile iscritta al n. 1793/2024 R.G. V.G. promossa congiuntamente dai coniugi:
nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Ganio nr. 10, CF. C.F._1
Parte rappresentata e difesa dall'Avv. Diana Paola, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
e
nata ad [...] il [...] e residente in [...]
Ivrea nr. 112, CF. C.F._2
Parte rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Paola Mastropieri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale sita in Montalto Dora, Via Ivrea nr. 112, catastalmente censita al N.C.E.U al
Foglio 178, sub. 27, cat A/3, classe 3, Vani 5, rendita catastale Euro 284,05, e Foglio n. 177, sub. 8, cat C/6, classe 3, cons. 13 mq, rendita catastale Euro 62,44, in comproprietà fra i coniugi, su cui grava l'onere del relativo mutuo, rimarrà definitivamente assegnata alla sig.ra che ivi Parte_2
continuerà a vivere con la figlia, con tutti gli arredi ivi contenuti, sui quali il sig. nulla vanta;
Pt_1
2) Stante l'intervenuta indipendenza economica della figlia disporre la revoca a far dalla dal Per_1
mese di maggio 2024 compreso del contributo al mantenimento della somma omnicomprensiva di euro 300,00 (diconsi trecento,00) posta a carico del padre, a titolo di mantenimento ordinario e di tutte le spese extra.
3) I coniugi danno atto di godere entrambi di sufficiente autonomia economica e di non avanzare pretese di corresponsione di alcun assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
4) Le parti, ad eccezione di quanto infra, dichiarano di aver definito tutti i rapporti economico- patrimoniali tra loro pendenti e, anche in relazione all'obbligo a carico del padre di contributo al mantenimento della figlia pregresso all'instaurazione del presente giudizio, dichiarano di non aver altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o causa eventualmente anche non dedotta derivante dal matrimonio dai medesimi contratto in Ivrea, in data 14.12.2002.
CP_ 5) Le somme erogabili dall' a titolo di contributo economico per il nucleo familiare, mediante assegni familiari, sono di spettanza della sig.ra Il sig. si impegnerà, ove necessario, Pt_2 Pt_1
a prestare il proprio consenso a tal fine.
6) Le rate del mutuo ipotecario, che grava sulla casa coniugale, cointestato fra la sig.ra e il Pt_2
sig. e di cui alle premesse e con scadenza in data 30.06.2038 continueranno ad essere Pt_1
sostenute al 50% da entrambe le parti (e così per una rata mensile di euro 205,07 – diconsi duecentocinque,07 – a carico di ogni parte).
7) In caso di vendita dell'immobile, le parti provvederanno con il ricavato all'immediata estinzione del mutuo ipotecario gravante sull'immobile sopra indicato. L'eventuale importo residuo, al netto delle somme necessarie per l'estinzione del mutuo, sarà suddiviso in parti uguali fra i coniugi. In tale ipotesi il sig. si impegna destinare la propria quota del 50% conseguente alla vendita Pt_1 dell'immobile – dedotte le somme sopra indicate – in favore della figlia mediante Parte_3
corresponsione delle somme in questione su un conto corrente unicamente intestato alla medesima.
Ove le parti non provvedano alla vendita dell'immobile entro il termine dell'estinzione naturale del mutuo ipotecario, le stesse si impegnano a cedere a titolo gratuito le quote di proprietà dell'immobile, ciascuno per il proprio 50%, in capo alla figlia Qualora il sig. estingua Parte_3 Pt_1
anticipatamente la sua quota parte del mutuo in oggetto, la sig.ra cercherà comunque – Pt_2 compatibilmente con le sue risorse economiche e con le tempistiche degli istituti di credito – mediante stipula di un nuovo contratto di mutuo alla medesima esclusivamente intestato, di estinguere il mutuo ipotecario attualmente gravante sull'immobile cointestato fra i coniugi, liberando così il signor da ogni e qualsivoglia obbligo a riguardo. Il sig. anche in tale ipotesi, si impegna Pt_1 Pt_1
a cedere a titolo gratuito la propria quota di proprietà alla figlia Parte_3
8) Le spese condominiali relative alla casa coniugale sita in Montalto Dora (TO) Via Ivrea nr. 112 continueranno ad essere ripartite secondo il criterio inquilino/proprietario secondo le tabelle elaborate da Confedilizia, Sunia, Sicet e Uniat. Ai fini della ripartizione, la sig.ra verrà considerata Pt_2 inquilina in virtù dell'assegnazione della casa avvenuta con omologa della separazione personale già intervenuta fra i coniugi e il sig. proprietario. Pertanto le spese a titolo di competenza Pt_1 dell'inquilino saranno a carico della sig.ra e le spese di competenza del proprietario saranno Pt_2
a carico dei sig.ri e in pari quota al 50% cadauno. Tutte le ulteriori spese occorrende Pt_2 Pt_1 relative all'immobile in oggetto, tra cui a titolo esemplificativo, ma non esaustivo quelle relative all'energia elettrica, gas, telefono Tari, Imu, acqua rimarranno volturate a carico della sig.ra Pt_2
9) Salvo quanto stabilito nel presente ricorso, ogni altra pendenza economica tra le parti è già stata definita e le parti si danno reciprocamente atto del fatto che ogni altra diversa questione patrimoniale, non disciplinata dal presente atto, è già stata definita in sede separata e di non avere altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo o causa.
10) Disporre la compensazione delle spese di lite.
- Ordinare al Comune di Chiaverano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Per il P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Chiaverano, Parte_1 Parte_2
in data 14.12.2002 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n.
2, Parte I).
Dalla unione è nata prole: nata a [...] il [...] e residente in [...],, Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale cartolare in data 23.6.2021, omologato con decreto in data 30.6.2022.
Con ricorso iscritto in data 1.8.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74 e da ultimo dalla Legge 6/5/2015 n.
55.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento ricorso congiunto.
All'udienza del giorno 9.4.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le medesime conclusioni di cui al ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 10.4.2025.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015.
La separazione dura ininterrottamente dal tempo dell'udienza Presidenziale cartolare di separazione per concorde affermazione delle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da oltre sei mesi dall'udienza Presidenziale cartolare del procedimento di separazione consensuale.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici.
Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere integralmente recepito, in quanto non contrario a disposizioni imperative o norme di ordine pubblico e rispondente all'interesse delle parti.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti (come richiesto dalle stesse).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti e delle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncialo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 Parte_2
in Chiaverano, in data 14.12.2002, i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...]
- ordinaall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chiaverano di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Spese compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 29.4.2025.
IL PRESIDENTE rel/est
Alessandro Scialabba