Corte Cost., sentenza 16/12/2025, n. 184
CCOST
Sentenza 16 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di uguaglianza, certezza del diritto, legittimo affidamento e libertà di iniziativa economica (artt. 3 e 41 Cost.)

    La questione non è fondata in riferimento all'applicabilità ai procedimenti in corso, in quanto vige il principio 'tempus regit actionem'. Tuttavia, è fondata in riferimento ai procedimenti conclusi, poiché la revoca degli atti autorizzativi rilasciati, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, è irragionevole e viola il legittimo affidamento e la libertà di iniziativa economica.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi eurounitari di massima diffusione delle FER e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale

    La questione è fondata poiché la revoca degli atti autorizzativi rilasciati è irragionevole e contraria ai principi di decarbonizzazione e massima diffusione delle FER.

  • Accolto
    Contrasto con l'art. 117, commi primo e terzo, Cost., in relazione ai principi della direttiva 2023/2413/UE, art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, artt. 1, 2, 7 del d.m. 21 giugno 2024 e artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale

    La questione è fondata poiché la qualifica di 'non idoneità' non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di installazione di impianti FER.

  • Accolto
    Violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e libertà di iniziativa economica (artt. 3 e 41 Cost.)

    La questione è fondata poiché la revoca degli atti autorizzativi e l'applicazione retroattiva del divieto sono irragionevoli e ledono il legittimo affidamento e la libertà di iniziativa economica.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 16-septies della direttiva 2018/2001/UE (introdotto dalla direttiva 2023/2413/UE)

    La questione non è fondata. La qualifica di 'non idoneità' non comporta un divieto assoluto ma richiede un'istruttoria rafforzata e una motivazione più solida, consentendo comunque la realizzazione degli impianti se bilanciata con la tutela del paesaggio.

  • Accolto
    Violazione dei principi del legittimo affidamento, certezza del diritto, libertà di iniziativa economica e contrasto con l'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 (artt. 3, 41 Cost. e art. 117, terzo comma, Cost.)

    La questione è fondata. La disposizione regionale introduce limiti diversi da quelli statali per gli interventi di 'revamping' e 'repowering', contrastando con la normativa statale e i principi di diffusione delle FER.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale e dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 23 del d.lgs. n. 199/2021

    La questione è fondata. L'art. 23 del d.lgs. n. 199/2021 non prevede la competenza regionale per l'individuazione di aree idonee o non idonee per impianti 'off-shore'.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42/2004

    La questione è fondata. Le disposizioni impugnate consentono l'approvazione di interventi in aree non idonee mediante un procedimento che prescinde dall'autorizzazione paesaggistica, violando la competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

  • Accolto
    Estensione consequenziale della dichiarazione di illegittimità costituzionale

    La disposizione deve essere dichiarata illegittima in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.

  • Inammissibile
    Assenza del parametro nella delibera di ricorso e mancata motivazione nello sviluppo della censura

    Le questioni sono dichiarate inammissibili per assenza del parametro nella delibera di ricorso e per mancata motivazione nello sviluppo della censura.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione sulla violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

    Le questioni sono dichiarate inammissibili per carenza di motivazione.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime12

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio eurounitario dell’interesse pubblico prevalente alla diffusione dell’energia da fonti rinnovabili, espresso dall’art. 16-septiesdella direttiva 2018/2001/UE, introdotto dall’art. 1, n. 7), della direttiva 2023/2413/UE, dell’art. 1, comma 7, legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, ai sensi del quale, nel caso in cui un progetto ricada in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee, prevale la non idoneità. La disposizione regionale va interpretata nel senso che la circostanza che un impianto insista anche su un’area dichiarata non idonea non rappresenta un impedimento assoluto alla realizzazione delle fonti rinnovabili quanto, piuttosto, l’impossibilità di accedere alla procedura autorizzatoria semplificata: ciò avviene in linea con quanto chiarito dalla S. 134/25, nonché con la normativa statale e, in particolare, con l’art. 1, comma 2, lett.b), del d.m. 21 giugno 2024, e le precedenti linee guida ministeriali ivi richiamate, in base a cui la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) va assunta all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto. È in quella sede, pertanto, che dovranno tenersi in debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento autorizzatorio non semplificato; questo consente altresì di valutare il rapporto tra le due aree in concreto e di bilanciare compiutamente la protezione della natura e la tutela dell’ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti. (Precedente: S. 134/2025 - mass.47009).

