Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
1 dicembre 1971
1 dicembre 1971
>
Versione
5 ottobre 1991
5 ottobre 1991
>
Versione
3 aprile 1999
3 aprile 1999
Art. 1751.
(Indennita' in caso di cessazione del rapporto).
((All'atto della cessazione del rapporto, il preponente e' tenuto a corrispondere all'agente un'indennita' se ricorrono le seguenti condizioni:))
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennita' sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennita' non e' dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravita', non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali eta', infermita' o malattia, per le quali non puo' piu' essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attivita';
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtu' del contratto di agenzia.
L'importo dell'indennita' non puo' superare una cifra equivalente ad un'indennita' annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennita' non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennita' prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
((L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.))
(81)
------------ AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993."
(Indennita' in caso di cessazione del rapporto).
((All'atto della cessazione del rapporto, il preponente e' tenuto a corrispondere all'agente un'indennita' se ricorrono le seguenti condizioni:))
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennita' sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennita' non e' dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravita', non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali eta', infermita' o malattia, per le quali non puo' piu' essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attivita';
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtu' del contratto di agenzia.
L'importo dell'indennita' non puo' superare una cifra equivalente ad un'indennita' annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
La concessione dell'indennita' non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennita' prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
((L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.))
(81)
------------ AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993."
Commentari • 398
- 1. contratto di agenziahttps://www.brocardi.it/ · 280.23572
[…] con riferimento agli agenti...» Consulenza legale Q202541919 (Articolo 1751 bis Codice Civile - Patto di non concorrenza) «Con riferimento al contratto di agenzia trasmesso, il patto di non concorrenza è efficace indipendentemente dalla chiusura della partita IVA. La cessazione del...» Consulenza legale Q202440235 (Articolo 1751 Codice Civile - Indennità in caso di cessazione del rapporto) «L'art. 1751 del c.c. attribuisce all'agente un'indennità in caso di cessazione del rapporto, […] ...» Consulenza legale Q202129309 (Articolo 1751 Codice Civile - Indennità in caso di cessazione del rapporto) «Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1751 c.c. (da ultimo modificato dai D. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/05/2025, n. 1006Provvedimento: […] i parametri di cui all'art. 1751 c.c.” (cfr. ricorso), lamentando, tuttavia, che, […] come previsto dall'art. 7 delle disposizioni sulla legge in generale, alle disposizioni imperative delle leggi e, quindi, all'art.1751 c.c. (cfr. in tema di inderogabilità della disposizione codicistica, cfr. […]Leggi di più...
- direttiva comunitaria 653/86/CEE·
- art. 1751 c.c.·
- derogabilità contrattazione collettiva·
- indennità di cessazione del rapporto·
- vantaggi economici preponente·
- sviluppo affari·
- onere della prova·
- incremento clientela·
- giurisprudenza su indennità meritocratica