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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/04/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 132/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 132/2025 V.G. promosso da:
(c.f. , nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Luco dei Marsi (AQ), Via Turati, 1, e (c.f. ), nata Parte_2 C.F._2
ad Avezzano (AQ) il 13.03.1975, residente a [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Babbo, (c.f. ), del foro C.F._3
di Avezzano, ed elettivamente domiciliati nel di lui studio alla Via Trento, n. 25, in
Avezzano (AQ), in virtù di mandati allegati in calce al ricorso;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale in data 17.10.2012 nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 888/2012 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI “Tanto premesso, i ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni già applicate in sede di separazione che risultino essere ancora attuali (si tenga presente che molte delle indicate condizioni risultano già essersi realizzate), con riconoscimento da parte del di € 300,00 mensili a titolo di Parte_1 mantenimento per il figlio fintanto lo stesso non diventi autonomo. La predetta somma sarà Per_1 versata sulla carta Postepay recante Iban: [...] ed intestata a CP_1
nulla a titolo di mantenimento/assegno divorzile per gli altri figli e per la SI.ra
[...] Pt_2
[...
.
Tanto premesso, ritenuto ed esposto, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,
CHIEDONO che l'On.le Tribunale adito, verificate le condizioni di legge, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 15.09.1998, nella parrocchia di Luco dei Marsi (AQ), matrimonio concordatario in regime di separazione legale dei beni, trascritto nei Registri di matrimonio del
Comune di Luco dei Marsi (AQ) nell'anno 1998, al n. 17, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente (Comune di Luco dei Marsi AQ) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle condizioni riportate nel presente ricorso.
DICHIARANO di non volersi riconciliare e di voler procedere quindi allo scioglimento del vincolo coniugale nonché di ratificare tutto quanto sopra esposto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.02.2025, ricorrevano Parte_1 Parte_2
in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Luco Dei Marsi (AQ) in data 13.09.1998 dal quale sono nati tre figli: nata il Persona_2
10.10.2000 ad Avezzano (AQ), nata il [...] ad [...], e Persona_3
, nato il l 27.01.2006 ad Avezzano (AQ). Controparte_1
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n.
n. 7008/12 emesso in data 17.10.2012.
All'udienza del 16 aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito mediante note scritte per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede hanno inoltre precisato quanto segue: “1) Già dall'anno 2012 vivono separati;
il SI. in Via Turati di Luco dei Marsi (AQ) e la Pt_1
SI.ra in Via Massa D'Albe di Magliano dei Marsi (AQ) - (cfr. punto 1 ricorso per Pt_2 separazione);
2) La casa coniugale sita in Avezzano, Via dei Gladioli, assegnata in sede di separazione al marito, è oggi occupata dalla figlia dei ricorrenti SI.ra - (cfr. punto 2 ricorso per separazione). Persona_3
3) L'immobile sito in Via Tre Stelle di Luco dei Marsi (AQ) per il quale in sede di separazione era stato deciso che lo stesso venisse intestato alla SI.ra oggi risulta intestato a soggetto terzo a Pt_2 seguito di procedura di asta giudiziaria - (cfr. punto 3 ricorso per separazione).
4) In relazione al mutuo gravante sulla casa di cui al precedente punto per il quale la SI.ra Pt_2 avrebbe dovuto corrispondere le rate, le stesse sono rimaste a carico del SI. per il tramite di Pt_1 pignoramento in busta paga per € 297,00 mensili sino al 2037 - (cfr. punto 4 ricorso per separazione).
5) I figli dei ricorrenti, SI.re e sono divenuti maggiorenni ed Persona_3 Persona_2 autosufficienti, avendo ognuna un proprio lavoro ed una propria abitazione mentre il figlio SI.
, da poco maggiorenne ed in cerca di occupazione, ancora non risulta autosufficiente Controparte_1
(cfr. punto 5 e 6 ricorso per separazione).
6) Le autovetture esistenti al momento della separazione ad oggi non risultano più marcianti ed ognuno dei ricorrenti ha provveduto ad acquistare personalmente nuovi e diversi mezzi di trasporto
(cfr. punto 7 ricorso per separazione).
7) La cessione del quinto dello stipendio del marito è stata da egli sopportata negli anni e sino all'estinzione del debito, senza alcun rimborso da parte della moglie (cfr. punto 8 ricorso per separazione).”
Tanto premesso, i ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riconoscimento da parte del di € 300,00 mensili a Parte_1 titolo di mantenimento per il figlio fintanto lo stesso non diventi autonomo. La predetta Per_1 somma sarà versata sulla carta Postepay recante Iban: [...] ed intestata
a ; nulla a titolo di mantenimento/assegno divorzile per gli altri figli e per la SI.ra Controparte_1
. Parte_2
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data 17.10.2012, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo adeguate alla tutela dei figli e congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Luco Dei Marsi (AQ) in data 13.09.1998, trascritto presso il comune di Parte_2
Luco dei Marsi (AQ) nell'anno 1998, al n. 17, parte II, serie A;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
. il padre verserà € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 Per_1 fintanto lo stesso non diventi autonomo, oltre rivalutazione annuale Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie. La predetta somma sarà versata sulla carta Postepay recante Iban:
[...] ed intestata a nulla a titolo di Controparte_1 mantenimento/assegno divorzile per gli altri figli e per la SI.ra . Parte_2
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede. DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luco Dei Marsi (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 132/2025 V.G. promosso da:
(c.f. , nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Luco dei Marsi (AQ), Via Turati, 1, e (c.f. ), nata Parte_2 C.F._2
ad Avezzano (AQ) il 13.03.1975, residente a [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Babbo, (c.f. ), del foro C.F._3
di Avezzano, ed elettivamente domiciliati nel di lui studio alla Via Trento, n. 25, in
Avezzano (AQ), in virtù di mandati allegati in calce al ricorso;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale in data 17.10.2012 nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 888/2012 RG, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI “Tanto premesso, i ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni già applicate in sede di separazione che risultino essere ancora attuali (si tenga presente che molte delle indicate condizioni risultano già essersi realizzate), con riconoscimento da parte del di € 300,00 mensili a titolo di Parte_1 mantenimento per il figlio fintanto lo stesso non diventi autonomo. La predetta somma sarà Per_1 versata sulla carta Postepay recante Iban: [...] ed intestata a CP_1
nulla a titolo di mantenimento/assegno divorzile per gli altri figli e per la SI.ra
[...] Pt_2
[...
.
Tanto premesso, ritenuto ed esposto, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,
CHIEDONO che l'On.le Tribunale adito, verificate le condizioni di legge, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 15.09.1998, nella parrocchia di Luco dei Marsi (AQ), matrimonio concordatario in regime di separazione legale dei beni, trascritto nei Registri di matrimonio del
Comune di Luco dei Marsi (AQ) nell'anno 1998, al n. 17, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente (Comune di Luco dei Marsi AQ) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle condizioni riportate nel presente ricorso.
DICHIARANO di non volersi riconciliare e di voler procedere quindi allo scioglimento del vincolo coniugale nonché di ratificare tutto quanto sopra esposto.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.02.2025, ricorrevano Parte_1 Parte_2
in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Luco Dei Marsi (AQ) in data 13.09.1998 dal quale sono nati tre figli: nata il Persona_2
10.10.2000 ad Avezzano (AQ), nata il [...] ad [...], e Persona_3
, nato il l 27.01.2006 ad Avezzano (AQ). Controparte_1
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n.
n. 7008/12 emesso in data 17.10.2012.
All'udienza del 16 aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito mediante note scritte per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede hanno inoltre precisato quanto segue: “1) Già dall'anno 2012 vivono separati;
il SI. in Via Turati di Luco dei Marsi (AQ) e la Pt_1
SI.ra in Via Massa D'Albe di Magliano dei Marsi (AQ) - (cfr. punto 1 ricorso per Pt_2 separazione);
2) La casa coniugale sita in Avezzano, Via dei Gladioli, assegnata in sede di separazione al marito, è oggi occupata dalla figlia dei ricorrenti SI.ra - (cfr. punto 2 ricorso per separazione). Persona_3
3) L'immobile sito in Via Tre Stelle di Luco dei Marsi (AQ) per il quale in sede di separazione era stato deciso che lo stesso venisse intestato alla SI.ra oggi risulta intestato a soggetto terzo a Pt_2 seguito di procedura di asta giudiziaria - (cfr. punto 3 ricorso per separazione).
4) In relazione al mutuo gravante sulla casa di cui al precedente punto per il quale la SI.ra Pt_2 avrebbe dovuto corrispondere le rate, le stesse sono rimaste a carico del SI. per il tramite di Pt_1 pignoramento in busta paga per € 297,00 mensili sino al 2037 - (cfr. punto 4 ricorso per separazione).
5) I figli dei ricorrenti, SI.re e sono divenuti maggiorenni ed Persona_3 Persona_2 autosufficienti, avendo ognuna un proprio lavoro ed una propria abitazione mentre il figlio SI.
, da poco maggiorenne ed in cerca di occupazione, ancora non risulta autosufficiente Controparte_1
(cfr. punto 5 e 6 ricorso per separazione).
6) Le autovetture esistenti al momento della separazione ad oggi non risultano più marcianti ed ognuno dei ricorrenti ha provveduto ad acquistare personalmente nuovi e diversi mezzi di trasporto
(cfr. punto 7 ricorso per separazione).
7) La cessione del quinto dello stipendio del marito è stata da egli sopportata negli anni e sino all'estinzione del debito, senza alcun rimborso da parte della moglie (cfr. punto 8 ricorso per separazione).”
Tanto premesso, i ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riconoscimento da parte del di € 300,00 mensili a Parte_1 titolo di mantenimento per il figlio fintanto lo stesso non diventi autonomo. La predetta Per_1 somma sarà versata sulla carta Postepay recante Iban: [...] ed intestata
a ; nulla a titolo di mantenimento/assegno divorzile per gli altri figli e per la SI.ra Controparte_1
. Parte_2
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data 17.10.2012, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo adeguate alla tutela dei figli e congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Luco Dei Marsi (AQ) in data 13.09.1998, trascritto presso il comune di Parte_2
Luco dei Marsi (AQ) nell'anno 1998, al n. 17, parte II, serie A;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
. il padre verserà € 300,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 Per_1 fintanto lo stesso non diventi autonomo, oltre rivalutazione annuale Istat ed oltre il 50% delle spese straordinarie. La predetta somma sarà versata sulla carta Postepay recante Iban:
[...] ed intestata a nulla a titolo di Controparte_1 mantenimento/assegno divorzile per gli altri figli e per la SI.ra . Parte_2
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede. DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luco Dei Marsi (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo