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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Volontaria Giurisdizione -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN EL Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17268 /2025 V.G. promossa da c.f. ) (con l'avv. PASINI INVERARDI FRANCESCO) Parte_1 C.F._1 per l'adozione di
NI RE (c.f. ) C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
Oggetto del processo: «adozione di persona maggiore di età»
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha richiesto di adottare NI RE, nata a [...] il
26.07.1999.
Dai documenti prodotti risulta provata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 291
e ss c.c., in particolare con riguardo all'età dell'adottanda e dell'adottante.
Il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, all'udienza 9.12.2025, ha raccolto il consenso dell'adottante, dell'adottanda e di (figlia biologica dell'adottante), l'assenso della Persona_1 madre biologica dell'adottanda che è anche moglie dell'adottante (l'adottanda alla nascita è stata riconosciuta dalla sola madre . Persona_2 Dai documenti prodotti risulta provato che l'adozione convenga all'adottanda a norma dell'art. 312 c.c., come si rileva anche dalla informativa trasmessa dai Carabinieri – Stazione di
Passirano.
Con riguardo al cognome, l'adottante e l'adottanda hanno chiesto che il cognome dell'adottante si aggiunga a quello dell'adottanda. Ciò è consentito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 135 del 2023, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto». Pertanto,
l'adottanda assumerà il cognome “ . Parte_2
Nulla sulle spese di lite, stante la natura di giurisdizione volontaria del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara l'adozione a norma degli artt. 291 e ss c.c., di NI RE, nata a [...]
IA (BS) il 26.07.1999, da parte di nato a [...] l'[...]; Parte_1
2. dispone che l'adottata assuma il cognome “ , aggiungendolo al proprio e, quindi, il Pt_1 seguente cognome: ; Parte_2
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di pubblicità a norma dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 09/12/2025.
Il Presidente estensore
AN EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Volontaria Giurisdizione -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN EL Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17268 /2025 V.G. promossa da c.f. ) (con l'avv. PASINI INVERARDI FRANCESCO) Parte_1 C.F._1 per l'adozione di
NI RE (c.f. ) C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
Oggetto del processo: «adozione di persona maggiore di età»
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha richiesto di adottare NI RE, nata a [...] il
26.07.1999.
Dai documenti prodotti risulta provata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 291
e ss c.c., in particolare con riguardo all'età dell'adottanda e dell'adottante.
Il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, all'udienza 9.12.2025, ha raccolto il consenso dell'adottante, dell'adottanda e di (figlia biologica dell'adottante), l'assenso della Persona_1 madre biologica dell'adottanda che è anche moglie dell'adottante (l'adottanda alla nascita è stata riconosciuta dalla sola madre . Persona_2 Dai documenti prodotti risulta provato che l'adozione convenga all'adottanda a norma dell'art. 312 c.c., come si rileva anche dalla informativa trasmessa dai Carabinieri – Stazione di
Passirano.
Con riguardo al cognome, l'adottante e l'adottanda hanno chiesto che il cognome dell'adottante si aggiunga a quello dell'adottanda. Ciò è consentito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 135 del 2023, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto». Pertanto,
l'adottanda assumerà il cognome “ . Parte_2
Nulla sulle spese di lite, stante la natura di giurisdizione volontaria del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara l'adozione a norma degli artt. 291 e ss c.c., di NI RE, nata a [...]
IA (BS) il 26.07.1999, da parte di nato a [...] l'[...]; Parte_1
2. dispone che l'adottata assuma il cognome “ , aggiungendolo al proprio e, quindi, il Pt_1 seguente cognome: ; Parte_2
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di pubblicità a norma dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 09/12/2025.
Il Presidente estensore
AN EL