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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1162/2023 r.g. avente ad oggetto: azione di disconoscimento della paternità promossa da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO C.F._1
MARIA LUPIS, domiciliatario, giusta procura in atti;
attore nei confronti di
(c.f. ) nato a TR C.F._2
Grotteria (RC) il 30.05.1964 ed ivi residente a[...];
(c.f. ), nata a Parte_2 C.F._3
Locri (RC) il 29.06.1971 e residente in [...];
(c.f. ) nato a [...] Controparte_2 C.F._4
(RC) il 10.08.1956 ed ivi residente a[...]; convenuti contumaci con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede. CONCLUSIONI: alla udienza del 29.05.2025- svoltasi con modalità cartolare - la causa è stata riservata in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni del procuratore costituito nell'interesse di parte attrice da intendersi qui integralmente richiamate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1
premettendo di essere nato il [...]presso l'Ospedale di Locri e che la madre, , era all'epoca coniugata con Parte_2 CP_1
ha dedotto che sebbene sia stato concepito e sia nato in [...]
[...]
di matrimonio, per il vero, a suo dire, era nato da una relazione extraconiugale intercorsa nel medesimo periodo tra la madre e tale
; che, una volta appresa la notizia, ormai maggiorenne, Controparte_2
si era trasferito presso la abitazione del padre naturale pur mantenendo la residenza presso la madre. Ha domandato pertanto all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, contrarii reiectis, accertare e dichiarare che CP_1
non è il padre di;
accertare e dichiarare
[...] Parte_1
che è il padre naturale di;
per Controparte_2 Parte_1
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grotteria di effettuare le prescritte annotazioni sull'atto di nascita;
con vittoria di spese ed onorari di lite”..
I.
2- Nonostante la ritualità della notifica, nessuno è comparso per i convenuti di cui va dichiarata la contumacia.
I.
3- Con ordinanza del 06.7.2024 il Tribunale, muovendo dalla necessaria pregiudizialità tecnico-giuridica del giudizio di disconoscimento di
2 paternità rispetto a quello di dichiarazione giudiziale di genitorialità e dando seguito alla pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione del
22/03/2023, n.8268, ha disposto la separazione dei giudizi e la sospensione ex art. 295 c.p.c. della domanda ex art. 269 cod. civ. dovendo in questa sede procedersi ad istruire la domanda di disconoscimento della paternità mediante ctu.
Espletata, pertanto, la consulenza tecnica d'ufficio e ritenuta superflua la prova testimoniale articolata con l'atto introduttivo alla luce degli esiti dell'elaborato peritale, la causa è stata differita alla udienza cartolare del
29.5.2025 ex art. 473 bis.28 c.p.c..
II.- Come detto, in questa sede si procede ad esaminare sola la domanda di disconoscimento della paternità in quanto deve ritenersi pregiudiziale rispetto alla domanda di accertamento di paternità rispetto alla quale è stata disposta con ordinanza del 06.7.2024 la sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.c..
In ordine al concetto di pregiudizialità (in ambito civilistico), si manifesta, in primo luogo, nella dipendenza logica di una controversia rispetto all'altra, all'interno di uno stesso rapporto giuridico (a titolo di esempio, la giurisprudenza della Suprema Corte ha qualificato in termini di pregiudizialità logica il rapporto tra eccezione di inadempimento e volontà della parte di avvalersi della clausola risolutiva espressa, Cass. n. 21115 del
16/09/2013 e più di recente, negli stessi termini, Cass. n. 27692 del
12/10/2021) e, in secondo luogo, nella dipendenza tecnica, che intercorre tra rapporti giuridici diversi ed è tale per cui l'esistenza di uno dipende dall'esistenza o inesistenza dell'altro (questa Corte, nell'ordinanza n. 3936 del 18/02/2008, ha ravvisato un rapporto di pregiudizialità tecnica tra una
3 domanda di restituzione di somme, proposta dalla parte nell'asserita veste di erede testamentario universale, e quella spiegata dal terzo al quale le somme erano state versate, volta ad ottenere la nullità o l'annullamento del testamento;
cfr. anche Cass. 15353/2010, ove, chiarendosi che "la sospensione ex art. 295 c.p.c. presuppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi (dedotti in via autonoma in due diversi giudizi), uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro
(dipendente), in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo", si è escluso che un giudizio di appello dovesse essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per effetto della proposizione di un'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.).
In sostanza, quando si verta in ipotesi di rapporti giuridici distinti ed autonomi, la pregiudizialità tecnico-giuridica consiste in una relazione tra rapporti giuridici sostanziali, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo.
Disposta pertanto la separazione delle cause e la sospensione per pregiudizialità della domanda di accertamento della paternità e richiamato il contenuto della ordinanza sopra citata, si passa ad esaminare la domanda di disconoscimento che merita accoglimento.
II.
2- Com'è noto, l'azione di disconoscimento della paternità è finalizzata a rimuovere tale presunzione e dimostrare che non sussiste un rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre, quale risulta dall'atto di nascita,
4 perché generato da altro uomo. L'azione è imprescrittibile se proposta dal figlio.
Orbene, nel caso di specie, la paternità anagrafica di è TR
stata una mera conseguenza della circostanza che l'odierno attore è nato in [...] matrimonio tra questi e la madre;
invero, in disparte la condotta processuale di tutti i convenuti non comparsi, gli esiti della relazione peritale sono chiari e non consentono di pervenire ad una diversa conclusione. Invero, il CTU mediante comparazione tra il profilo di DNA di e ha accertato l'esistenza di 11 Parte_1 TR
su 15 incompatibilità tra i due profili e, dunque, escluso la paternità biologica di nei confronti di , Parte_1 TR
figlio di . Persona_1
Non resta, dunque, che prendere atto delle risultanze probatorie e, conseguentemente, dichiarare che non è il padre di TR
. Parte_1
La domanda va, quindi, senza dubbio accolta.
II.
3- A norma, poi, dell'art. 49, comma 1, lettera o), d.p.r. n. 396/2000 la presente sentenza dovrà essere annotata nell'atto di nascita dell'attore, una volta passata in giudicato. Nei tre mesi successivi al passaggio in giudicato potrà essere riassunta la separata domanda di accertamento della paternità.
III.- Considerate le circostanze del caso concreto, il carattere costitutivo necessario della presente sentenza e la non opposizione di parte resistente alla proposta azione, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 91 c.p.c. per la compensazione integrale tra le parti delle spese e competenze di lite. Pone in via definitiva le spese di ctu – liquidate come da separato decreto emesso in pari data - a carico delle parti in solido.
5
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di disconoscimento di paternità avanzata da , ogni diversa domanda, istanza Parte_1
ed eccezione respinta:
1. dichiara che , nato a [...] il [...] non è figlio di Parte_1
; TR
2. dispone l'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita di;
Parte_1
3. compensa integralmente le spese del giudizio;
4. pone le spese di CTU – liquidate come da separato decreto emesso in pari data – a carico delle parti in solido;
5. dispone la riassunzione della separata domanda di accertamento della paternità entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19/06/2025 effettuata mediante
Microsoft Teams.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1162/2023 r.g. avente ad oggetto: azione di disconoscimento della paternità promossa da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. DOMENICO C.F._1
MARIA LUPIS, domiciliatario, giusta procura in atti;
attore nei confronti di
(c.f. ) nato a TR C.F._2
Grotteria (RC) il 30.05.1964 ed ivi residente a[...];
(c.f. ), nata a Parte_2 C.F._3
Locri (RC) il 29.06.1971 e residente in [...];
(c.f. ) nato a [...] Controparte_2 C.F._4
(RC) il 10.08.1956 ed ivi residente a[...]; convenuti contumaci con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede. CONCLUSIONI: alla udienza del 29.05.2025- svoltasi con modalità cartolare - la causa è stata riservata in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni del procuratore costituito nell'interesse di parte attrice da intendersi qui integralmente richiamate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1
premettendo di essere nato il [...]presso l'Ospedale di Locri e che la madre, , era all'epoca coniugata con Parte_2 CP_1
ha dedotto che sebbene sia stato concepito e sia nato in [...]
[...]
di matrimonio, per il vero, a suo dire, era nato da una relazione extraconiugale intercorsa nel medesimo periodo tra la madre e tale
; che, una volta appresa la notizia, ormai maggiorenne, Controparte_2
si era trasferito presso la abitazione del padre naturale pur mantenendo la residenza presso la madre. Ha domandato pertanto all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, contrarii reiectis, accertare e dichiarare che CP_1
non è il padre di;
accertare e dichiarare
[...] Parte_1
che è il padre naturale di;
per Controparte_2 Parte_1
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grotteria di effettuare le prescritte annotazioni sull'atto di nascita;
con vittoria di spese ed onorari di lite”..
I.
2- Nonostante la ritualità della notifica, nessuno è comparso per i convenuti di cui va dichiarata la contumacia.
I.
3- Con ordinanza del 06.7.2024 il Tribunale, muovendo dalla necessaria pregiudizialità tecnico-giuridica del giudizio di disconoscimento di
2 paternità rispetto a quello di dichiarazione giudiziale di genitorialità e dando seguito alla pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione del
22/03/2023, n.8268, ha disposto la separazione dei giudizi e la sospensione ex art. 295 c.p.c. della domanda ex art. 269 cod. civ. dovendo in questa sede procedersi ad istruire la domanda di disconoscimento della paternità mediante ctu.
Espletata, pertanto, la consulenza tecnica d'ufficio e ritenuta superflua la prova testimoniale articolata con l'atto introduttivo alla luce degli esiti dell'elaborato peritale, la causa è stata differita alla udienza cartolare del
29.5.2025 ex art. 473 bis.28 c.p.c..
II.- Come detto, in questa sede si procede ad esaminare sola la domanda di disconoscimento della paternità in quanto deve ritenersi pregiudiziale rispetto alla domanda di accertamento di paternità rispetto alla quale è stata disposta con ordinanza del 06.7.2024 la sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.c..
In ordine al concetto di pregiudizialità (in ambito civilistico), si manifesta, in primo luogo, nella dipendenza logica di una controversia rispetto all'altra, all'interno di uno stesso rapporto giuridico (a titolo di esempio, la giurisprudenza della Suprema Corte ha qualificato in termini di pregiudizialità logica il rapporto tra eccezione di inadempimento e volontà della parte di avvalersi della clausola risolutiva espressa, Cass. n. 21115 del
16/09/2013 e più di recente, negli stessi termini, Cass. n. 27692 del
12/10/2021) e, in secondo luogo, nella dipendenza tecnica, che intercorre tra rapporti giuridici diversi ed è tale per cui l'esistenza di uno dipende dall'esistenza o inesistenza dell'altro (questa Corte, nell'ordinanza n. 3936 del 18/02/2008, ha ravvisato un rapporto di pregiudizialità tecnica tra una
3 domanda di restituzione di somme, proposta dalla parte nell'asserita veste di erede testamentario universale, e quella spiegata dal terzo al quale le somme erano state versate, volta ad ottenere la nullità o l'annullamento del testamento;
cfr. anche Cass. 15353/2010, ove, chiarendosi che "la sospensione ex art. 295 c.p.c. presuppone l'esistenza di un nesso di pregiudizialità sostanziale, ossia una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi (dedotti in via autonoma in due diversi giudizi), uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro
(dipendente), in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo", si è escluso che un giudizio di appello dovesse essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per effetto della proposizione di un'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.).
In sostanza, quando si verta in ipotesi di rapporti giuridici distinti ed autonomi, la pregiudizialità tecnico-giuridica consiste in una relazione tra rapporti giuridici sostanziali, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell'altro (dipendente) in modo tale che la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo.
Disposta pertanto la separazione delle cause e la sospensione per pregiudizialità della domanda di accertamento della paternità e richiamato il contenuto della ordinanza sopra citata, si passa ad esaminare la domanda di disconoscimento che merita accoglimento.
II.
2- Com'è noto, l'azione di disconoscimento della paternità è finalizzata a rimuovere tale presunzione e dimostrare che non sussiste un rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre, quale risulta dall'atto di nascita,
4 perché generato da altro uomo. L'azione è imprescrittibile se proposta dal figlio.
Orbene, nel caso di specie, la paternità anagrafica di è TR
stata una mera conseguenza della circostanza che l'odierno attore è nato in [...] matrimonio tra questi e la madre;
invero, in disparte la condotta processuale di tutti i convenuti non comparsi, gli esiti della relazione peritale sono chiari e non consentono di pervenire ad una diversa conclusione. Invero, il CTU mediante comparazione tra il profilo di DNA di e ha accertato l'esistenza di 11 Parte_1 TR
su 15 incompatibilità tra i due profili e, dunque, escluso la paternità biologica di nei confronti di , Parte_1 TR
figlio di . Persona_1
Non resta, dunque, che prendere atto delle risultanze probatorie e, conseguentemente, dichiarare che non è il padre di TR
. Parte_1
La domanda va, quindi, senza dubbio accolta.
II.
3- A norma, poi, dell'art. 49, comma 1, lettera o), d.p.r. n. 396/2000 la presente sentenza dovrà essere annotata nell'atto di nascita dell'attore, una volta passata in giudicato. Nei tre mesi successivi al passaggio in giudicato potrà essere riassunta la separata domanda di accertamento della paternità.
III.- Considerate le circostanze del caso concreto, il carattere costitutivo necessario della presente sentenza e la non opposizione di parte resistente alla proposta azione, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 91 c.p.c. per la compensazione integrale tra le parti delle spese e competenze di lite. Pone in via definitiva le spese di ctu – liquidate come da separato decreto emesso in pari data - a carico delle parti in solido.
5
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di disconoscimento di paternità avanzata da , ogni diversa domanda, istanza Parte_1
ed eccezione respinta:
1. dichiara che , nato a [...] il [...] non è figlio di Parte_1
; TR
2. dispone l'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita di;
Parte_1
3. compensa integralmente le spese del giudizio;
4. pone le spese di CTU – liquidate come da separato decreto emesso in pari data – a carico delle parti in solido;
5. dispone la riassunzione della separata domanda di accertamento della paternità entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19/06/2025 effettuata mediante
Microsoft Teams.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
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