Articolo 29 del Codice civile
Articolo 28Articolo 30
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19 aprile 1942
Art. 29.

(Divieto di nuove operazioni).

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena e' stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorita', a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena e' stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilita' personale e solidale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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