Nei procedimenti complessi e articolati in una sequenza di fasi e atti autonomi il principiotempus regit actumsi evolve in quello deltempus regit actionem, implicando che ciascuna fase del procedimento è regolata dalla legge in vigore al momento del compimento di ogni singolo atto, non dalla legge vigente al momento dell’avvio del procedimento complessivamente inteso, ossia a quello della presentazione dell’istanza. Ne consegue che, se da un lato i provvedimenti conclusi in base alla legge precedente non possono essere messi in discussione dalla legge successiva, dall’altro lato, là dove l’iterdi valutazione, come quello ambientale, sia ancora in corso, il procedimento dovrà ritenersi inciso dalla modificamedio temporeintervenuta, ossia dopo la presentazione dell’istanza ma prima dell’adozione del relativo provvedimento. (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell’art. 1, comma 2, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, nella parte in cui prevede che la nuova legge regionale si applichi anche ai procedimenti autorizzatori in corso. La previsione, stabilendo l’applicabilità della nuova disciplina regionale anche ai procedimenti in corso, oltre a risultare conforme a consolidata giurisprudenza amministrativa, non viola i parametri evocati dal rimettente, dovendosi escludere un affidamento costituzionalmente tutelato del cittadino a che, una volta che un procedimento amministrativo sia stato avviato sotto il vigore di una disciplina, esso venga necessariamente concluso sulla base della medesima disciplina).

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett.s), Cost., dell’art. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, nella parte in cui, nel complesso, stabiliscono un nuovo procedimento autorizzatorio, nonché divieti, criteri, modalità e aree di intervento per la realizzazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) difformi e ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale. Il ricorso del Governo difetta integralmente di motivazione sulla lesione della competenza esclusiva statale.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai parametri interposti rappresentati dai principi espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché degli artt. 3 e 4, lett.e), dello statuto speciale, l’art. 1, comma 5, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, che introduce un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee. Sebbene, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia di promozione delle energie rinnovabili, il potere di individuare con legge regionale le aree idonee è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, l’inidoneità non può mai equivalere, come stabilisce la disposizione impugnata dal Governo, a un divieto assoluto e aprioristico. L’assetto delle competenze complessivamente delineato, infatti, da un lato è funzionale a dare risalto all’autonomia regionale e, dall’altro lato, si rivela idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (in base al noto fattoreNimby: not in my backyard), in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili anche nell’interesse delle future generazioni. (Precedenti: S. 134/2025 - mass. 47009; S. 216/2022 - mass. 45113).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi eurounitari volti alla massima diffusione degli impianti FER, come attuati dall’art. 23 del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché delle competenze di cui agli artt. 3 e 4, lett.e), dello statuto speciale, l’art. 1, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, là dove individua le aree non idonee alla realizzazione degli impiantioff-shore. Nell’individuare con legge le aree idonee e non idonee, le regioni possono farlo esclusivamente con riferimento a quelle “a terra”, mentre l’individuazione dei sitioff-shoreidonei all’installazione di impianti FER è di competenza statale, mediante la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo, ferma restando la competenza del Ministro dell’ambiente e la sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio dell’autorizzazione unica.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 4, lett.e), dello statuto speciale e dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio eurounitario di massima diffusione degli impianti FER, con assorbimento degli altri profili, l’art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, che introduce diverse tipologie di limiti all’attività direpoweringerevamping, legate sia all’estensione delle superfici interessate sia, di fatto, al numero di aerogeneratori di nuova generazione autorizzabili. La disposizione impugnata dal Governo stabilisce un criterio estraneo sia alle previsioni statali di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, sia a quanto stabilito dal d.m. del 21 giugno 2024, che hanno attribuito alle regioni la competenza a individuare aree idonee e non idonee, e non a introdurre criteri limitativi alla diffusione di impianti FER alternativi a (e in contrasto con) quelli previsti dal legislatore statale.

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 97 Cost., dell’art. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, nella parte in cui, nel complesso, stabiliscono un nuovo procedimento autorizzatorio, nonché divieti, criteri, modalità e aree di intervento per la realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER) difformi e ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale. La delibera di proposizione del ricorso del Governo, approvata nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2025, non indica tale parametro, mentre il ricorso vi fa riferimento solo nel titolo della prima parte motiva, senza sviluppare la censura nella parte descrittiva.

Il principio del legittimo affidamento non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici; tuttavia, occorre che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto. (Precedenti: S. 216/2023 - mass. 45905; S. 145/2022 - mass. 44840: S. 54/2019 - mass. 41865). Il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici in corso impone un loro stretto scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa. (Precedente: S. 134/2025 - mass. 47710). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 2, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, limitatamente alle parole «, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi». La disposizione regionale impugnata dal Governo trasmoda in una disciplina irragionevolmente limitativa del legittimo affidamento, ponendosi in contrasto con il principio della certezza del diritto, poiché determina una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico. Inoltre, la previsione della modifica irreversibile dello stato dei luoghi quale unico limite alla retroattività integra anche la violazione del principio di ragionevolezza nonché della libertà di iniziativa economica privata, tanto più che gli operatori, una volta completate positivamente le procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, hanno, di norma, sostenuto ingenti costi tecnici e amministrativi. Infine, impedendo la realizzazione di impianti già autorizzati, la disposizione impugnata non è neppure coerente con i principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, così come attuati dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, i quali si impongono quali limiti alle competenze di cui agli artt. 3 e 4, lett.e, dello statuto speciale). (Precedenti: S. 88/2025 - mass. 46791; S. 28/2025 - mass. 46669).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 6, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, che delega la Giunta regionale a definire i criteri e le procedure del dibattito pubblico e le modalità di coinvolgimento delle popolazioni interessate, nonché i criteri di istruttoria e di valutazione delle istanze. La contestuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina del procedimento chiamato a superare il divieto di installazione degli impianti FER in area non idonea, difforme da quella statale, travolge anche la delega alla Giunta regionale volta a definire criteri e procedure per le fasi previste con tale procedimento.

La conservazione ambientale e paesaggistica, affidata alla cura esclusiva dello Stato, consente al legislatore di vincolare, con norme qualificabili come riforme economico-sociali, anche le competenze previste in materia dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale. (Precedenti:S. 160/2021 - mass. 44139; S. 178/2018 - mass. 40197; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 103/2017 - mass.40606). L’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 cod. beni culturali è norma di grande riforma economico-sociale che le Regioni a statuto speciale devono rispettare, in quanto adottata nell’ambito della competenza esclusiva statale nella materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lett.s), Cost. (Precedente: S. 238/2013 - mass. 37379). La legislazione regionale non può prevedere una procedura per l’autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti statali di protezione ambientale, i quali dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica. (Precedenti:S. 22/2025 -mass. 46692; S. 160/2021 - mass.44139). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 4, lett.e, dello statuto speciale, nonché all’art. 117, secondo comma, lett.s, Cost., in relazione agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, con assorbimento degli altri profili di censura, l’art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. n. 20 del 2024, il quale prevede, in caso di area non idonea, la possibilità comunque di installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile, FER, mediante l’attivazione di un procedimentoad hoce alquanto articolato che può concludersi con la possibilità, per il proponente, di presentare un’istanza per la realizzazione dell’intervento anche a prescindere dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 cod. beni culturali, utilizzando il regime della PAS o dell’AU previsto per le aree ordinarie. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con una norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare, in quanto adottata nell’ambito della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali). (Precedente: S. 189/2016 - mass. 39011).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi di decarbonizzazione e massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, degli artt. 3 e 4, lett.e), dello statuto speciale, nonché dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e libertà di iniziativa economica, l’art. 1, comma 5, quarto periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, là dove prevede che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee sono privi di efficacia. La disposizione impugnata dal Governo elide tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili in assenza di adeguate ragioni, di carattere tecnico o scientifico, così vanificando i costi sostenuti dagli operatori e gli obiettivi comuni di decarbonizzazione.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi di decarbonizzazione e massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché degli artt. 3 e 4, lett.e), dello statuto speciale, l’art. 1, comma 5, secondo e terzo periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, là dove prevedono che il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e agli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell’entrata in vigore della legge stessa, e che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l’attuazione. La disposizione impugnata dal Governo, stabilendo che alla qualifica di non idoneità consegua un automatico divieto di installazione di impianti FER, si traduce in un divieto aprioristico, laddove dovrebbe piuttosto determinare solo l’impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati, previsti dal legislatore statale nelle aree idonee per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili. (Precedente: S. 134/2025 - mass. 47009).

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 16/12/2025, n. 184
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 184
Data del deposito : 16 dicembre 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo