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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Gaetano
Sole, a seguito della discussione orale (art. 281-sexies c.p.c.), svoltasi tramite lo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2408 dell'anno 2022
TRA
n.q. di titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, rappresentato e difeso dall' avv. Fabio Gaetano Scalici ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Palermo nella via
Versilia n. 2
Appellante
Contro
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Lucido ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Trapani, nella via Spalti n. 42
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 463/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Trapani, in data 14.11.2022, nell'ambito del procedimento portante il n. 621/2019 R.G. MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
463/2022, emessa dal Giudice di Pace di Trapani, in data 14.11.2022,
nell'ambito del procedimento portante il n. 621/2019 R.G. con la quale è stata rigettata l'opposizione da questi spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2019 emesso dal Giudice di pace di Trapani,
con il quale è stato condannato al pagamento, in favore della società
appellata, della somma di euro 2.961,55, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per un presunto credito derivante dalla fattura n. 29/B, del 22.6.2018, emessa dalla e Controparte_1
relativa all'acquisto di materiale edile.
Al fine di suffragare il gravame, l'appellante – evidenziando di aver disconosciuto nel corso del giudizio di primo grado le firme apposte in seno ai d.d.t. del materiale asseritamente fornitogli dalla società
appellata - ha dedotto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto dirimente la c.t.u. grafologica resa nel giudizio di primo grado, e ciò nonostante il consulente nominato non avesse rassegnato conclusioni certe in ordine alla riconducibilità delle firme apposte dal Parte_1
Inoltre, parte appellante, pur non contestando l'intera ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, ha eccepito l'inverosimiglianza di quanto rappresentato dal teste escusso, , che pur Testimone_1
avendo effettuato quattro consegne, non ricorderebbe la fisionomia del soggetto acquirente, circostanza che, in uno con l'assenza, nei d.d.t.,
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Giudice dott. Gaetano Sole dell'esatta indicazione del luogo di deposito, avrebbe dovuto orientare il primo giudice nel senso di ritenere che dette consegne non sarebbero mai avvenute.
Pertanto, parte appellante – evidenziando altresì che la fattura n. 29/B
del 22.6.2018 non sarebbe presente nel mastrino di sottoconto di quell'anno tenuto dalla propria ditta - ha chiesto al Tribunale: “in via
principale, e in accoglimento del proposto appello, riformare
l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Trapani n. 463/22,
emessa nel proc. N. R.G. 621/19, depositata in data 14.11.2022, nelle
parti indicate nel presente appello;
per l'effetto - accertare e
dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente società appellata per le
ragioni esposte, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi
nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n°32/2019
emesso dal Giudice di pace di Trapani perché infondato, ingiusto ed
illegittimo;”.
Costituendosi in giudizio, la in persona del Controparte_1
proprio legale rapp.te pro tempore, ha avversato le deduzioni poste a fondamento del gravame, rappresentando, in primo luogo, la correttezza dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha posto, a fondamento della decisione, la perizia redatta, e ciò in quanto il c.t.u.
ha escluso ogni contraffazione nella firma dei d.d.t., sottolineando anche l'esattezza delle conclusioni rassegnate dal consulente.
Parte appellata ha, inoltre, evidenziato che è del tutto rispondente a logica la circostanza che il teste escusso in primo grado, all'udienza
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Giudice dott. Gaetano Sole del 5.7.2021, non ricordasse la fisionomia del soggetto a cui ha effettuato una consegna nel giugno del 2018, dacché la decisione di prime cure sarebbe corretta anche nella parte in cui ha ritenuto non dirimenti le dichiarazioni del teste Tes_1
Pertanto, deducendo di aver assolto l'onere probatorio impostogli tramite la presentazione delle fatture e dei d.d.t., parte appellata ha chiesto al Tribunale di: “rigettare l'appello proposto dal signor
[...]
perché infondato in fatto ed in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata”.
La causa, istruita documentalmente e tramite integrazione alla consulenza tecnica redatta in primo grado, depositata – in uno alle risposte alle osservazioni critiche di parte appellante - in data
9.6.2023, fallito il tentativo di conciliazione a seguito della proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc formulata dal Tribunale, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, va preliminarmente dato atto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento
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Giudice dott. Gaetano Sole monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass., sent. n. 13001 del 2006).
Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata.
Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass.,
S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto,
convenuto formale.
Nel caso di specie, la società appellata fonda la propria pretesa creditoria sulla fattura n. 29 B del 22.6.2018 e sui relativi d.d.t.
afferenti alla consegna di 30,5 mc di calcestruzzo pompato (cfr.
documenti allegati al fascicolo monitorio).
Di contro, parte appellante contesta la ricezione di detto materiale edile e, da un lato, avversa di aver mai sottoscritto i d.d.t. e, dall'altro lato, evidenzia che la fattura n. 29B del 22.6.2018 emessa da parte appellata non è presente nel proprio mastrino di sottoconto dell'anno
2018.
In disparte la questione relativa al valore probatorio del mastrino di
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Giudice dott. Gaetano Sole sottoconto del 2018 prodotto dall'appellante (in quanto privo di autenticazione e, come tale, avente mero valore indiziario), ritiene il
Tribunale corretto l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice nel rigettare l'opposizione spiegata in primo grado dal Parte_1
In primo luogo, non può assumere valore cruciale, ai fini del decidere,
la sola circostanza che il teste non ricordasse la fisionomia Tes_1
del soggetto a cui ha consegnato il materiale edile, in considerazione del rilevante lasso di tempo tra il momento della consegna del materiale ed il momento dell'escussione testimoniale. Inoltre non può
non evidenziarsi come il teste abbia comunque confermato di aver consegnato il materiale edile alla ditta appellante, indipendentemente dalla persona fisica che lo ha concretamente ricevuto.
In secondo luogo, a differenza di quanto dedotto dal la Parte_1
c.t.u. redatta in primo grado, così come l'integrazione depositata nel presente giudizio, confermano la circostanza che le firme apposte in calce ai d.d.t. sono riconducibili all'appellante. Ed invero, la
RE , le cui conclusioni ritiene questo Tribunale di Per_1
dover condividere, in quanto congruamente argomentate e rispondenti ai quesiti sottopostile, evidenziano che il è probabilmente Parte_1
l'autore delle sottoscrizioni dei d.d.t. n. 100/b, 101/b, 102/b e 103
rispettivamente del 20.6.2018 e del 21.6.2018. Il c.t.u. ha infatti evidenziato che vi sono : “significative corrispondenze dell'engramma
firma-sigla, sia nei caratteri generali che in molti dei caratteri minuti
e gesti fuggitivi ed involontari sono sufficienti alla sottoscritta per
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Giudice dott. Gaetano Sole poter esprimere un giudizio di autografia che degrada a probabilità
solo perché non è stato possibile rinvenire comparative omogenee,
vergate alle stesse condizioni delle n4 firme in verifica che
differiscono dalle autografe solo per continuità letterale (per tutte le n
4 verificande) ma anche per tremore del ductus e pressione ( per le
verificaneX-X2-X3)” (cfr. pag. 16 ctu).
Al di là delle conclusioni rassegnate, è l'intero tenore della consulenza tecnica ad evidenziare le similitudini che intercorrono tra le firme apposte sui d.d.t. e le scritture offerte in comparazione al c.t.u., e –
per quel che maggiormente rileva –che “la struttura morfo-dinamica
rimane analoga tra tutte le disconosciute e… molti sono gli elementi
coerenti nonostante le firme a confronto (verificande e autografe) non
siano omologhe, vergate, quindi, in differenti condizioni” (cfr. pag. 4
ctu).
È, quindi, corretta la decisione di primo grado anche nella parte in cui ha valorizzato le conclusioni della consulenza tecnica che, come detto,
rassegnando una probabilità elevata di sottoscrizione delle firme apposte sui d.d.t. da parte del in uno gli ulteriori Parte_1
elementi documentali di prova, è idonea a ritenere fondato il diritto di credito fatto valere, in sede monitoria, dalla società appellata.
In definitiva, in assenza di qualsivoglia prova liberatoria da parte del l'appello da quest'ultimo spiegato deve essere rigettato, Parte_1
con consequenziale conferma della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto.
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Giudice dott. Gaetano Sole Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte appellante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del
30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita,
definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza 463/2022, emessa dal Giudice di
Pace di Trapani, in data 14.11.2022, nell'ambito del procedimento portante il n. 621/2019 R.G.;
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di
[...]
; Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di che si liquidano in € Controparte_1
1.278,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
- Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115
del 30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
Trapani, 19.2.2025
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Il Giudice
Gaetano Sole
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