Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 29.
(Divieto di nuove operazioni).
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena e' stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorita', a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena e' stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilita' personale e solidale.
(Divieto di nuove operazioni).
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena e' stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorita', a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena e' stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilita' personale e solidale.
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- 1. L'esclusività del foro competente deve risultare espressamente dalla clausola convenzionale.Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 31 gennaio 2018 · 209.99028
[…] Secondo il Giudice di prime cure dalla clausola inserita nel contratto era inequivoca la manifestazione di volontà negoziale nel senso dell'esclusione di ogni foro ordinario, ai sensi dell'art. 29, 1° comma c.p.c., in quanto le parti con l'espressione “per ogni controversia” avevano espresso l'esclusività del foro. Avverso la sentenza del Tribunale, la società opposta- creditrice proponeva regolamento di competenza ex articolo 42 cpc, sostenendo, come affermato dalla Corte di Cassazione con altri arresti, che l'art. 29 codice civile non conferisce al giudice designato la competenza esclusiva se ciò non viene espressamente e inequivocabilmente stabilito nell'accordo delle parti. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2022, n. 7600Provvedimento: […] A superare dett e argomentazi oni non val e l 'uni ca eccezione soll evat a dall'appellata, secondo cui il Parte_2 non avrebbe potuto conferire m andat o al di fens ore di resistere in giudizi o ( così come di proporre l'azione esecutiva in suo danno, secondo quanto affermato dal giudi ce di prim e cure nel di chi arare null o il pignoram ent o) , sul rili evo che sarebbe st ato ormai definit ivament e accert at o ( a seguito dell a pronunci a dell a sentenza dell a Cort e di C assazione n. 24590/2019 del 2.10.2019) che il Parte_1 si è sci olto a far data dall'anno 2009, per avveram ento dell a condizione di cui all'art. 2 dello Stat uto, con conseguente divieto per gli amminist rat ori di compiere nuove operazioni, ex art. 29 c.c.Leggi di più...
- ultrattività associazione·
- legittimazione rappresentante·
- spese processuali·
- nullità notificazione·
- art. 93 c.p.c.·
- art. 354 c.p.c.·
- opposizione all'esecuzione·
- art. 615 c.p.c.·
- procuratore antistatario