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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/04/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 23/12/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 7061/2022 del Ruolo Generale a.c., vertente TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Lauretta ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Trecase alla via Vesuvio n. 53, nonché presso l'indirizzo digitale Email_1
RICORRENTE e
CP_ in persona del legale Rappresentante pro-tempore rappresentato dall'avv. Stefano Azzano elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, conche presso l'indirizzo digitale p.e.c c. t, Email_2
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato in data 21/12/2022 la ricorrente in epigrafe esponeva:
- di essere titolare di pensione Cat. AS n. 04118568 a decorrere dal mese di dicembre 2017; che l' , con provvedimento del 07/10/22 le aveva comunicato che: “nel periodo che va CP_1 dall'1/1/2018 al 31/11/2022 sono stati pagati 12.767,12 euro in più sulla sua pensione cat. AS n. perché dal ricalcolo era derivato che dal gennaio 2018 al novembre 2022 le somme corrisposte sull' assegno sociale numero 04118568 erano superiori”; che, tuttavia, essa ricorrente è titolare di assegno sociale N. 04118568 ed ha sempre dichiarato i propri redditi mediante la presentazione delle dichiarazioni agli enti competenti, mentre il coniuge ha sempre regolarmente dichiarato i suoi redditi come risulta dalle Persona_1 dichiarazioni dei redditi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 relativi agli anni rispettivamente 2017, 2018,
2019, 2020 e 2021 (cfr. documentazione allegati agli atti).
Tanto premesso in punto di fatto, dedotta la illegittimità del recupero, per tutte le articolate argomentazioni esposte in ricorso, l'istante adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del CP_ lavoro, chiedendo dichiararsi nulla dovuto all' per l'indebito per cui è causa, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo che a seguito del CP_1 ricalcolo della prestazione di cui beneficia la ricorrente era emerso che la stessa, per il periodo
01/2018-10/2022, aveva percepito l'assegno sociale per un importo superiore a quello effettivamente spettante, e ciò per il possesso di redditi da fabbricati, mai dichiarati, da parte del coniuge, sig.
[...]
, a partire dall'anno di imposta 2017 fino all'anno 2021. Per_1
La ricorrente, titolare di assegno sociale, e quindi di prestazione assistenziale collegata al reddito, ha trasmesso il modello RED all' solo per i seguenti anni: - anno 2019 (non CP_2 dichiarando peraltro i redditi da fabbricati percepiti dal coniuge - all. n. 2); - anno 2021 (modello
RED trasmesso il 21.2.2023 e solo in tale dichiarazione sono stati indicati i redditi da fabbricati del coniuge della ricorrente – all. n. 3). A parere dell' il coniuge della ricorrente, sig. (già titolare di assegno CP_1 Persona_1 sociale con decorrenza 10/2013, poi eliminato a seguito di ricalcolo centralizzato dello stesso effettuato il 28.10.2021), non ha mai dichiarato i propri redditi all' . CP_2
In punto di fatto va rilevato che la ricorrente è titolare di prestazione cat. AS cert. n. 04118568 (assegno sociale), con decorrenza dal dicembre 2017.
L' con provvedimento del 07/10/22 comunicava a parte ricorrente che, nel periodo che CP_1 va dall'1/1/2018 al 31/11/2022 erano stati pagati € 12.767,12 in più sulla sua pensione cat. contestava una somma ritenuta indebitamente corrisposta all'istante sulla pensione cat. AS n. 04118568. Nel caso di specie, l'indebito oggetto di impugnazione scaturisce dalla revoca della maggiorazione sociale per il periodo dall'/1/2018 al 31/12/2022. Ebbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Lo stesso convenuto, infatti, conferma che nel caso di specie si è in presenza di CP_2 aumenti dell'assegno sociale concessi autonomamente dall' senza un preventivo controllo CP_2 delle pensioni della ricorrente e del coniuge, che la medesima ha sempre regolarmente dichiarato all'amministrazione finanziaria, come si evince dalle dichiarazioni inviate all'agenzia delle entrate allegate agli atti di causa e da ciò che viene relazionato ed esibito dal medesimo , difatti i CP_2 modelli RED cui fa riferimento controparte quando sono stati notificati alla ricorrente sono stati evasi dalla medesima.
A questo punto occorre verificare chi deve rendere la dichiarazione RED: devono CP_ obbligatoriamente rendere la dichiarazione reddituale all' i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente;
i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perché non devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF).
Per esempio il lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei Bot, dei
Cct e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva dell'Irpef. Nel caso in cui la prestazione collegata al reddito richiedesse anche la verifica per il coniuge e/o figli si dovrà verificare, per ciascun soggetto, se devono essere indicati i redditi.
In questi casi si possono verificare tre situazioni: 1)Nessuno (titolare ed eventualmente nucleo) è tenuto a presentare il modello RED perché le informazioni saranno disponibili tramite il
730/Redditi;
2) Tutti sono tenuti a presentare il RED;
3) Solo alcuni dei soggetti del nucleo devono presentare il RED (ad esempio il dichiarante presenta 730 ed il coniuge non presenta dichiarazione dei redditi).
In questi caso bisognerà acquisire esclusivamente i redditi del soggetto tenuto a presentare il RED. Nel caso che ci occupa l' conferma che la ricorrente non possedeva redditi propri come CP_1 aveva dichiarato nel 2019 ma eccepisce che la medesima non aveva presentato i redditi del coniuge, nonostante i redditi da fabbricati erano stati dichiarati all'amministrazione finanziaria dal medesimo coniuge. tali dati non dovevano essere dichiarati dalla ricorrente in quanto li comunicava integralmente all'amministrazione finanziaria e tali redditi erano influenti sulle prestazioni in suo godimento. CP_
Si ribadisce non devono presentare all' la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle
Entrate (tramite modello 730 o Redditi PF) integralmente tutti i redditi propri, e se previsto dei CP_ familiari, che sono rilevanti ai fini delle prestazioni collegate al reddito. In questi casi l' acquisirà le informazioni reddituali direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni. Andando al merito del ricorso, si rappresenta che nel caso di specie, la sig.ra
[...]
titolare di assegno sociale n. 04118568ha sempre dichiarato i propri redditi mediante la Parte_1 presentazione delle dichiarazioni agli enti competenti. CP_
Quindi, L' era a conoscenza dei redditi percepiti dalla ricorrente e l'Istituto avrebbe potuto attraverso una semplice consultazione del cassetto fiscale rilevare i redditi della sig.ra e sospendere la maggiorazione. Nulla di ciò è stato fatto, ma solo tardivamente Parte_1 CP_ l' si è accorto di tale circostanza. Ciò posto, ai fini della risoluzione della controversia in esame deve farsi applicazione di quanto sancito dalla Suprema Corte, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, in cui viene in rilievo la ipotesi della perdita dell'assegno sociale per motivi reddituali (cfr Cassa. 13917 del 2021).
Al riguardo la Corte di Cassazione così si è espressa: “va esaminata la misura economica dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, I. n. 335 del 1995, la cui natura assistenziale non
è possibile mettere seriamente in dubbio posto che, oltre che rispondere alle finalità sopra indicate, non attinge ad alcuna provvista contributiva gravando sulla fiscalità generale (Cass. n. 16088 del 2020).
Tale qualificazione induce a svalutare, ai fini dell'individuazione della disciplina dell'indebito, il rinvio testuale che il primo comma dell'art. 52 I. n.88. del 1989 opera(va) alla pensione sociale di cui alla legge n. 153 del 1969, prestazione da cui origina l'assegno sociale. Se è vero, infatti, che l'art. 3, comma 7, I. n. 335 del 1995, prevede – per quanto non diversamente disposto- l'applicazione all'assegno sociale delle disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e succ. modif. e integ., va accordato maggior peso a considerazioni di tipo sistematico poggiate sulla significativa modifica, non solo terminologica, che la prestazione ha subito variando da "pensione" ad "assegno" posto che, come notato in dottrina, la trasformazione
è sostanziale, perché cambia la natura della prestazione medesima, che assume il carattere della provvisorietà laddove la pensione ha il carattere della definitività. Dunque, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione ad altre prestazioni previdenziali (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Nella specie, pertanto, siamo di fronte ad un indebito assistenziale. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n, 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
Ebbene, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In definitiva, e con riguardo particolare alla presente fattispecie, se l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6, I. n. 335 del 1995, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass.
n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens".
La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento. Ebbene, la Suprema Corte ha così statuito: “nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali", "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
291 del 1988); conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
Nella ipotesi al vaglio, le condizioni economiche della parte ricorrente erano ben note all'
, trattandosi di prestazioni erogate dallo stesso Ente, oggi convenuto. In applicazione degli CP_1 esposti principi di diritto, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento CP_ dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' Difatti, l'indebito ha avuto origine dalla titolarità di prestazioni dall' stesso erogate e CP_1 dunque dall'Istituto perfettamente conosciute, non può imputarsi alcun dolo alla ricorrente (né al coniuge), trattandosi di revisione delle operazioni di calcolo effettuata dall' , in seguito a CP_1 ricostituzione d'ufficio, che può dar luogo ad un ricalcolo della pensione ex nunc senza alcuna ripetizione di quanto già erogato. Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: • in accoglimento del ricorso, dichiara l'insussistenza dell'indebito oggetto di causa e la illegittimità del recupero disposto dall' in relazione all'importo di euro CP_1
12.767,12 di cui alla comunicazione del 7/10/2022;
• condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate CP_1 in euro 2.697,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 23.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 23/12/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al N 7061/2022 del Ruolo Generale a.c., vertente TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Lauretta ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Trecase alla via Vesuvio n. 53, nonché presso l'indirizzo digitale Email_1
RICORRENTE e
CP_ in persona del legale Rappresentante pro-tempore rappresentato dall'avv. Stefano Azzano elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, conche presso l'indirizzo digitale p.e.c c. t, Email_2
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato in data 21/12/2022 la ricorrente in epigrafe esponeva:
- di essere titolare di pensione Cat. AS n. 04118568 a decorrere dal mese di dicembre 2017; che l' , con provvedimento del 07/10/22 le aveva comunicato che: “nel periodo che va CP_1 dall'1/1/2018 al 31/11/2022 sono stati pagati 12.767,12 euro in più sulla sua pensione cat. AS n. perché dal ricalcolo era derivato che dal gennaio 2018 al novembre 2022 le somme corrisposte sull' assegno sociale numero 04118568 erano superiori”; che, tuttavia, essa ricorrente è titolare di assegno sociale N. 04118568 ed ha sempre dichiarato i propri redditi mediante la presentazione delle dichiarazioni agli enti competenti, mentre il coniuge ha sempre regolarmente dichiarato i suoi redditi come risulta dalle Persona_1 dichiarazioni dei redditi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 relativi agli anni rispettivamente 2017, 2018,
2019, 2020 e 2021 (cfr. documentazione allegati agli atti).
Tanto premesso in punto di fatto, dedotta la illegittimità del recupero, per tutte le articolate argomentazioni esposte in ricorso, l'istante adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del CP_ lavoro, chiedendo dichiararsi nulla dovuto all' per l'indebito per cui è causa, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo che a seguito del CP_1 ricalcolo della prestazione di cui beneficia la ricorrente era emerso che la stessa, per il periodo
01/2018-10/2022, aveva percepito l'assegno sociale per un importo superiore a quello effettivamente spettante, e ciò per il possesso di redditi da fabbricati, mai dichiarati, da parte del coniuge, sig.
[...]
, a partire dall'anno di imposta 2017 fino all'anno 2021. Per_1
La ricorrente, titolare di assegno sociale, e quindi di prestazione assistenziale collegata al reddito, ha trasmesso il modello RED all' solo per i seguenti anni: - anno 2019 (non CP_2 dichiarando peraltro i redditi da fabbricati percepiti dal coniuge - all. n. 2); - anno 2021 (modello
RED trasmesso il 21.2.2023 e solo in tale dichiarazione sono stati indicati i redditi da fabbricati del coniuge della ricorrente – all. n. 3). A parere dell' il coniuge della ricorrente, sig. (già titolare di assegno CP_1 Persona_1 sociale con decorrenza 10/2013, poi eliminato a seguito di ricalcolo centralizzato dello stesso effettuato il 28.10.2021), non ha mai dichiarato i propri redditi all' . CP_2
In punto di fatto va rilevato che la ricorrente è titolare di prestazione cat. AS cert. n. 04118568 (assegno sociale), con decorrenza dal dicembre 2017.
L' con provvedimento del 07/10/22 comunicava a parte ricorrente che, nel periodo che CP_1 va dall'1/1/2018 al 31/11/2022 erano stati pagati € 12.767,12 in più sulla sua pensione cat. contestava una somma ritenuta indebitamente corrisposta all'istante sulla pensione cat. AS n. 04118568. Nel caso di specie, l'indebito oggetto di impugnazione scaturisce dalla revoca della maggiorazione sociale per il periodo dall'/1/2018 al 31/12/2022. Ebbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Lo stesso convenuto, infatti, conferma che nel caso di specie si è in presenza di CP_2 aumenti dell'assegno sociale concessi autonomamente dall' senza un preventivo controllo CP_2 delle pensioni della ricorrente e del coniuge, che la medesima ha sempre regolarmente dichiarato all'amministrazione finanziaria, come si evince dalle dichiarazioni inviate all'agenzia delle entrate allegate agli atti di causa e da ciò che viene relazionato ed esibito dal medesimo , difatti i CP_2 modelli RED cui fa riferimento controparte quando sono stati notificati alla ricorrente sono stati evasi dalla medesima.
A questo punto occorre verificare chi deve rendere la dichiarazione RED: devono CP_ obbligatoriamente rendere la dichiarazione reddituale all' i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente;
i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perché non devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF).
Per esempio il lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei Bot, dei
Cct e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva dell'Irpef. Nel caso in cui la prestazione collegata al reddito richiedesse anche la verifica per il coniuge e/o figli si dovrà verificare, per ciascun soggetto, se devono essere indicati i redditi.
In questi casi si possono verificare tre situazioni: 1)Nessuno (titolare ed eventualmente nucleo) è tenuto a presentare il modello RED perché le informazioni saranno disponibili tramite il
730/Redditi;
2) Tutti sono tenuti a presentare il RED;
3) Solo alcuni dei soggetti del nucleo devono presentare il RED (ad esempio il dichiarante presenta 730 ed il coniuge non presenta dichiarazione dei redditi).
In questi caso bisognerà acquisire esclusivamente i redditi del soggetto tenuto a presentare il RED. Nel caso che ci occupa l' conferma che la ricorrente non possedeva redditi propri come CP_1 aveva dichiarato nel 2019 ma eccepisce che la medesima non aveva presentato i redditi del coniuge, nonostante i redditi da fabbricati erano stati dichiarati all'amministrazione finanziaria dal medesimo coniuge. tali dati non dovevano essere dichiarati dalla ricorrente in quanto li comunicava integralmente all'amministrazione finanziaria e tali redditi erano influenti sulle prestazioni in suo godimento. CP_
Si ribadisce non devono presentare all' la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle
Entrate (tramite modello 730 o Redditi PF) integralmente tutti i redditi propri, e se previsto dei CP_ familiari, che sono rilevanti ai fini delle prestazioni collegate al reddito. In questi casi l' acquisirà le informazioni reddituali direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni. Andando al merito del ricorso, si rappresenta che nel caso di specie, la sig.ra
[...]
titolare di assegno sociale n. 04118568ha sempre dichiarato i propri redditi mediante la Parte_1 presentazione delle dichiarazioni agli enti competenti. CP_
Quindi, L' era a conoscenza dei redditi percepiti dalla ricorrente e l'Istituto avrebbe potuto attraverso una semplice consultazione del cassetto fiscale rilevare i redditi della sig.ra e sospendere la maggiorazione. Nulla di ciò è stato fatto, ma solo tardivamente Parte_1 CP_ l' si è accorto di tale circostanza. Ciò posto, ai fini della risoluzione della controversia in esame deve farsi applicazione di quanto sancito dalla Suprema Corte, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, in cui viene in rilievo la ipotesi della perdita dell'assegno sociale per motivi reddituali (cfr Cassa. 13917 del 2021).
Al riguardo la Corte di Cassazione così si è espressa: “va esaminata la misura economica dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, I. n. 335 del 1995, la cui natura assistenziale non
è possibile mettere seriamente in dubbio posto che, oltre che rispondere alle finalità sopra indicate, non attinge ad alcuna provvista contributiva gravando sulla fiscalità generale (Cass. n. 16088 del 2020).
Tale qualificazione induce a svalutare, ai fini dell'individuazione della disciplina dell'indebito, il rinvio testuale che il primo comma dell'art. 52 I. n.88. del 1989 opera(va) alla pensione sociale di cui alla legge n. 153 del 1969, prestazione da cui origina l'assegno sociale. Se è vero, infatti, che l'art. 3, comma 7, I. n. 335 del 1995, prevede – per quanto non diversamente disposto- l'applicazione all'assegno sociale delle disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e succ. modif. e integ., va accordato maggior peso a considerazioni di tipo sistematico poggiate sulla significativa modifica, non solo terminologica, che la prestazione ha subito variando da "pensione" ad "assegno" posto che, come notato in dottrina, la trasformazione
è sostanziale, perché cambia la natura della prestazione medesima, che assume il carattere della provvisorietà laddove la pensione ha il carattere della definitività. Dunque, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione ad altre prestazioni previdenziali (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Nella specie, pertanto, siamo di fronte ad un indebito assistenziale. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n, 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
Ebbene, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In definitiva, e con riguardo particolare alla presente fattispecie, se l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6, I. n. 335 del 1995, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass.
n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens".
La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento. Ebbene, la Suprema Corte ha così statuito: “nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali", "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
291 del 1988); conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
Nella ipotesi al vaglio, le condizioni economiche della parte ricorrente erano ben note all'
, trattandosi di prestazioni erogate dallo stesso Ente, oggi convenuto. In applicazione degli CP_1 esposti principi di diritto, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento CP_ dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' Difatti, l'indebito ha avuto origine dalla titolarità di prestazioni dall' stesso erogate e CP_1 dunque dall'Istituto perfettamente conosciute, non può imputarsi alcun dolo alla ricorrente (né al coniuge), trattandosi di revisione delle operazioni di calcolo effettuata dall' , in seguito a CP_1 ricostituzione d'ufficio, che può dar luogo ad un ricalcolo della pensione ex nunc senza alcuna ripetizione di quanto già erogato. Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: • in accoglimento del ricorso, dichiara l'insussistenza dell'indebito oggetto di causa e la illegittimità del recupero disposto dall' in relazione all'importo di euro CP_1
12.767,12 di cui alla comunicazione del 7/10/2022;
• condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate CP_1 in euro 2.697,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 23.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco