Versione
19 aprile 1942
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5 ottobre 1991
5 ottobre 1991
Art. 1750.
(( (Durata del contratto o recesso). )) ((Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non puo' comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non puo' osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.)) ((81)) ------------ AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".
(( (Durata del contratto o recesso). )) ((Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
Il termine di preavviso non puo' comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non puo' osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.)) ((81)) ------------ AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti gia' in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".
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Giurisprudenza • +500
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- art. 429 c.p.c.·
- art. 1751 c.c.·
- risarcimento danni·
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- indennità meritocratica AEC·
- giusta causa recesso·
- art. 1750 c.c.·
- indennità sostitutiva del preavviso