Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 87 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. LEPORE BARBARA Controparte_1
E
con il patrocinio dell'Avv. LEPORE BARBARA Controparte_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, Giudice designando, previa comparizione delle parti avanti alla S.V. Ill.ma per la conferma della volontà espressa dai coniugi e trasfusa nel presente atto, Voglia - pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg. e in Ferrara (FE) il 13.09.2008 (atto n. Controparte_1 Controparte_2
183 p. 1 Serie A Ufficio 1 anno 2008); - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- convalidare e ratificare le condizioni concordemente stabilite dai ricorrenti e che di seguito si riportano: 1) i figli Per_ minori e vengono affidati a entrambi i genitori, i quali si impegnano a Per_1 collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità relativamente all'ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli verranno prese di comune accordo, Per_ tenendo conto del preminente interesse degli stessi. I figli minori e Per_1 manterranno la residenza anagrafica presso il domicilio materno in Ferrara (FE), Via Valle Rillo n. 17. Il figlio , attesa l'età (16 anni), deciderà in autonomia le Per_1
pagina 1 di 4
Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Le vacanze estive verranno suddivise equamente tra i genitori tenendo conto degli impegni lavorativi dei medesi mi e delle esigenze dei figli. I relativi periodi di spettanza verranno definiti tra i coniugi entro il 30 maggio di ciascun anno. Resta inteso che durante i suddetti periodi – e nelle ipotesi in Per_ cui i figli e si trovino presso l'abitazione materna o paterna – ciascun Per_1 genitore potrà recarsi a far visita ai figli, previo accordo con il coniuge. I genitori potranno comunque contattare telefonicamente i minori allorquando lo desiderino. Resta Per_ inoltre inteso che i genitori, nell'interesse di e potranno concordare Per_1 eventuali modifiche e/o integrazioni alle modalità di attuazione dell'affido condiviso come sopra riportate e che le eventuali giornate perse verranno recuperate compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con le esigenze dei minori. Rimane infine inteso che i genitori potranno – previo accordo – organizzare con i figli incontri supplementari. 2) il Sig. verserà a cadenza mensile alla Sig.ra CP_2
, entro il giorno 05 di ciascun mese tramite bonifico bancario, la somma di € CP_1
200,00 (duecento/00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo Per_ di concorso al mantenimento ordinario di e Entrambi i genitori si Per_1 accolleranno inoltre in misura pari al 50% le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli secondo le seguenti tipologie e modalità: A)spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
c) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero;
f) lezioni private;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) spese di custodia (baby -sitter), b) campi estivi. I genitori, a integrazione dell'elenco sopra riportato, stabiliscono che le seguenti voci di spesa pagina 2 di 4 verranno suddivise in ragione del 50% tra i medesimi: telefono, ricarica telefonica, cellulare, apparati elettronici (a titolo esemplificativo computer, i -pad e similia), paghetta settimanale, patente per motociclo, patente per autovettura. I genitori danno infine atto di aver già concordato che la retta della scuola privata frequentata dalla figlia Per_ minore sarà a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. Il rimborso della quota di spettanza del genitore che avrà anticipato la spesa per il figlio minore dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi entro il mese successivo a quello della richiesta. 3) i Sigg.ri e concordano che l'assegno unico per la CP_1 CP_2 famiglia erogato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Soci ale sarà percepito dai medesimi in quota pari al 50% ciascuno. 4) i Sigg.ri e dotati entrambi CP_1 CP_2 di autonomia reddituale, rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno divorzile;
5) la Sig.ra conferma la propria rinuncia a qualsiasi pretesa sui CP_1 motoveicoli Vespa 150 PX, tg.ta AE12628 e Vespa PK 50, tg.ta X7XRRW, tutti e due intestati al Sig. nell'ipotesi di cessione e/o vendita dei veicoli;
6) i ricorrenti CP_2 dichiarano di avere già regolato i rapporti patrimoniali tra i medesimi pendenti in rapporto allo status di coniugio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione;
7) gli effetti degli accordi sopra illustrati, di concerto tra i coniugi, cominceranno a decorrere dalla data del deposito del presente accordo;
8) le spese legali del presente procedimento saranno a carico di entrambi i coniugi”.
Conclusioni del PM:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/01/2025 i sigg.ri e Controparte_1 CP_2 chiedevano che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio
[...] contratto in data 13/09/2008 in Ferrara. Per_ Esponevano che dal matrimonio erano nati due figli minorenni, e che Per_1 con sentenza n. 446 del 2023 il Tribunale di Ferrara, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di divorziare.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 13/09/2008 in Ferrara da e e trascritto al n. 183 Controparte_1 Controparte_2 parte I del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate.
pagina 3 di 4 Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza. Ferrara, 15.3.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 4 di 4