Articolo 32 del Codice civile
Articolo 31Articolo 33
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19 aprile 1942
Art. 32.

(Devoluzione dei beni con destinazione particolare).

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorita' governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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