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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/11/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1140/2025 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Di Maula e Parte_1
IE NI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
, in persona del
[...] Controparte_3
carica - , in persona del Dirigente in CP_4 Controparte_5 carica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliati come in atti resistente
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo e della retribuzione professionale docenti (RPD).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 9.7.2025, la ricorrente, docente inserita nelle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) per il biennio 2024/2026, per la classe di concorso A050 (doc. nn. 1 e 2), ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del resistente, CP_1 nell'a.s. 2023/24, per il periodo dall'1.9.2023 al 30.6.2024, a seguito della stipulazione di un contratto per n. 18 ore settimanali di servizio, per sostegno psicofisico presso l'I.C. “Don Bosco”, con sede in Inveruno (MI) e, nell'a.s. 2022/2023, per il periodo dal 12.9.2022 al 30.6.2023, a seguito della stipulazione di un contratto, sempre per n. 18 ore settimanali di servizio, per il sostegno psicofisico presso l'I.C. di Via Cairoli in Lainate (MI).
La ricorrente ha esposto, inoltre, di avere prestato servizio nell'a.s. 2021/2022, quale docente di scuola secondaria di I grado, a seguito della stipulazione di una serie di contratti a tempo determinato, con orario completo di 18 ore di servizio settimanale, presso l'I.C. “Sassuolo 1 Centro Est”, con sede in Sassuolo (MO), per complessivi n. 204 giorni di servizio e, nello specifico:
- dal 11.3.2022 al 30.4.2022 - n. 51 giorni;
- dal 9.2.2022 al 10.3.2022 - n. 30 giorni;
- dal 10.1.2022 all'8.2.2022 - n. 30 giorni;
- dal 24.9.2021 al 23.12.2021 - n. 91 giorni;
- dal 22.9.2021 al 23.9.2021 - n. 2 giorni.
La ricorrente ha dedotto di non avere fruito, negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma 1 e 122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016), e di non avere percepito la retribuzione professionale docenti (RPD) per i giorni lavorati relativi all'a.s. 2021/22.
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per le annualità 2022/23 e 2023/24 e la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica, per un valore complessivo corrispondente ad € 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, oltre alla RPD relativa all'anno scolastico 2021/22, per la somma di € 1.222,98 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto Controparte_1 dichiararsi l'estinzione del diritto alla carta docente per tutti gli anni scolastici trascorsi;
il rigetto della domanda di riconoscimento del trattamento accessorio denominato retribuzione professionale docenti, in quanto infondata in fatto e in diritto, dando comunque atto delle assenze della ricorrente (dal 31/1/2022 al 4/2/22 per malattia;
dal 7/2/2022 al 8/2/22 per malattia;
dal 07/03/2022 al 10/03/2022 per assenza con detrazione economica al 100%; dal 20/04/2022 al 22/04/2022 per assenza con detrazione economica al 100% e dal 26/04/2022 al 29/04/2022 per godimento di permessi non retribuiti), come da stato matricolare depositato;
il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con condanna al pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'odierna discussione di parte ricorrente, che ha aderito alla quantificazione della RPD del , con decurtazione di 18 giorni e CP_1 conseguente rideterminazione dell'imposto richiesto in € 1.112,28, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Carta docenti - Inquadramento normativo e giurisprudenza
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. L'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento e un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico pedagogica”. L'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e il successivo art. 64 del medesimo CCNL che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. E' indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari. Gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del d.lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né potrebbe essere altrimenti posto che le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepite dalla Direttiva 1999/70, vietano qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha sottolineato come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
La CGUE, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha infine statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi ...”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha riconosciuto che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124/1999, e che ai suddetti docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In conclusione e in sintesi, l'art. 1 della L. n. 107/2017 e l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, nella parte in cui attribuiscono la carta docente, rispettivamente, al solo personale assunto a tempo indeterminato o (limitatamente all'a.s. 2023/24) con supplenza fino al 31 agosto, devono essere pertanto disapplicati, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare l'attribuzione della carta elettronica al personale a tempo determinato con supplenze inferiori al 31 agosto, essendo il beneficio economico dei 500 euro vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete anche al personale con contratti a termine di durata inferiore al 31 agosto, per cui la mancata attribuzione della carta ai docenti precari, con supplenze inferiori al 31 agosto, viola il divieto di discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato, posto che entrambi svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Ai fini del raggiungimento della soglia dei 180 gg., si deve procedere alla sommatoria dei singoli giorni. La Carta Docenti va riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee consecutive, prestino servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche (Tribunale di Verona, 10/11/2023, n. 591, Tribunale di Padova, 31/10/2023, n. 490).
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, sulla scorta dei principi desumibili dalla sentenza della Cassazione (Cass. Sez. lav., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961) emerge che la Carta Elettronica deve essere attribuita anche ai docenti con supplenze brevi, qualora attestino l'iscrizione nelle GPS, posto che la Cassazione ha statuito che quello che conta non è la durata della supplenza e neppure l'attualità del servizio, bensì solo l'inserimento nel sistema scolastico, comprovato appunto dall'inserimento nelle graduatorie per le supplenze. La CGUE, chiamata dal Tribunale di Ravenna a decidere se le prestazioni temporanee svolte dal docente a termine sotto la soglia minima dei 180 gg. o del part -time di un tempo indeterminato rilevino ai fini della violazione del divieto di discriminazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, anche al fine di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, ha chiarito che “84 … che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate” (sentenza del Cont 30 novembre 2023, emessa nella causa C-270/22 promossa contro il ).
Quanto alle supplenze di breve durata, la CGUE, con sentenza n. 268 del 3.7.2025, ha precisato che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
Retribuzione professionale docenti - Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono:
- lo “stipendio tabellare” che rappresenta la componente principale della retribuzione, ossia il minimo dovuto dal lavoratore in relazione alla sua qualifica professionale e all'orario di lavoro;
- la “retribuzione professionale docenti”, (R.P.D.), attribuita, in base alla contrattazione collettiva, ai docenti di ruolo o con incarico annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), in forza dell'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001;
- l'eventuale compenso aggiuntivo per lo svolgimento di funzioni strumentali;
- l'eventuale compenso per lo svolgimento di ore aggiuntive o per le attività aggiuntive (es. Tutor di alternanza scuola lavoro, esami di stato, ecc.) e gli eventuali assegni familiari;
- altre componenti di natura indennitaria, quali l'Indennità Integrativa Speciale”, (I.I.S.), l'Indennità di vacanza contrattuale, etc.
In particolare, il trattamento accessorio della R.D.P. è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL Scuola del 15.3.2001, secondo cui: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Il richiamato art. 25 del CCNI del 31.8.1999 quantifica l'emolumento in questione
“in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; e “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La contrattazione collettiva successiva ha solo modificato, incrementandola, l'entità della R.P.D. da riconoscere per dodici mensilità, includendola anche nella base di calcolo del trattamento pensionistico e del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL del 24.7.2003; art. 83 del CCNL del 29.11.2007; art. 38 CCNL del 19.4.2018).
Ai fini che qui rilevano, dal 1° marzo 2018 essa ammonta ad € 174,50 e, dal 1° gennaio 2022, ad € 184,50 lordi mensili, per n. 12 mensilità (con esclusione della tredicesima).
L'art. 4 della L. n. 124/1999 e l'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 hanno differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: 1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 7 (definite anche “supplenze brevi e saltuarie”).
Le richiamate disposizioni negoziali collettive (art. 7 CCNL del 2001; art. 25 CCNI del 1999) prevedono che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e, soprattutto, che esso non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo (Cass. n. 17773 del 2017).
Come tale, la componente retributiva del R.P.D. rientra, pertanto, nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 3473 del 2019, ha ribadito la natura illegittima di ogni disposizione che esclude il diritto del personale assunto a tempo determinato a percepire questo elemento della retribuzione riconosciuto, invece, al solo personale a tempo indeterminato;
in particolare, la Corte ha dato continuità alle precedenti ordinanze n. 27950 del 2017 e n. 7118 del 2018 con le quali si era statuito che, effettivamente, l'art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, esclude, in generale e in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al Giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (C.G.U.E. 15/4/2008, causa C-268/06, Impact;
13/9/2007, causa C-307/05, Per_1
; 8/9/2011, causa C-177/10, ); da questo punto di vista,
[...] Persona_2
è irrilevante che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, dal momento che “la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate” (C.G.U.E. 18/10/2012, cause C-302/11 e C-305/11, ; 7/3/2013, causa Per_3
C-393/11, . Per_4
Il principio di non discriminazione sancito dal richiamato art. 4 deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
La disparità di trattamento potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, ossia di “elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla
“particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato”. Da questo punto di vista, il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale del non è CP_1 conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una “ragione oggettiva” ai sensi dell'art 4 cit.: ammettere che la natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della Direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro, equivalendo “a perpetrare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (C.G.U.E., 22/12/2010, procedimenti riuniti C- 444/09 e C-456/09, e , § 56 e 57). Per_5 Persona_6
Pertanto, la giurisprudenza nazionale è pervenuta a ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere, nella previsione, anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nell'art. 7, comma 3, del CCNL Scuola del 15.3.2001, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non anche all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo, proprio perché, la diversa interpretazione che vorrebbe l'amministrazione scolastica, finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 cit (Cass. ordinanza n. 20015 del 2018; in senso conforme, Cass. ordinanza n. 15371 del 2019 e Cass. ordinanza n. 6293 del 2020).
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola deve essere interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e, pertanto, esso attribuisce, al comma 1, la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze.
La posizione di parte ricorrente
Carta docenti
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità 2022/23 e 2023/24.
Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale.
Considerati i principi espressi dalla Suprema Corte con riferimento alla prescrizione del diritto, non si ravvisa, inoltre, alcuna estinzione del diritto (o perenzione), essendo peraltro evidente che la ricorrente non avrebbe potuto spendere il beneficio economico entro il biennio dalla maturazione del diritto, posto che le somme non erano neppure accessibili quale docente a termine.
Dalla documentazione prodotta risulta che, negli anni richiesti, la docente è stata destinataria di incarichi sino al termine delle attività didattiche in entrambi gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, come emerge dallo stato matricolare in atti.
Deve, pertanto, essere respinta l'eccezione di non spettanza del beneficio del bonus in oggetto per avere la ricorrente svolto incarichi su supplenza breve, considerato lo svolgimento di supplenza in continuità, sulla medesima cattedra, per oltre 9 mesi in entrambi gli anni scolastici.
La docente ha documentato, altresì, l'attualità dell'interesse ad agire essendo inserita nelle graduatorie GPS, come documentato.
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docenti per le annualità 2022/23 e 2023/24.
Di conseguenza, l'Amministrazione resistente deve essere condannata a mettere a disposizione della ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato, per complessivi € 1.000,00, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Va invece respinta la richiesta di riconoscimento della maggiorazione di interessi e rivalutazione in quanto, ex artt. 2, comma 1, e 5, comma 4, del DPCM 28 novembre 2016, l'importo erogato è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo.
Retribuzione professionale docenti
La ricorrente ha prestato attività lavorativa di docente supplenze alle dipendenze del nell'a.s. 2021/2022 per n. Controparte_1
186 giorni: quelli indicati in ricorso (dal 11.3.2022 al 30.4.2022 - n. 51 giorni;
dal 9.2.2022 al 10.3.2022 - n. 30 giorni;
dal 10.1.2022 all'8.2.2022 - n. 30 giorni;
dal 24.9.2021 al 23.12.2021 - n. 91 giorni;
dal 22.9.2021 al 23.9.2021 - n. 2 giorn)i, detratti quelli indicati da parte resistente per assenza dal servizio (dal 31/1/2022 al 4/2/22 per malattia;
dal 7/2/2022 al 8/2/22 per malattia;
dal 07/03/2022 al 10/03/2022 per assenza con detrazione economica al 100%; dal 20/04/2022 al 22/04/2022 per assenza con detrazione economica al 100% e dal 26/04/2022 al 29/04/2022 per godimento di permessi non retribuiti), come da stato matricolare in atti.
Con riferimento all'anno oggetto di controversia, la ricorrente ha svolto servizio in qualità di supplente per la sostituzione di colleghi assenti in qualità di supplenze “brevi”, rendendo la propria prestazione in modo analogo ai propri Parte_ colleghi, ma non ha percepito la che è stata, invece, riconosciuta ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro annuale, con scadenza al 31 agosto e a quelli con contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche, con scadenza al 30 giugno.
Il mancato pagamento della RPD in ragione della tipologia di contratto di lavoro non costituisce quella “ragione oggettiva” che, secondo la giurisprudenza comunitaria, può giustificare una diversità di trattamento, dovendo necessariamente riconoscersi, pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, il diritto della ricorrente a percepire la RPD, per la somma complessiva lorda di euro 1.112,28 (174,50:30, quale quota giornaliera per l'anno 2021, moltiplicata per i giorni di lavoro – gg. 93 = 540,33 e 184,50:30, quale quota giornaliera per l'anno 2022, moltiplicata per i giorni di lavoro - gg. 93 571,95), redatti sulla base dei contratti stipulati e dei giorni di supplenza.
La somma riconosciuta in linea capitale ha rilevanza anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto. Sulla somma lorda rivalutata sono dovuti gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali minimi, in ragione della natura seriale della controversia, per le fasi effettivamente espletate, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti, in disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/1970 del Consiglio dell'Unione Europea:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto,
- condanna il resistente al riconoscimento del beneficio stesso, CP_1 mediante emissione della Carta Docente e accredito del beneficio economico di € 1.000,00, in favore della ricorrente, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per i giorni di servizio effettivamente prestati, e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma lorda di euro 1.112,28 per differenze retributive, oltre interessi sul capitale rivalutato dalle singole scadenze fino al saldo;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 della ricorrente liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa e spese vive di € 49,50 relative al contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 20/11/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1140/2025 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Di Maula e Parte_1
IE NI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
, in persona del
[...] Controparte_3
carica - , in persona del Dirigente in CP_4 Controparte_5 carica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliati come in atti resistente
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo e della retribuzione professionale docenti (RPD).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 9.7.2025, la ricorrente, docente inserita nelle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) per il biennio 2024/2026, per la classe di concorso A050 (doc. nn. 1 e 2), ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze del resistente, CP_1 nell'a.s. 2023/24, per il periodo dall'1.9.2023 al 30.6.2024, a seguito della stipulazione di un contratto per n. 18 ore settimanali di servizio, per sostegno psicofisico presso l'I.C. “Don Bosco”, con sede in Inveruno (MI) e, nell'a.s. 2022/2023, per il periodo dal 12.9.2022 al 30.6.2023, a seguito della stipulazione di un contratto, sempre per n. 18 ore settimanali di servizio, per il sostegno psicofisico presso l'I.C. di Via Cairoli in Lainate (MI).
La ricorrente ha esposto, inoltre, di avere prestato servizio nell'a.s. 2021/2022, quale docente di scuola secondaria di I grado, a seguito della stipulazione di una serie di contratti a tempo determinato, con orario completo di 18 ore di servizio settimanale, presso l'I.C. “Sassuolo 1 Centro Est”, con sede in Sassuolo (MO), per complessivi n. 204 giorni di servizio e, nello specifico:
- dal 11.3.2022 al 30.4.2022 - n. 51 giorni;
- dal 9.2.2022 al 10.3.2022 - n. 30 giorni;
- dal 10.1.2022 all'8.2.2022 - n. 30 giorni;
- dal 24.9.2021 al 23.12.2021 - n. 91 giorni;
- dal 22.9.2021 al 23.9.2021 - n. 2 giorni.
La ricorrente ha dedotto di non avere fruito, negli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma 1 e 122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016), e di non avere percepito la retribuzione professionale docenti (RPD) per i giorni lavorati relativi all'a.s. 2021/22.
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per le annualità 2022/23 e 2023/24 e la condanna dell'amministrazione resistente all'assegnazione della carta elettronica, per un valore complessivo corrispondente ad € 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, oltre alla RPD relativa all'anno scolastico 2021/22, per la somma di € 1.222,98 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto Controparte_1 dichiararsi l'estinzione del diritto alla carta docente per tutti gli anni scolastici trascorsi;
il rigetto della domanda di riconoscimento del trattamento accessorio denominato retribuzione professionale docenti, in quanto infondata in fatto e in diritto, dando comunque atto delle assenze della ricorrente (dal 31/1/2022 al 4/2/22 per malattia;
dal 7/2/2022 al 8/2/22 per malattia;
dal 07/03/2022 al 10/03/2022 per assenza con detrazione economica al 100%; dal 20/04/2022 al 22/04/2022 per assenza con detrazione economica al 100% e dal 26/04/2022 al 29/04/2022 per godimento di permessi non retribuiti), come da stato matricolare depositato;
il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con condanna al pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'odierna discussione di parte ricorrente, che ha aderito alla quantificazione della RPD del , con decurtazione di 18 giorni e CP_1 conseguente rideterminazione dell'imposto richiesto in € 1.112,28, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Carta docenti - Inquadramento normativo e giurisprudenza
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. L'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento e un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico pedagogica”. L'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e il successivo art. 64 del medesimo CCNL che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. E' indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari. Gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del d.lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né potrebbe essere altrimenti posto che le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepite dalla Direttiva 1999/70, vietano qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha sottolineato come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
La CGUE, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha infine statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi ...”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha riconosciuto che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124/1999, e che ai suddetti docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In conclusione e in sintesi, l'art. 1 della L. n. 107/2017 e l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, nella parte in cui attribuiscono la carta docente, rispettivamente, al solo personale assunto a tempo indeterminato o (limitatamente all'a.s. 2023/24) con supplenza fino al 31 agosto, devono essere pertanto disapplicati, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare l'attribuzione della carta elettronica al personale a tempo determinato con supplenze inferiori al 31 agosto, essendo il beneficio economico dei 500 euro vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete anche al personale con contratti a termine di durata inferiore al 31 agosto, per cui la mancata attribuzione della carta ai docenti precari, con supplenze inferiori al 31 agosto, viola il divieto di discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato, posto che entrambi svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Ai fini del raggiungimento della soglia dei 180 gg., si deve procedere alla sommatoria dei singoli giorni. La Carta Docenti va riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee consecutive, prestino servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche (Tribunale di Verona, 10/11/2023, n. 591, Tribunale di Padova, 31/10/2023, n. 490).
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, sulla scorta dei principi desumibili dalla sentenza della Cassazione (Cass. Sez. lav., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961) emerge che la Carta Elettronica deve essere attribuita anche ai docenti con supplenze brevi, qualora attestino l'iscrizione nelle GPS, posto che la Cassazione ha statuito che quello che conta non è la durata della supplenza e neppure l'attualità del servizio, bensì solo l'inserimento nel sistema scolastico, comprovato appunto dall'inserimento nelle graduatorie per le supplenze. La CGUE, chiamata dal Tribunale di Ravenna a decidere se le prestazioni temporanee svolte dal docente a termine sotto la soglia minima dei 180 gg. o del part -time di un tempo indeterminato rilevino ai fini della violazione del divieto di discriminazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, anche al fine di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, ha chiarito che “84 … che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate” (sentenza del Cont 30 novembre 2023, emessa nella causa C-270/22 promossa contro il ).
Quanto alle supplenze di breve durata, la CGUE, con sentenza n. 268 del 3.7.2025, ha precisato che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
Retribuzione professionale docenti - Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono:
- lo “stipendio tabellare” che rappresenta la componente principale della retribuzione, ossia il minimo dovuto dal lavoratore in relazione alla sua qualifica professionale e all'orario di lavoro;
- la “retribuzione professionale docenti”, (R.P.D.), attribuita, in base alla contrattazione collettiva, ai docenti di ruolo o con incarico annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), in forza dell'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001;
- l'eventuale compenso aggiuntivo per lo svolgimento di funzioni strumentali;
- l'eventuale compenso per lo svolgimento di ore aggiuntive o per le attività aggiuntive (es. Tutor di alternanza scuola lavoro, esami di stato, ecc.) e gli eventuali assegni familiari;
- altre componenti di natura indennitaria, quali l'Indennità Integrativa Speciale”, (I.I.S.), l'Indennità di vacanza contrattuale, etc.
In particolare, il trattamento accessorio della R.D.P. è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL Scuola del 15.3.2001, secondo cui: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Il richiamato art. 25 del CCNI del 31.8.1999 quantifica l'emolumento in questione
“in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; e “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La contrattazione collettiva successiva ha solo modificato, incrementandola, l'entità della R.P.D. da riconoscere per dodici mensilità, includendola anche nella base di calcolo del trattamento pensionistico e del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL del 24.7.2003; art. 83 del CCNL del 29.11.2007; art. 38 CCNL del 19.4.2018).
Ai fini che qui rilevano, dal 1° marzo 2018 essa ammonta ad € 174,50 e, dal 1° gennaio 2022, ad € 184,50 lordi mensili, per n. 12 mensilità (con esclusione della tredicesima).
L'art. 4 della L. n. 124/1999 e l'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 hanno differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: 1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 7 (definite anche “supplenze brevi e saltuarie”).
Le richiamate disposizioni negoziali collettive (art. 7 CCNL del 2001; art. 25 CCNI del 1999) prevedono che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e, soprattutto, che esso non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo (Cass. n. 17773 del 2017).
Come tale, la componente retributiva del R.P.D. rientra, pertanto, nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 3473 del 2019, ha ribadito la natura illegittima di ogni disposizione che esclude il diritto del personale assunto a tempo determinato a percepire questo elemento della retribuzione riconosciuto, invece, al solo personale a tempo indeterminato;
in particolare, la Corte ha dato continuità alle precedenti ordinanze n. 27950 del 2017 e n. 7118 del 2018 con le quali si era statuito che, effettivamente, l'art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, esclude, in generale e in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al Giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (C.G.U.E. 15/4/2008, causa C-268/06, Impact;
13/9/2007, causa C-307/05, Per_1
; 8/9/2011, causa C-177/10, ); da questo punto di vista,
[...] Persona_2
è irrilevante che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, dal momento che “la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate” (C.G.U.E. 18/10/2012, cause C-302/11 e C-305/11, ; 7/3/2013, causa Per_3
C-393/11, . Per_4
Il principio di non discriminazione sancito dal richiamato art. 4 deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
La disparità di trattamento potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, ossia di “elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla
“particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato”. Da questo punto di vista, il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale del non è CP_1 conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una “ragione oggettiva” ai sensi dell'art 4 cit.: ammettere che la natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della Direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro, equivalendo “a perpetrare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (C.G.U.E., 22/12/2010, procedimenti riuniti C- 444/09 e C-456/09, e , § 56 e 57). Per_5 Persona_6
Pertanto, la giurisprudenza nazionale è pervenuta a ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere, nella previsione, anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nell'art. 7, comma 3, del CCNL Scuola del 15.3.2001, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non anche all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo, proprio perché, la diversa interpretazione che vorrebbe l'amministrazione scolastica, finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 cit (Cass. ordinanza n. 20015 del 2018; in senso conforme, Cass. ordinanza n. 15371 del 2019 e Cass. ordinanza n. 6293 del 2020).
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola deve essere interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e, pertanto, esso attribuisce, al comma 1, la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze.
La posizione di parte ricorrente
Carta docenti
Parte ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità 2022/23 e 2023/24.
Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale.
Considerati i principi espressi dalla Suprema Corte con riferimento alla prescrizione del diritto, non si ravvisa, inoltre, alcuna estinzione del diritto (o perenzione), essendo peraltro evidente che la ricorrente non avrebbe potuto spendere il beneficio economico entro il biennio dalla maturazione del diritto, posto che le somme non erano neppure accessibili quale docente a termine.
Dalla documentazione prodotta risulta che, negli anni richiesti, la docente è stata destinataria di incarichi sino al termine delle attività didattiche in entrambi gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, come emerge dallo stato matricolare in atti.
Deve, pertanto, essere respinta l'eccezione di non spettanza del beneficio del bonus in oggetto per avere la ricorrente svolto incarichi su supplenza breve, considerato lo svolgimento di supplenza in continuità, sulla medesima cattedra, per oltre 9 mesi in entrambi gli anni scolastici.
La docente ha documentato, altresì, l'attualità dell'interesse ad agire essendo inserita nelle graduatorie GPS, come documentato.
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docenti per le annualità 2022/23 e 2023/24.
Di conseguenza, l'Amministrazione resistente deve essere condannata a mettere a disposizione della ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato, per complessivi € 1.000,00, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Va invece respinta la richiesta di riconoscimento della maggiorazione di interessi e rivalutazione in quanto, ex artt. 2, comma 1, e 5, comma 4, del DPCM 28 novembre 2016, l'importo erogato è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo.
Retribuzione professionale docenti
La ricorrente ha prestato attività lavorativa di docente supplenze alle dipendenze del nell'a.s. 2021/2022 per n. Controparte_1
186 giorni: quelli indicati in ricorso (dal 11.3.2022 al 30.4.2022 - n. 51 giorni;
dal 9.2.2022 al 10.3.2022 - n. 30 giorni;
dal 10.1.2022 all'8.2.2022 - n. 30 giorni;
dal 24.9.2021 al 23.12.2021 - n. 91 giorni;
dal 22.9.2021 al 23.9.2021 - n. 2 giorn)i, detratti quelli indicati da parte resistente per assenza dal servizio (dal 31/1/2022 al 4/2/22 per malattia;
dal 7/2/2022 al 8/2/22 per malattia;
dal 07/03/2022 al 10/03/2022 per assenza con detrazione economica al 100%; dal 20/04/2022 al 22/04/2022 per assenza con detrazione economica al 100% e dal 26/04/2022 al 29/04/2022 per godimento di permessi non retribuiti), come da stato matricolare in atti.
Con riferimento all'anno oggetto di controversia, la ricorrente ha svolto servizio in qualità di supplente per la sostituzione di colleghi assenti in qualità di supplenze “brevi”, rendendo la propria prestazione in modo analogo ai propri Parte_ colleghi, ma non ha percepito la che è stata, invece, riconosciuta ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro annuale, con scadenza al 31 agosto e a quelli con contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche, con scadenza al 30 giugno.
Il mancato pagamento della RPD in ragione della tipologia di contratto di lavoro non costituisce quella “ragione oggettiva” che, secondo la giurisprudenza comunitaria, può giustificare una diversità di trattamento, dovendo necessariamente riconoscersi, pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, il diritto della ricorrente a percepire la RPD, per la somma complessiva lorda di euro 1.112,28 (174,50:30, quale quota giornaliera per l'anno 2021, moltiplicata per i giorni di lavoro – gg. 93 = 540,33 e 184,50:30, quale quota giornaliera per l'anno 2022, moltiplicata per i giorni di lavoro - gg. 93 571,95), redatti sulla base dei contratti stipulati e dei giorni di supplenza.
La somma riconosciuta in linea capitale ha rilevanza anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto. Sulla somma lorda rivalutata sono dovuti gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali minimi, in ragione della natura seriale della controversia, per le fasi effettivamente espletate, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti, in disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/1970 del Consiglio dell'Unione Europea:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto,
- condanna il resistente al riconoscimento del beneficio stesso, CP_1 mediante emissione della Carta Docente e accredito del beneficio economico di € 1.000,00, in favore della ricorrente, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per i giorni di servizio effettivamente prestati, e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma lorda di euro 1.112,28 per differenze retributive, oltre interessi sul capitale rivalutato dalle singole scadenze fino al saldo;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 della ricorrente liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa e spese vive di € 49,50 relative al contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 20/11/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa