Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G 1912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 1912/2024 promossa da:
, nato a [...] - Nigeria il 15/06/1988, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Sorze Elisabetta, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Sorze Elisabetta, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 16/09/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 07/12/2022 a Terni (TR), che dall'unione è nato il figlio:
il 16/10/2023 in Terni (TR); Persona_1
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“ i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
La casa coniugale sita in Terni alla Via XX Settembre 33 resterà assegnata alla moglie ed il marito se ne è allontanato in data 15/09/2024 spostando la sua dimora in Palermo alla Via
Michelangelo n. 105;
Il minore, verrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente dello stesso presso la madre. Il padre potrà vedere il figlio come da piano genitoriale già allegato al ricorso introduttivo, a fine settimana alterni, al momento, vista la tenera età del bambino, solo nella giornata di domenica. Con possibilità di estendere la frequentazione padre-figlio all'intero fine settimana con il crescere dell'età del bambino;
Il bambino trascorrerà le festività ad anni alterni con ciascun genitore;
Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio un importo mensile pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
Il padre provvederà, altresì, alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale Civile di Terni, che verranno preventivamente concordate tra i genitori;
Le decisioni e le scelte riguardanti le spese straordinarie del minore nonché le spese scolastico- pedagogiche e/o sportive del bambino saranno prese di comune accordo tra i genitori;
I coniugi non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro sia dal punto di vista economico che patrimoniale e qualsiasi pendenza è già stata regolata e definita tra le parti;
I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di altro documento ad esso equipollente;
Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
ogni altra questione economica e/o patrimoniale è stata già regolata. Le parti dichiarano sin da ora di non volersi conciliare e chiedono che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte” All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
coniugi per matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 07/12/2022 prendendo atto degli
[...] accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 130, parte I, Uff.1, dell'anno 2022);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti